Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2022, n. 38986
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIROVANO SONIA nato a LEGNANO il 15/12/1978 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal Consigliere E P. Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, S P, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avvocato I G C, per la ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 luglio 2021, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata in data 10 giugno 2020 dal Tribunale di Verbania in composizione monocratica nei confronti di P S che la aveva condannata per i reati di cui agli artt. 348 e 495 cod. pen., cen l'aumento per la contestata recidiva e per il riconosciuto vincolo della continuazione tra i reati, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione.L'accusa attiene all'esercizio abusivo della professione di avvocato, per essersi la ricorrente, pur se radiata dal registro Praticanti avvocati in data 26 ottobre 2016, qualificata negli atti di causa quale "Advocat" ed essersi presentata all'udienza del 9 dicembre 2016, relativa ad una causa presso il Tribunale civile di Verbania, quale sostituto del patrocinante di parte ricorrente, avv. L P (Capo A);nonché per avere falsamente dichiarato in udienza di essere un avvocato in sostituzione del dominus della causa (Capo B). 2.Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputata, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge processuale per nullità del decreto che dispone il giudizio. In particolare, il capo di imputazione di cui al capo A) violerebbe il requisito previsto a pena di nullità dall'art.552 cod. pen. dell'"esposizione in forma chiara e precisa" dei fatti oggetto di imputazione, ladclove la imputazione opera confusione quanto alla indicazione della causa civile nella quale la ricorrente avrebbe esercitato abusivamente la professione dal momento che -in relazione al proc. n.1720/2016 relativo a Soldà Rino richiamato- la Pirovano avrebbe solamente preparato degli atti stragiudiziali e la causa risultava pendente presso il Tribunale di Novara e non di Verbania. Conclude chiedendo alla Corte se sia ravvisabile una ipotesi di nullità del decreto che dispone il giudizio o di fatto diverso. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie di cui all'art.384 cod. pen. Evidenzia la difesa che la Corte territoriale, a fronte del motivo di appello in base al quale la ricorrente aveva superato l'esame di Stato a Barcellona ed era iscritta all'ICAB di Barcellona con la possibilità di esercitare liberamente la professione anche in Italia in base alla legge n.31/82 e alla direttiva comunitaria 249/77, ha erroneamente motivato nel ritenere che l'applicazione della legge 31/82, allorquando stabilisce che nell'esercizio dell'attività professionale, gli avvocati abilitati alla professione di avvocato nei paesi della Comunità Europea sono soggetti al potere del Consiglio dell'Ordine competente per territorio, comporti che la sanzione disciplinare del Consiglio dell'Ordine di Novara abbia effetti anche sul titolo abilitativo conseguito in Spagna. Al riguardo la espressione "competente per territorio" non individua necessariamente il Consiglio di Novara quale deputato ad in-ogare la sanzione disciplinare ben potendo ritenersi competente il Consiglio dell'Ordine di Barcellona.Così come non è sufficientemente chiara la motivazione laddove fa derivare, dall'irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione, la caducazione di un titolo abilitativo conseguito quattro anni prima da una praticante che, peraltro, non era mai stata iscritta all'Ordine degli avvocati di Novara e dunque ad un ordine italiano. La ricorrente, all'udienza del dicembre 2016, si è limitata a sostituire l'avvocato L P, precedentemente nominato e regolarmente iscritto in Italia, e si è qualificata come "Advocat" e non come Avvocato. Insussistente è da ritenersi anche l'elemento soggettivo del reato essendo evidente la buona fede della ricorrente convinta della correttezza del suo agire, alla luce, peraltro, della problematica e non facile interpretazione della normativa applicabile al caso di specie.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi