Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2018, n. 51709
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Testo completo
la seguente sui ricorsi proposti da: ZZ LO nato a [...] il [...] RA AR nato a [...] il [...] UR EZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/05/2017 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore Il difensore presente conclude per l'accoglimento del ricorso. In subordine, per la declaratoria di prescrizione del reato
RITENUTO IN FATTO
1. Con un unico atto di impugnativa IZ LO, NS RC e AU IO ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in data 12 maggio 2017, di conferma di quella del Tribunale della stessa città in data 12 novembre 2012, che li aveva riconosciuti colpevoli, i primi due, del delitto di diffamazione a mezzo stampa aggravato dall'attribuzione di un fatto determinato e, il terzo, di quello di omesso controllo sul contenuto della pubblicazione periodica e, per l'effetto, li aveva condannati alla pena di giustizia, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante.
2. Deducono un unico motivo, con il quale, dopo avere genericamente dichiarato di volere impugnare la sentenza in epigrafe in relazione <> della medesima e in relazione a «tutti i punti delle correlative decisioni (la sussistenza dell'offesa alla CET Sri., che il direttore della pubblicazione periodica avrebbe dovuto impedire con il proprio controllo;
l'aggravante del fatto determinato;
la scriminante del diritto di manifestazione del pensiero;
il dolo di diffamazione e la colpa per l'omesso controllo addebitato al direttore;
la commisurazione della pena)>>, denunciano specificamente il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 592, comma 2, cod.pen. e 13 I. n. 47/1948, e il vizio argomentativo. Rilevano come la motivazione posta a corredo del provvedimento impugnato sia caratterizzata da un error iuris, laddove il giudice