Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2022, n. 44880
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EL HACHIMI MOHAMED n. in Marocco 1'1/10/1970 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta in data 4/5/2021 -dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 -udita la relazione del Consigliere A M D S -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. M G, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
-lette le conclusioni rassegnate dal difensore, Avv. F G S
CONSIDERATO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 12/6/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di ricettazione e detenzione a fini di vendita di prodotti con marchio contraffatto, condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 450,00 di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. F G S, deducendo:
2.1 la mancanza di motivazione con riferimento al primo motivo di appello concernente l'eccezione di incompetenza territoriale. La difesa sostiene che il primo giudice ha erroneamente disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale, affermando nell'ordinanza reiettiva che dal verbale di sequestro e dal decreto di citazione a giudizio risulta che entrambi i reati contestati al prevenuto risultano commessi in Riesi. Sebbene nell'atto di appello la difesa avesse censurato la decisione, evidenziando che il luogo di accertamento dell'illecita detenzione di merce contraffatta non individua il luogo di consumazione del reato di ricettazione e che detto titolo, in quanto di maggiore gravità, avrebbe dovuto condurre ad individuare la competenza territoriale, a norma dell'art. 12 lett. b) e 16, comma 3,
-lette le conclusioni rassegnate dal difensore, Avv. F G S
CONSIDERATO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 12/6/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di ricettazione e detenzione a fini di vendita di prodotti con marchio contraffatto, condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 450,00 di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. F G S, deducendo:
2.1 la mancanza di motivazione con riferimento al primo motivo di appello concernente l'eccezione di incompetenza territoriale. La difesa sostiene che il primo giudice ha erroneamente disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale, affermando nell'ordinanza reiettiva che dal verbale di sequestro e dal decreto di citazione a giudizio risulta che entrambi i reati contestati al prevenuto risultano commessi in Riesi. Sebbene nell'atto di appello la difesa avesse censurato la decisione, evidenziando che il luogo di accertamento dell'illecita detenzione di merce contraffatta non individua il luogo di consumazione del reato di ricettazione e che detto titolo, in quanto di maggiore gravità, avrebbe dovuto condurre ad individuare la competenza territoriale, a norma dell'art. 12 lett. b) e 16, comma 3,
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