Cass. civ., sez. I, sentenza 23/09/2003, n. 14100
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In tema di riassunzione del processo interrotto, i soggetti già costituiti nella fase precedente all'interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentino all'udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa.
Nel caso di interruzione del processo per morte di una delle parti, la tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti di una parte già in causa, che abbia assunto anche la qualità di coerede del defunto, ancorché venga eseguita senza specificazione della detta qualità, vale ad evitare l'estinzione del processo medesimo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. LUCCIOLI MA Gabriella - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. TIRELLI CO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR LA, BR US, BR RI ed BR NA elettivamente domiciliati in Roma, via Luigi Masi 7, presso il Dott. Luigi Savella, rappresentati e difesi giusta delega in atti dall'avv. Renato Strazzella;
- ricorrenti -
contro
RI CO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 35, presso l'avv. Fabio Accardo, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Franco Gualtieri;
- controricorrente -
De SI AN, De SI LS, RI AU, RI AN e ER NO
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1336/99 del 27/10- 3/11/1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/4/2003 dal Relatore Cons. Dott. CO Tirelli;
Udito l'avv. Strazzella, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha concluso per la rinnovazione della notificazione del ricorso o, in subordine, per l'accoglimento dello stesso;
LA CORTE osserva quanto segue.
Con sentenza del maggio-giugno 1996, il Pretore di EN ordinava ad BR LA, BR US, BR RI ed BR NA di reintegrare De SI MA IS, De SI LS, De SI AN, RI AU, RI CO, RI AN e ER NO nel possesso di un locale a suo tempo adibito a cisterna.
I soccombenti si dolevano al giudice superiore e gli appellati si costituivano a mezzo dell'avv. Lorenzo Scibilia, che all'udienza del 16/6/1997 dichiarava la morte di De SI MA IS.
Il processo veniva interrotto e gli BR procedevano alla riassunzione con modalità che il Tribunale riteneva irregolari perché a differenza della RI e del ER, gli altri appellati avrebbero dovuto ricevere la notificazione dell'atto di riassunzione sia in proprio che nella qualità di coeredi della defunta De SI MA IS, cui erano succeduti unitamente alla Provincia Religiosa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo.
Nonostante ciò, gli BR avevano dapprima notificato a tutti gli appellati senza specificazione delle rispettive qualità e, successivamente, avevano provveduto a riassumere nei confronti dei singoli eredi, omettendo però di depositare l'atto notificato a RI AU ed alla Provincia Religiosa dei SS Apostoli Pietro e Paolo.
Tenuto conto di quanto sopra ed avuto riguardo alla tempestiva eccezione sollevata in tal senso dal