Cass. civ., sez. II, sentenza 11/07/2019, n. 18689
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la seguente SENTENZA sul ricorso 25164-2015 proposto da: PIDIA EENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE MACCARI 123, presso lo studio dell'avvocato (3/ VINCENZO PIDIA, rappresentata e difesa dall'avvocato D P;- ricorrente -contro ADINOLFI MARIA PIA, PIDIA ROSANNA, PIDIA BIANCAMARIA, PIDIA GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall'avvocato V A;- controricorrenti -contro PIDIA LAURA;- intimata - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELO di N, depositata il 22/06/2015, R.G.nn. 1408/2019 + 1416/2009;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2019 dal Consigliere A O;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale L C che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;udito l'Avvocato ANIELO MERONE, con delega dell'avvocato D P difensore della ricorrente, che si riporta agli atti depositati. CONSIDERATO in FATTO Porfidia Elena, con ricorso ex art. 111 Cost., impugna l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli depositata in data 22 maggio 2015, con la quale veniva rigettata l'istanza di ricusazione ex art. 52 c.p.c., proposta dalla stessa odierna ricorrente nei confronti dei giudici, in atti indicati, nell'ambito del procedimento civile n. 1408/2009 pendente innanzi alla stessa Corte distrettuale innanzi citata. Tale procedimento — giova rammentare- concerneva gli appelli interposti da tutte le parti in causa avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 29 febbraio 2008. Tale decisione —in accoglimento della domanda di riduzione proposta dalla attrice Porfidia Laura nei confronti dei propri germani Magno ed Elena per la reintegra della propria quota di legittima relativamente all'eredità della madre Rossi Rosa, disponeva — come da atti- l'integrazione della detta quota, nonché di quella della Porfidia Elena (che ne aveva fatto domanda in via riconvenzionale), con condanna del convenuto Porfidia Magno alla reintegrazione delle dette quote. La gravata ordinanza di rigetto della Corte distrettuale motiva il proprio deciso essenzialmente sul fatto che, ai sensi dell'art. 52 , comma 1 c.p.c. "si può avanzare istanza di ricusazione del giudice esclusivamente nei casi contemplati nell'art. 51 , comma I c.p.c." , che la stessa parte ricorrente non aveva prospettato una delle ipotesi di cui all'art. 51 cit., lamentando esclusivamente il mancato avvalersi della facoltà di astensione da parte dei Giudici poi ricusati ovvero che gli stessi avevano manifestato una "preconcetta contrarietà" alle tesi della Porfidia Elena in relazione alla svolta richiesta di sostituzione del custode e del consulente tecnico. Il ricorso è fondato su due ordini di motivi ed è resistito con controricorso di Adinolfi Maria Pia. Parte ricorrente, nell'approssimarsi dell'udienza, ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. RITENUTO in
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