Cass. civ., sez. II, sentenza 09/05/2023, n. 12271

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 09/05/2023, n. 12271
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12271
Data del deposito : 9 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20160/2018 R.G. proposto da: M A, P G, elettivamente domiciliati in

ROMA VIALE DELLE MILIZIE

48, presso lo studio dell’avvocato A M (MTRMGR56H70F132Q) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato G R (GRSRRT65S14D150J) -ricorrenti-

contro

M L, elettivamente domiciliato in

ROMA CIRCONVALLAZION CLODIA

86

PIANO

1 INT 5, presso lo studio dell’avvocato M R (MRTRRT60D29H501C) rappresentato e difeso dall'avvocato G A (GNCLRT63R19E648F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 957/2017 depositata il 26/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022dal Consigliere R G.

FATTI DI CAUSA

1.Con distinti atti di citazione, A M e G P, nonché A S e G B convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Cremona M L, per chiedere la riduzione in pristino di una terrazza edificata in appoggio ad un muro di proprietà dei medesimi, o, in subordine, l’arretramento della rispettiva veduta ad un metro e mezzo dal confine, oltre al risarcimento dei danni.

1.1.Si costituì in entrambi i giudizi, successivamente riuniti, L M, per resistere alle domande e, in via riconvenzionale, chiese accertarsi che il muro di confine, il sovrastante terrazzo ed il parapetto erano stati realizzati da oltre un ventennio e, di conseguenza, aveva acquistato per usucapione la servitù di veduta sulla proprietà degli attori, nonché la proprietà del muro di confine, del sovrastante terrazzo e della porzione di terreno su cui i medesimi insistevano.

1.2.Con sentenza del 19 maggio 2010, il Tribunale di Cremona accolse parzialmente le domande;
dispose l’abbattimento del manufatto nella parte confinante con la proprietà di A M e G P, eretta in appoggio al muro degli attori, l’arretramento della ringhiera della sovrastante terrazza nella residua parte confinante con la proprietà di A S e G B. Il Tribunale, in relazione al tratto di confine con il fondo di A S e G B, affermò che il muro era in comproprietà, in ragione della destinazione a parete divisoria tra i rispettivi fondi;
quanto alla posizione di A M e G P, il Tribunale accertò che i predetti avevano edificato al confine e che L M aveva costruito in appoggio e non in aderenza. Il Tribunale rigettò la domanda di usucapione, avendo accertato che il muro era stato eretto da terzi e non dal convenuto, il quale non aveva, pertanto, provato il decorso del termine per l’usucapione del diritto di costruire a distanza inferiore a quella di legge e la servitù di veduta.

1.3.La Corte d’appello di Brescia, accogliendo parzialmente il gravame di L M, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò le domande degli attori ed accertò l’acquisto per usucapione da parte del Miglioli della comproprietà del muro di confine con la proprietà di A M e G P, nonché la servitù di veduta sui fondi di proprietà degli attori.

2.A M e Palermo Gabriella hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi ed hanno depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.

2.1.L M ha resistito con controricorso.

2.2.A Se G B sono rimasti intimati.

2.2.Il Sostituto Procuratore Generale in persona del dott. R M ha chiesto il rigetto dei primi due motivi e l’accoglimento dei restanti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per violazione degli artt. 183, comma 6, c.p.c., degli artt. 167 c.p.c., nonché degli artt. 346, 112 e 101 c.p.c., per avere la corte d’appello dichiarato l’acquisto per usucapione, da parte di L M, della comproprietà del muro di confine con la proprietà di A M e G P, nonostante la domanda di usucapione fosse stata tardivamente proposta in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni e non riproposta in appello. La Corte distrettuale avrebbe, quindi, accolto conclusioni diverse da quelle formulate da L M nell’atto di appello, con il quale avrebbe chiesto la dichiarazione di usucapione con riferimento al “diritto di costruzione del muro portante del garage…a distanza inferiore a quella legale”, pronunciandosi su una domanda nuova e, pertanto, inammissibile in grado di appello. Inoltre, in relazione alla domanda di usucapione, L M non avrebbe dedotto i fatti costitutivi, né avrebbe
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi