Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2023, n. 6950
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Ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 38 della l. n. 448 del 2001, la verifica del rispetto dei requisiti reddituali va effettuata computando anche l'ammontare della stessa prestazione da incrementare, perché il beneficio non è volto ad aumentare in modo incondizionato le prestazioni assistenziali, ma è invece diretto a far sì che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito, la quale aveva rigettato la domanda tesa ad ottenere la maggiorazione in quanto la somma dei redditi derivanti dalla corresponsione delle due prestazioni - pensione di vecchiaia ed assegno sociale - già godute dalla ricorrente risultava superiore al limite reddituale previsto dalla norma).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 3075/2021 AULA'B' Numero sezionale 293/2023 Numero di raccolta generale 6950/2023 Data pubblicazione 08/03/2023 Oggetto Assegno R E P U B B L I C A I T A L I A N A sociale. Maggiorazione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 3075/ L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E 2021 SEZIONE LAVORO Cron. Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 18/01/20 PU Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere - Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere - Dott. ALFONSINA DE FELICE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA 2023 sul ricorso 3075-2021 proposto da: RO ER, elettivamente domiciliata in 293 ROMA, VIA VALDINIEVOLE n. 11, presso lo studio dell'avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;
- controricorrente -
Numero registro generale 3075/2021 Numero sezionale 293/2023 avverso la sentenza n. 1382/2020 della CORTE Numero di raccolta generale 6950/2023 D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/07/2020 Data pubblicazione 08/03/2023 R.G.N. 1145/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2023 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato ELISABETTA DI GIROLAMO per delega Avvocato ESTER FERRARI MORANDI;
udito l'Avvocato MANUELA MASSA. R.G. 3075/2021 FATTI DI CAUSA ES RO, divorziata, è titolare di pensione di vecchiaia. A seguito di omologa da parte del Tribunale di Roma alla stessa viene riconosciuta la prestazione di invalidità civile con decorrenza 2013, successivamente trasformata in assegno sociale al compimento, da parte della percettrice, dell'età anagrafica prevista dalla legge (65 anni e 7 mesi). La Corte d'appello di Roma, a conferma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda diretta a ottenere la maggiorazione di cui all'art. 38 della l. n. 448 del 2001 sulla prestazione sociale in godimento dalla RO sul presupposto che la somma dei redditi derivanti dalla corresponsione delle due prestazioni (pensione di vecchiaia ed assegno sociale) risultava superiore al limite reddituale previsto dall'art. 38 co.2, il quale stabilisce che il titolare di assegno sociale ha diritto alla 2 maggiorazione soltanto qualora non possieda redditi propri su Numero registro generale 3075/2021 Numero sezionale 293/2023 base annua pari o superiori ad Euro 6.713,98 là dove, nel caso Numero di raccolta generale 6950/2023 in esame, il reddito percepito dall'appellante ammontava ad Data