Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2016, n. 9449
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In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.
Sul provvedimento
Testo completo
1 9449/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Dott. Luigi Antonio ROVELLI - Primo Presidente Agg. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Presidente Sez. R.G. 18358/2008 Cron. 9449 Dott. Renato RORDORF - Presidente Sez. Rep. 88 Dott. Salvatore DI PALMA - Presidente Sez. Ud. 28.4.2015 Dott. Maria Margherita CHIARINI - Consigliere - ConsigliereDott. Giuseppe NAPOLETANO Dott. Giacomo TRAVAGLINO - Consigliere condominio - danni - Consigliere Rel. Dott. Stefano PETITTI da infiltrazioni Dott. Biagio VIRGILIO - Consigliere C.U. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso, iscritto al N.R.G. 18358 del 20008, proposto da: IA LE, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall'Avvocato Claudio Conti, presso lo studio del quale in Roma, via Manfredi n. 17, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
contro
CU IC, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall'Avvocato Renato Amato, presso lo studio del quale in Roma, via Antonio Baiamonti n. 4, è elettivamente domiciliata;
controricorrente 77 e contro 1 5 1 CONDOMINIO DI VIALE BRUNO BUOZZI N. 109, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3279/07, depositata in data 24 luglio 2007. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 aprile 2015 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentiti gli Avvocati Claudio Conti e Renato Amato;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Salvato, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. - Con atto di citazione, notificato il 15 luglio 1999, IC CU conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, il Condominio di Viale Bruno Buozzi, n. 109/A, ed LE AN per sentirli condannare al risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni verificatesi, tra il novembre 1997 ed il maggio 1998, nel proprio appartamento sito all'int. 9, palazzina D. L'attrice deduceva che le infiltrazioni erano provenienti dal sovrastante terrazzo di proprietà esclusiva della AN, avente, in parte, funzione di copertura del medesimo edificio, precisando che il Pretore di Roma, in data 19/21 giugno 1999, adito con ricorso per danno temuto, aveva emesso nei confronti di entrambi i convenuti un provvedimento interinale di condanna in solido all'esecuzione di lavori, come indicati dal C.T.U. nel corso del giudizio, ed aveva fissato il termine di trenta giorni per l'instaurazione della fase di merito. -1.1. Si costituiva il Condominio che contestava la sussistenza di ogni responsabilità a proprio carico, e chiedeva la condanna dell'attrice al rimborso dell'importo (lire 14.800.000) necessario per l'esecuzione dei lavori disposti dal Pretore;
in subordine, chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità della AN e disporsi la sua conseguente condanna al rimborso delle somme indicate. -2- 1.2. Si costituiva in giudizio anche AN LE, chiedendo il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti.
2. Nel corso del giudizio di primo grado la AN proponeva reclamo al Collegio avverso la predetta ordinanza e il Tribunale di Roma, con provvedimento del 13 settembre 1999, rigettava sia il reclamo principale, che quello incidentale, proposto dal Condominio di viale B. Buozzi 109/A, confermando l'ordinanza reclamata, con ordine ad ambedue i reclamanti di eseguire, in solido tra loro, le opere descritte nella consulenza tecnica d'ufficio. In esecuzione di detto provvedimento il Condominio di viale B. Buozzi 109/A eseguiva tutte le opere indicate dal C.T.U. 3.-Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13250, depositata il 16 aprile 2003, confermava l'ordinanza cautelare, condannando i convenuti in solido al risarcimento del danno di euro 10.000 in favore dell'attrice, da ripartire per 1/3 a carico della proprietaria esclusiva del terrazzo e per i 2/3 a carico degli altri condomini, oltre al pagamento delle spese processuali. 4. - Avverso tale decisione AN LE proponeva appello chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il risarcimento del danno a suo carico, in favore della CU fosse rapportato alla sua quota millesimale e non a quella di 1/3 ex art. 1126 cod. civ. Si costituiva in giudizio CU IC contestando, interamente, i motivi di appello, chiedendo il rigetto del gravame. Il Condominio, con appello incidentale, domandava in via subordinata la condanna della AN al pagamento di 1/3 del costo dei lavori, per una somma pari a circa 2.900,00 euro, ferma analoga ripartizione ex art. 1126 cod. civ. del danno liquidato in favore dell'attrice. Chiedeva, inoltre, il rigetto di ogni domanda svolta nei suoi confronti, con la conseguente condanna dell'attrice al pagamento, in proprio favore, delle spese del doppio grado del giudizio;
in ogni caso chiedeva limitarsi la determinazione del danno subito dalla CU a quello realmente sopportato come diretta conseguenza delle infiltrazioni subite. 5. - La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 3279 del 24 luglio 2007, rigettava il gravame, confermando la sentenza impugnata, e quindi -3- ritenendo AN LE ed il Condominio tenuti ad eliminare tutte le cause delle infiltrazioni di acqua con le dovute riparazioni al terrazzo di copertura dell'edificio, nonché a rifondere i danni che dette infiltrazioni avevano provocato all'interno dell'appartamento di CU IC, nella misura indicata dall'art. 1126 cod. civ.. 6. Avverso tale decisione LE AN proponeva ricorso per cassazione, notificato il 9 luglio 2008, affidato ad un unico motivo. CU IC resisteva con controricorso.
