Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2021, n. 01563
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10150/2016 R.G. proposto da R A, rappresentato e difeso dall'avv. P F, elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier, n. 43, presso lo studio dell'avv. E L. '91z6(
- ricorrente -
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
- controricorrente -
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, sezione n. 2, n. 9335/02/15, pronunciata 1'08/10/2015, depositata il 26/10/2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 02 dicembre 2020 dal Consigliere R G. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale T B, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito l'avv. G R per delega scritta dell'avv. P F. Udito l'avv. A U N per l'Avvocatura Generale dello Stato.
FATTI DI CAUSA
1. A R, medico legale, lavoratore autonomo, impugnò, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, l'avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP, IVA, per il periodo d'imposta 2006, che recuperava a tassazione il maggior reddito di lavoro autonomo, non dichiarato e accertato in euro 132.259,25, sulla base di indagini bancarie e, in particolare, dei versamenti su conto corrente privi di giustificazione.
2. La C.T.P. di Salerno rigettò il ricorso con sentenza (n. 26/2013) confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale, innanzitutto, disattendendo un'eccezione dell'appellante, ha escluso la rilevanza, ai fini del giudizio, della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, riguardante i "prelevamenti" e non i "versamenti" in conto corrente, e, quanto ai motivi d'impugnazione, ha negato che l'interessato, gravato del relativo onere, avesse dimostrato l'irrilevanza fiscale delle rimesse di conto corrente.
3. Il contribuente ricorre per cassazione, con un motivo, Ce dtposita tmemoriaj e l'Agenzia resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo del ricorso [«Violazione e/o falsa
- ricorrente -
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
- controricorrente -
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, sezione n. 2, n. 9335/02/15, pronunciata 1'08/10/2015, depositata il 26/10/2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 02 dicembre 2020 dal Consigliere R G. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale T B, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito l'avv. G R per delega scritta dell'avv. P F. Udito l'avv. A U N per l'Avvocatura Generale dello Stato.
FATTI DI CAUSA
1. A R, medico legale, lavoratore autonomo, impugnò, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, l'avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP, IVA, per il periodo d'imposta 2006, che recuperava a tassazione il maggior reddito di lavoro autonomo, non dichiarato e accertato in euro 132.259,25, sulla base di indagini bancarie e, in particolare, dei versamenti su conto corrente privi di giustificazione.
2. La C.T.P. di Salerno rigettò il ricorso con sentenza (n. 26/2013) confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale, innanzitutto, disattendendo un'eccezione dell'appellante, ha escluso la rilevanza, ai fini del giudizio, della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, riguardante i "prelevamenti" e non i "versamenti" in conto corrente, e, quanto ai motivi d'impugnazione, ha negato che l'interessato, gravato del relativo onere, avesse dimostrato l'irrilevanza fiscale delle rimesse di conto corrente.
3. Il contribuente ricorre per cassazione, con un motivo, Ce dtposita tmemoriaj e l'Agenzia resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo del ricorso [«Violazione e/o falsa
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