Cass. civ., sez. I, sentenza 10/11/2008, n. 26905

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A norma dell'art. 345 cod. proc. civ. si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita "emendatio" allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul "petitum" solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ricorrere una "emendatio libelli" nell'ipotesi di deduzione in appello dell'inesistenza di un contratto di apertura di credito e non più soltanto genericamente di una convenzione di fido, non essendovi mutamento della domanda originaria volta all'accertamento dell'inesistenza del contratto di finanziamento).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/11/2008, n. 26905
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26905
Data del deposito : 10 novembre 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

7 9 6 ORIGINALE 0 9 ITALIANA BBLICA / CONTRIBUTO UNIFICATOL 80 OGGETTO:IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Declaratoria LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE inesistenza convenzione di fido SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.27671/04 Dott. U R PO Consigliere PICCININNI Dott. C Dott. P G Consigliere Cron. 26305 Dott. L P Cons. Rel. Rep. 7362 Ud. 19/9/08 Dott. M R CRA Consigliere ha pronunciato la seguente: S ENTENZA sul ricorso proposto da: CAPITALIA SERVICE J.V. s.r.l., in persona di Francesco Viticonte e P C giusta procura atto Notaio A M Z di Roma del 16.6.2004, rep. n. 76525,, quale mandataria di Capitalia s.p.a. giusta il citato atto rogito Zappone, incorporante per fusione Banca Mediterranea s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria 5, presso l'avv. G F R, che la rappresenta e difende con l'avv. M C del foro di Potenza e l'avv. M F, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 1747 1 2008 P U, elettivamente domiciliato in Roma, ( 3 ) viale Mazzini 55 presso l'avv. L B, rappresentato e difeso dall'avv. prof. G P A del foro di Napoli, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza n. 188/04 del 4.8.2004. causa svolta nella pubblica Udita la relazione della dal Cons. L udienza del 19/9/2008 Relatore P ;
Udito l'avv. M F per la ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito l'avv. Gabriello Piazza per il controricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Umberto Pcido conveniva in giudizio la Banca di di aver aperto in data Lucania s.p.a. esponendo 21.4.1982 con l'Agenzia di Barile del predetto Istituto una trattativa per ottenere una concessione di fido di lire 138.905.659 sotto forma di anticipazione garantita da cessione di crediti, al fine di estinguere il debito della Vetreria di Rionero s.p.a. laverso banca, 2 ammontante a lire 125.321.580. Tra le parti si era ( 2 ) convenuto che il Pcido avrebbe fruito n un assegno di servizio da dell'anticipazione tramite spiccare a beneficio della Vetreria di Rionero s.p.a. per l'estinzione delle passività di quest'ultima. L'assegno, predisposto dalla banca senza data e luogo di emissione e senza indicazione del prenditore, era stato sottoscritto dal Pcido con l'intesa che il titolo sarebbe stato completato e passato per l'incasso solo dopo la conclusione del contratto di concessione di fido. Tale contratto non si era mai perfezionato perché non era intervenuta l'approvazione dei ' ' competenti organi della banca. Il 20.5.1982 la banca ottenuto essere nominata dal aveva chiesto ed di Pcido mandataria per l'incasso dei crediti che questi vantava nei confronti della U.S.L. n. 1 di Venosa, crediti che egli aveva in precedenza offerto in garanzia dell'operazione di finanziamento. Il mandato, che era configurato come mandato nell'interesse anche della banca mandataria, dovutoavrebbe servire allo stesso scopo per eracui stato originariamente richiesto il fido e cioè l'estinzione delle passività della Vetreria di Rionero. Nonostante la nuova operazione di mandato sostituisse la precedente, la banca, in violazione completamente 3 degli accordi, aveva incassato l'assegno di servizio sottoscritto in bianco dal Pcido provvedendo con il relativo importo al pagamento dei debiti della Vetreria di Rionero s.p.a. ed aprendo un conto corrente a suo nome in cui riportava l'importo stesso come scoperto di conto, gravando altresì la somma di interessi all'elevato tasso, non convenuto, del 24,50 per cento. Il Pcido aveva contestato l'apertura del conto e la partita abusivamente inserita a debito con lettera 25.11.1986. } il Tribunale, previa Il Pcido chiedeva che della convenzione di declaratoria di insussistenza L qualsiasi ragione di fido, dichiarasse inesistente credito della banca nei suoi confronti, dando atto che l'assegno di servizio era stato completato ed usato dalla banca in difformità dell'accordo di riempimento e dichiarando che egli non era tenuto al pagamento della somma portata dal titolo. In subordine invocava l'exceptio doli generalis. La banca si costituiva in giudizio deducendo che il Pcido il 21.4.1982 aveva sottoscritto regolare domanda di fido per anticipazione in conto corrente e che il 28.5.1982 le era stato notificato il mandato irrevocabile all'incasso. Il 25.5.1982 il Comitato esecutivo della banca aveva ratificato la richiesta di 4 corrente. Soltanto il anticipazione in conto Il. 1 di Venosa aveva confermato 23.12.1982 1'U.S.L. l'esistenza del credito