Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/07/2018, n. 18361

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/07/2018, n. 18361
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18361
Data del deposito : 12 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26590-2015 proposto da: S D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI

110, presso lo studio dell'avvocato NICOLA D'IPPOLITO, rappresentato e difeso dall'avvocato G L;

- ricorrente -

contro

S A M;
- intimata - avverso la sentenza n. 261/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 15/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA.

Fatti di causa

e ragioni della decisione 1) Con sentenza n. 252/2011, il Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Francavilla Fontana, rigettava la domanda proposta da D S nei confronti della figlia, A M S, volta ad ottenere ex art. 787 c.c. l' annullamento per errore motivo della donazione dal medesimo disposta in favore della figlia convenuta. 2) Su gravame di D S, la Corte di appello di Lecce, con sentenza n. 261/2015, pubblicata il 15.04.2015, rigettava l'impugnazione. 3) Per la cassazione della sentenza, D S ha proposto ricorso, con atto spedito per la notificazione il 5.11.2015, affidato ad un unico motivo. Con esso parte ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 787 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. Il ricorrente sostiene che non sia necessaria ai fini dell'annullamento ai sensi dell'art. 787 c.c. l'espressa dichiarazione nell'atto del motivo della donazione, potendo desumersi l'esclusività del motivo determinante interpretando aliunde la volontà del donante
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