Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/1999, n. 4011

CASS
Sentenza
22 aprile 1999
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CASS
Sentenza
22 aprile 1999

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Massime • 1

Il principio secondo cui l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento decorre (in applicazione della regola fissata per gli alimenti dall'art. 445 cod. civ.) dalla data della presentazione della domanda da parte dell'avente diritto riguarda soltanto il profilo dell'"an debeatur" della domanda stessa, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il "quantum" tenendo conto dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, ne' sulla legittimità della fissazione di misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/1999, n. 4011
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4011
Data del deposito : 22 aprile 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni OLLA - Presidente -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Rel. Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PI RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso l'avvocato LO PACIFICI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIUA, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
QU LO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 202/96 della Corte d'Appello di CAGLIARI, Sezione distaccata di SASSARI, depositata il 12/11/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/99 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 20 novembre 1991 OL ON proponeva opposizione al precetto in data 14.11.1991, con il quale la moglie separata RI NA gli aveva intimato il pagamento della somma di L. 6.296.480, di cui L.

4.900.000 per differenze di assegno di mantenimento dal 10 ottobre 1987 alla data del precetto. Con sentenza 29.9.1995 il Tribunale di Sassari accoglieva l'opposizione, dichiarando l'inefficacia del precetto. La decisione era confermata, con sentenza 18.10-12.11.1996, dalla Corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari. Osservavano i giudici d'appello che il ON aveva regolarmente corrisposto alla NA l'assegno di mantenimento, inizialmente nella misura (L. 200.000 mensili) fissata nei provvedimenti presidenziali, e successivamente in quella (L. 300.000 mensili) determinata nella sentenza di separazione. E poiché da tale sentenza emergeva che l'aumento dell'assegno era stato disposto soltanto per il periodo successivo alla decisione, ferma restando, per il periodo precedente, la determinazione operata con i provvedimenti provvisori, non poteva la NA pretendere la retroattività dell'importo dell'assegno fissato in sentenza, atteso che il principio di decorrenza degli alimenti dalla domanda, sancito dall'art. 445 c.c., era valido per l'obbligo di corresponsione dell'assegno, ma non per

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