Cass. pen., sez. I, sentenza 30/12/2022, n. 49713
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOSCIA GAOLO nato a ROMA il 07/03/1977 avverso l'ordinanza del 31/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere F A;
lette le conclusioni del PG. NICOLA LETTIERI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata nei preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'istanza introdotta da G M, tesa ad ottenere la rideterminazione della pena inflitta con la sentenza emessa in 5 aprile 2013 (irrevocabile il 17 dicembre 2014), con l'esclusione dell'aumento di pena disposto ai sensi dell'art. 99, quarto e quinto, comma cod. proc. pen. in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 dei 2015. A ragione della decisione osserva, riproducendo le argomentazioni già espresse dai giudice della cognizione, che l'avvenuta applicazione della recidiva è del tutto giustificato non solo dalla esistenza di numerosi precedenti penali per reati di significativo allarme sociale, ma anche dalla consumazione dell'ultimo reato in ordine di tempo nei corso dell'esecuzione della pena oggetto di precedente condanna. Tali circostanze, aggiunge, connotano una personalità criminale particolarmente accentuata anche per l'assenza di segnali di resipiscenza.
2. Avverso l'ordinanza M ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - articolando due distinti motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 99, comma 5, cod. pen. in relazione all'art. 666 cod. proc. pen. Evidenzia che il giudice all'esecuzione non ha verificato in concreto, come imposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'automatismo sanzionatorio originariamente previsto dall'art. 99, quinto comma, cod. pen., se la reiterazione dell'illecito costituisca effettivo sintomo di una più accentuata capacità a delinquere dell'autore o della maggiore gravità del reato.
2.2 Con il secondo motivo deduce l'assenza di motivazione del provvedimento impugnato e la sua contraddittorietà. Secondo il ricorrente, il Tribunale, discostandosi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità analiticamente richiamata, ha mantenuto l'aumento per la recidiva senza procedere alla necessaria valutazione della gravità dell'illecito commesso e della maggiore attitudine a delinquere, ma attribuendo rilevanza esclusiva alla presenza di precedenti condanne per delitti non colposi
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
1. Va ricordato in premessa che per- costante ricognizione interpretativa dei sistema processuale, la giurisdizione esecutiva non può essere ritenuta un rimedio COH natura di impugnazione e pertanto eventuali errori applicativi di norme di
lette le conclusioni del PG. NICOLA LETTIERI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata nei preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'istanza introdotta da G M, tesa ad ottenere la rideterminazione della pena inflitta con la sentenza emessa in 5 aprile 2013 (irrevocabile il 17 dicembre 2014), con l'esclusione dell'aumento di pena disposto ai sensi dell'art. 99, quarto e quinto, comma cod. proc. pen. in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 dei 2015. A ragione della decisione osserva, riproducendo le argomentazioni già espresse dai giudice della cognizione, che l'avvenuta applicazione della recidiva è del tutto giustificato non solo dalla esistenza di numerosi precedenti penali per reati di significativo allarme sociale, ma anche dalla consumazione dell'ultimo reato in ordine di tempo nei corso dell'esecuzione della pena oggetto di precedente condanna. Tali circostanze, aggiunge, connotano una personalità criminale particolarmente accentuata anche per l'assenza di segnali di resipiscenza.
2. Avverso l'ordinanza M ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - articolando due distinti motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 99, comma 5, cod. pen. in relazione all'art. 666 cod. proc. pen. Evidenzia che il giudice all'esecuzione non ha verificato in concreto, come imposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'automatismo sanzionatorio originariamente previsto dall'art. 99, quinto comma, cod. pen., se la reiterazione dell'illecito costituisca effettivo sintomo di una più accentuata capacità a delinquere dell'autore o della maggiore gravità del reato.
2.2 Con il secondo motivo deduce l'assenza di motivazione del provvedimento impugnato e la sua contraddittorietà. Secondo il ricorrente, il Tribunale, discostandosi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità analiticamente richiamata, ha mantenuto l'aumento per la recidiva senza procedere alla necessaria valutazione della gravità dell'illecito commesso e della maggiore attitudine a delinquere, ma attribuendo rilevanza esclusiva alla presenza di precedenti condanne per delitti non colposi
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
1. Va ricordato in premessa che per- costante ricognizione interpretativa dei sistema processuale, la giurisdizione esecutiva non può essere ritenuta un rimedio COH natura di impugnazione e pertanto eventuali errori applicativi di norme di
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