Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/1999, n. 4697

CASS
Sentenza
12 maggio 1999
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CASS
Sentenza
12 maggio 1999

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Massime • 1

In tema di opposizione al provvedimento di liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico, la mancata notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della comparizione delle parti - disposta ex art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui fa rinvio recettizio l'art. 11 , sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 - all'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale adito, dà luogo non all'inammissibilità del ricorso, posto che il tempestivo deposito dell'atto introduttivo realizza l'"editio actionis" necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale, ma alla nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, svoltosi l'uno ed adottatasi l'altra a contraddittorio non integro. Tale nullità - rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità - comporta quella dell'intero procedimento; nullità alla quale, attesa la specialità del giudizio di legittimità ex art. 111 Cost., va ovviato mediante applicazione analogica dell'ultimo comma dell'art. 383 cod. proc. civ., con rinvio del procedimento allo stesso giudice "a quo", titolare della competenza funzionale in materia, ai sensi dell'art. 11, quinto comma, della legge n. 319 cit.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/1999, n. 4697
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4697
Data del deposito : 12 maggio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'IN EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell'avvocato MARIO TONUCCI, che lo difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
PROIETTI GIANCARLO, MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA in persona del Ministro pro-tempore;

- intimati -

e sul 2^ ricorso n^ 12974/96 proposto da:
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PROIETTI GIANCARLO, D'IN EL;

- intimati -

avverso l'ordinanza del Tribunale di ROMA, depositata, il 17/06/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;

udito l'Avvocato LUMINOSO ANGELO, per delega dell'avvocato TONUCCI, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.01.95, il G.I.P. del Tribunale di Roma liquidava la somma di L. 22.073.500 al consulente tecnico LE D'NE quale compenso per l'incarico a suo tempo conferitogli di ricostruzione delle vicende societarie della "Nuova Discoland s.r.l.";
l'oggetto dell'incarico era considerato unico, sebbene articolato in distinti quesiti, funzionalmente collegati, e mirava a quantificare il deficit della su citata società, dovendosi riferire degli eventuali interventi finanziari di terzi e della regolarità delle

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