Cass. pen., sez. III, sentenza 28/03/2024, n. 16470
Sentenza
28 marzo 2024
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28 marzo 2024
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Massime • 1
In tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile realizzato abusivamente non è preclusa dalla sua intervenuta cessione a terzi, operando l'ordine, quale sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, nei confronti di chiunque abbia la disponibilità del bene che continui ad arrecare pregiudizio al territorio.
Sul provvedimento
Testo completo
1 6470-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 599 Giulio Sarno - Presidente - Donatella Galterio CC 28/03/2024- R.G.N. 45881/2023 Vittorio Pazienza Stefano Corbetta Alberto Galanti Relatore - - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DI.MO. LAT s.a.s. di CO NT & C., corrente in Montecorvino Rovella, Via S. Aiutolo n. 8; avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno in data 10/11/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dr. Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 10/11/2023, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione volto ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione disposto con sentenza n. 26/2001, irrevocabile, pronunciata in data 12/02/2001 dal Tribunale di Salerno, Sez. St. Montecorvino Rovella, nei confronti di PE Giuseppe.
5. Avverso il provvedimento la società DI.MO.LAT s.a.s. propone, tramite il proprio difensore e procuratore speciale, ricorso per cassazione. Depositata in Cancelleria Oggi 19 APR. 2324 b IL FUNCIO Luch Il ricorrente lamenta violazione di legge in riferimento all'articolo 42 della Costituzione, all'articolo 1 del Protocollo della convenzione EDU e del principio di affidamento incolpevole nel corretto operato della pubblica amministrazione. Evidenzia la ricorrente società di avere acquistato nel 2008 la proprietà dell'immobile dalla Ing. Leasing Reating s.p.a., del tutto ignara dell'esistenza dell'ordine di demolizione. Il fabbricato era stato realizzato sulla base di un titolo edilizio esistente e il venditore aveva garantito l'acquirente che non erano state effettuate opere che richiedevano titoli edilizi. La società ricorrente, oltre a non avere commesso il fatto, è altresì soggetto diverso dal destinatario dell'ordine di demolizione;
inoltre, l'acquisto in buona fede attiene alla circolazione giuridica» del bene e non anche all'uso/abuso del territorio (v. Corte Edu n. 17475/2009 del 23/10/2013). Evidenzia inoltre una grave lacuna dell'ordinamento, che non prevede l'annotazione nei registri immobiliari dell'ordine di demolizione. Il g.e. si è limitato a riportare il principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte in alcune sentenze, relativo al carattere "reale" dell'ordine di demolizione e alla conseguenza che l'acquirente ha diritto di rivalsa nei confronti del venditore, motivazione insufficiente e contraria ai principi convenzionali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Come evidenziato dal Procuratore generale, l'art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001 individua quali destinatari della sanzione demolitoria, in forma non alternativa ma congiunta, il proprietario e il responsabile dell'abuso; di