Cass. civ., sez. II, ordinanza 20/01/2022, n. 1796
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In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto .
Sul provvedimento
Testo completo
H 1 7 9 6 122 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROPRIETA' Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere - Ud. 01/12/2021 - Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO - Consigliere - CC Consigliere - R.G.N. 6682/2017 Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS - Rel. Consigliere - Rep. C I Dott. STEFANO OLIVA Cau. 1796 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6682-2017 proposto da: ST LA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DIEGO CORNACCHIA
- ricorrente -
contro
RE ER, RA OR e RA CA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA n. 63, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA CONTALDI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato FAUSTO MARELLI
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 384/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/01/2017;
07 2559/21 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato nel giugno 2003 OR ES, TT OR e TT NI evocavano in giudizio OC RA innanzi il Tribunale di Busto Arsizio, invocando l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in loro favore, della piena proprietà di un fondo sito nel territorio del Comune di Besnate. Nella resistenza della convenuta, il Tribunale, con sentenza n. 455/2016, rigettava la domanda, ritenendo insufficiente, ai fini della prova del possesso ad usucapionem, la mera coltivazione del fondo. Interponevano appello avverso detta decisione le originarie attrici e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 384/2017, resa nella resistenza della OC, riformava la decisione di prime cure, accogliendo la domanda di usucapione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione OC RA, affidandosi ad un unico motivo, articolato in diversi profili. Resistono con controricorso OR ES, TT OR e TT NI. La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il l'unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 114, 1158, 1159, 1165 c.c., 184, 346, 115, 116, 246 e 346 c.p.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo. La censura, in realtà, si articola in sei distinti profili. Ric. 2017 n. 06682 sez. S2 - ud. 01-12-2021 -2- In primo luogo, la OC contesta l'affermazione secondo cui il teste Disarò, che aveva curato i suoi interessi in passato, aveva un potenziale interesse alla causa e fosse dunque inattendibile. In secondo luogo, la ricorrente si duole della mancata considerazione, da parte della Corte distrettuale, che l'occupazione del terreno da parte degli odierni controricorrenti, e prima di essi del loro dante causa, era dovuta a mera tolleranza della OC, come -tra l'altro- confermato proprio dalla testimonianza Disarò. In terzo luogo, la OC lamenta l'erronea valorizzazione, da parte del giudice di seconda istanza, della semplice coltivazione del fondo, che di per sè non costituirebbe elemento sufficiente ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem. In quarto luogo, la ricorrente si duole dell'erronea valutazione