7. All'esito della discussione della causa nella pubblica udienza dell'11 marzo 2014, la Seconda Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 13526/14, rimetteva gli atti al Primo Presidente ai fini della eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ritenendo opportuno un ripensamento dell'orientamento espresso da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 3672 del 1997, sulla base del quale la controversia era stata decisa nei gradi di merito.
8. La causa è quindi stata discussa all'udienza del 28 aprile 2015, in vista della quale la contro ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. All'udienza del 28 aprile 2015, in vista della quale sono state depositate memorie da parte la causa è stata discussa e poi decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso, LE AN deduce violazione di norme di diritto e contraddittoria motivazione (ex art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ.) circa la propria legittimazione passiva ex art. 1126 cod. civ. e 1130 e 1131 cod. civ., evidenziando che le sentenze che si erano succedute, pur avendo riconosciuto in fatto che nessuna responsabilità diretta era a lei ascrivibile, la avevano tuttavia condannata al risarcimento del danno subito da CU IC nella misura di cui all'art. 1126 cod. civ., oltre alle spese di giudizio. Precisa che il Condominio era stato tempestivamente avvertito delle infiltrazioni e che aveva ritardato gli interventi a causa del mancato raggiungimento della maggioranza per - 4- deliberare gli interventi necessari, nonostante il suo voto favorevole. Chiede, quindi, la cassazione della sentenza di appello, sia con riferimento alla regolamentazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, le quali dovevano essere poste a carico di CU IC e del Condominio, che l'avevano illegittimamente evocata in giudizio, sia con riferimento alla imputazione del risarcimento del danno con riferimento all'art. 1126 cod. civ., anziché in proporzione della quota millesimale. 2.-Come si è già riferito, le decisioni del Tribunale e della Corte d'appello di Roma si sono uniformate al principio espresso dalla sentenza di queste Sezioni Unite n. 2672 del 1997, emessa in sede di risoluzione di contrasto, secondo cui poiché il lastrico solare dell'edificio (soggetto al regime del condominio) svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal citato art. 1126, vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, e il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo». -2.1. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la responsabilità per danni prodotti all'appartamento sottostante dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico solare (lastrico condominiale o in proprietà o uso esclusivo), per difetto di manutenzione, si ricollegasse, piuttosto che al disposto dell'art. 2051 cod. civ., ed al generale principio del neminem laedere, direttamente alla titolarità del diritto reale e, perciò, dovesse considerarsi come conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni di conservare le parti comuni, poste a carico dei condomini (art. 1223, primo comma, cod. civ.) e del titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo (art. 1126 cod. civ.). -5- Secondo tale sentenza, tanto l'art. 1123, primo comma, cod. civ., quanto l'art. 1126 cod. civ. individuano tipi di obbligazioni propter rem, contrassegnate dalla titolarità, giacché soggetti attivi e soggetti passivi ne sono i partecipanti al condominio, e dall'oggetto, consistente nella prestazione delle spese per la conservazione dei beni esistenti nell'edificio. Le obbligazioni reali di conservazione coinvolgerebbero