Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2012, n. 5403
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Anche in materia di IRAP, in relazione alle imprese bancarie, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, poiché ad essa è stata riconosciuta rilevanza dall'art. 71, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (poi divenuto art. 106, comma terzo, del medesimo d.P.R.) per rendere la disciplina fiscale più adeguata alle esigenze del mercato bancario ed assicurare pieno riconoscimento alle svalutazioni imputate al conto economico, e la relativa deduzione è soltanto rinviata, per noni, agli esercizi successivi, secondo il criterio di cui all'art. 106, comma terzo, citato, per evitare il superamento del limite massimo di deducibilità in ciascun esercizio. Ne consegue che l'indeducibilità ai fini dell'IRAP, introdotta dall'art. 2, comma secondo, del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191, a partire dall'esercizio 2005, non attinge le quote (cd. noni pregressi) di competenza degli esercizi anteriori, in quanto relative a svalutazioni di crediti operate nei corrispondenti bilanci, ed oggetto, quindi, di una situazione giuridica sostanziale già consolidata; né è giustificabile un'interpretazione della disciplina in chiave retroattiva, in assenza di specifica previsione, poiché la stessa si porrebbe in contrasto con il canone ermeneutico di cui all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. B S - Presidente -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. D B A - Consigliere -
Dott. T F - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9943/2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION;
- intimato -
Nonché da:
BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION - FILIALE DI MILANO in persona del Procuratore Speciale e legale rappresentante pro tempore - elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso lo studio dell'avvocato P L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato T G, con procura speciale notarile del Not. Dr. M G F in MILANO, rep. n. 53 614 del 12/05/2010;
- controricorrente incidentale -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente all'incidentale -
avverso la sentenza n. 9/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 18/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2012 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l'Avvocato TIDORE, che si riporta agli scritti difensivi e deposita nota spese;
udito per il resistente l'Avvocato PERRONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Bank of America National Association (hinc cit. soltanto banca), in data 26.3.2007, chiese il rimborso di una quota parte dell'Irap versata a saldo per l'anno 2005 e in acconto per l'anno 2006, sul rilievo della persistente possibilità di dedurre dalla base imponibile le quote di svalutazione sui crediti verificatisi negli anteriori nove esercizi, per la parte eccedente la percentuale ammessa in deduzione in ogni singolo periodo ai sensi dell'art. 106 del Tuir.
Invocò, al riguardo, il disposto ex D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 6, comma 1, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal
D.L. n. 168 del 2004, art. 2, conv. con modificazioni in L. n. 191 del 2004. Formatosi il silenzio-rifiuto sull'istanza detta, la banca lo impugnò dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Milano, sostenendo la stessa tesi. La commissione accolse il ricorso e la relativa decisione appellata dall'agenzia delle entrate in base all'affermazione che, a partire dall'anno 2005, la deduzione invocata non era più ammessa in quanto, agli effetti della base imponibile dell'Irap, era stata eliminata, dal D.L. n. 168 del 2004, la rilevanza della svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio degli enti creditizi - fu confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 9/33/2010. Contro la sentenza di secondo grado l'agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di un motivo. L'intimata ha resistito con controricorso e con ricorso incidentale condizionato sorretto da due motivi.
Al detto ricorso incidentale l'agenzia delle entrate a sua volta ha replicato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - I ricorsi principale e incidentale vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. - Con l'unico motivo del ricorso principale, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 7, (come modificato dal D.L. n. 168 del 2004, e relativa legge di conversione) e L. n. 212 del 2000, art.
3. Premette che la deducibilità dalla base imponibile dell'Irap delle quote di svalutazione dei crediti è stata eliminata dal citato D.L. n. 168 del 2004, a mezzo della modifica del D.Lgs. n. 446 del 1997, art.
7. E dunque assume che la deduzione delle quote di svalutazione
non era più consentita, a partire dall'anno 2005, neppure per i c.d. noni pregressi (di cui all'art. 106, comma 3, del Tuir). Censura la sentenza in quanto una simile interpretazione non era tale da attribuire all'art. 7, del citato D.Lgs. inammissibili effetti retroattivi - come invece sostenuto dalla commissione regionale - in quanto il diritto alla deduzione in nove quote costanti (i c.d. noni) non possedeva un ambito di operatività pluriennale, sì da potersi considerare "acquisito" al momento di entrata in vigore della modifica normativa.
3. - Osserva preliminarmente la Corte che l'agenzia delle entrate erroneamente riferisce la doglianza al testo del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 7, anziché - come dovevasi - a quello dell'art. 6 del
medesimo D.Lgs. Invero l'art. 7 concerne la determinazione del valore della produzione netta, ai fini dell'Irap, delle imprese di assicurazione, mentre è nell'art. 6 che trovasi la disciplina della determinazione del corrispondente valore quanto alle banche e alle società finanziarie. Trattandosi peraltro di refuso immediatamente riconoscibile come tale, non ne resta inficiata l'ammissibilità della censura.
4. - Il profilo giuridico controverso - che per la prima volta viene all'esame di questa Corte - attiene al regime tributario, agli effetti dell'Irap, delle svalutazioni su crediti di banche (e imprese di assicurazioni) risultanti dal bilancio di esercizio. Tale regime tributario - originariamente dettato dall'art. 71 del Tuir (poi art. 106) e D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 6, nonché, limitatamente alle imprese assicurative, dal D.Lgs. n. 173 del 1997, art. 16, - è mutato a partire dall'esercizio 2005 per effetto,
rispettivamente, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, art. 2, (conv. in L. 30 luglio 2004, n. 191), quanto agli enti creditizi (che qui interessano), e del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (conv. in L.