del Pcido e, ricevuta l'assicurazione formale, in data 24.12.1982 era stata perfezionata l'operazione con la regolare sottoscrizione del contratto di apertura di credito. Con decorrenza dal 31.12.1982 erano stati spediti gli estratti conto trimestrali. Solo il 26.11.1986 il Pcido aveva contestato l'estratto conto relativo al 30.9.1986 con lettera raccomandata. Già il 27.11.1986 la banca aveva notificato al Pcido la revoca dell'affidamento, per avvenuto incasso del mandato, con r f contestuale invito al pagamento del debito residuo. La banca concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna del Pcido al pagamento della somma di lire 338.805.294 oltre interessi di mora successivi al 31.12.1988 al tasso convenzionale del 24,50% annuo. Il Tribunale di Potenza con sentenza 4.7.1997, esclusa la configurabilità di un'anticipazione bancaria ex art. 1846 c.c. stante il difetto della garanzia pignoratizia e ritenuto sussistente un contratto di apertura di credito, sul rilievo del tenore atecnico della domanda di fido del Pcido del 21.4.1982, statuiva che il in questione, all'epoca a forma libera, sicontratto 5 1 era perfezionato con la lettera del 17.5.1982 spedita dalla banca al Pcido, restando impedita la sola esecuzione per mancata effettuazione, da parte del Pcido, della cessione del credito che doveva garantire l'operazione. Successivamente le parti si erano limitate a sostituire la garanzia rappresentata dalla cessione del credito del Pcido nei confronti della U.S.L. con un mandato irrevocabile all'incasso per rendere possibile l'operazione. Agli atti risultava il contratto 27.12.1982 di apertura di credito ( valido sino ad "incasso mandato") perutilizzabile - corrispondenza,prelevamenti sul conto corrente di h T garantito dalla procura irrevocabile all'incasso. Ad avviso del Tribunale la prova testimoniale esperita, relativa alla sottoscrizione della richiesta di fido e di contratto di apertura di credito nell'aprile del 1982, era ininfluente ai fini della prova dell'abusivo riempimento dell'assegno di servizio, perché a tal fine l'attore avrebbe dovuto provare l'esistenza di. un accordo novativo in virtù del quale la procura all'incasso avrebbe dovuto sostituire completamente i precedenti accordi e non costituire una mera forma diversa di garanzia rispetto alla cessione di credito 3. originariamente pattuita. E che tale fosse la sostanza delle cose risultava anche dalla generica e tardiva 6 contestazione del Pcido degli estratti conto dall'inverosimiglianza dell'accettazione inviatigli e da parte della banca di una modificazione contrattuale del tipo dedotto da parte dell'attore. Il Tribunale rigettava la domanda del Pcido e, in accoglimento della riconvenzionale della banca, condannava l'attore al pagamento della somma di lire 338.805.294 oltre interessi di mora. La Corte di appello di Potenza con sentenza 4 agosto l'appello della Banca Mediterranea2004 accoglieva t s.p.a., in cui si era fusa nelle more la Banca di - f Lucania s.p.a., dopo aver rigettato con sentenza non 7 definitiva 24.5.1999 il motivo di gravame attinente al dedotto vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice. Con la sentenza definitiva la Corte di merito confermava la valutazione del Tribunale per cui il termine "anticipazione" contenuto nella domanda di fido del 21.4.1982 non andava inteso in senso tecnico, quale delineato dagli artt. 1846 e SS. C.C., ma era diretto ad indicare il contratto di apertura di credito. Risultava poi sia dalle dichiarazioni del direttore della banca in sede testimoniale sia dalle stesse allegazioni del Pcido che aveva sostenuto di 1 ) aver firmato, in uno con la domanda di fido, un modulo - in bianco per l'apertura di un contratto di conto 7 corrente, che al contratto di apertura di credito era accessorio un contratto di conto corrente bancario. La proposta del Pcido diretta ad ottenere una era concessione di fido per lire 138.905.659 da utilizzarsi tramite l'emissione di un assegno di servizio ( che in effetti il Pcido dichiarava di aver sottoscritto in - verso, in bianco) da un con la domanda di fido recto spiccare a beneficio della Vetreria di Rionero s.p.a. al fine di estinguere gli effetti insoluti scontati dalla stessa presso la banca per l'importo complessivo di lire 125.321.580, oltre interessi nelle more maturati. A garanzia era prevista la cessione dei crediti vantati dal Pcido nei confronti dell'U.S.L. di Venosa. Il fido pertanto aveva una precisa destinazione diretta all'estinzione del debito della Vetreria, tramite la costituzione della provvista per l'assegno di servizio con cui il debito sarebbe stato estinto. L'avvenuta concessione del fido era comunicata dalla banca al Pcido il 17.5.1982, a seguito di delibere degli organi interni della banca. A quel punto l'intera operazione contrattuale che riguardava non soltanto la concessione di fido, ma anche l'utilizzo dell'assegno di servizio per estinguere il debito della Vetreria e " la cessione del credito del Pcido verso 1'U.S.L. a こ garanzia si sarebbero perfezionate, sennonché per atto - notar Giuratrabocchetti del 20.5.1982 il Pcido conferiva alla banca procura irreversibile all'incasso dei crediti che avrebbero dovuto costituire, per effetto della cessione, garanzia del rientro dell'affidato. Il documento conteneva anche

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