Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2022, n. 09976
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 5110-2017 proposto da: N R, rappresentato e difeso dall’avvocato C T;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIALE MISURATA
9 M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANASTASIO II
416, rappresentato e difeso dagli avvocati S M, E P;
- controricorrente -
F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5110/2017 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 9976/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 avverso la sentenza n. 13882/2016 del TRIBUNALE di M, depositata il 19/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2022 dal Consigliere A S;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
vista le memorie depositate dalle parti.
FATTI DI CAUSA
1. R N ha proposto ricorso articolato in sette motivi avverso la sentenza n. 13882/2016 del Tribunale di Milano, pubblicata il 19 dicembre 2016. 2. Resiste con controricorso il Condominio di viale Misurata n. di Milano.
3. R N propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 25919/2013 emesso dal Giudice di pace di Milano su domanda del Condominio di viale Misurata n. 9 per il pagamento della somma di € 1.622,00 dovuta a titolo di spese condominiali. Il giudizio fu riunito con quello di opposizione al precetto relativo al medesimo decreto ingiuntivo. Il Giudice di pace di Milano con sentenza n. 12996/2015 respinse entrambe le opposizioni. Il Tribunale di Milano ha poi respinto l’appello spiegato da R N. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’eccezione di nullità del decreto opposto, proposta per la prima F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5110/2017 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 9976/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 volta in appello, in relazione alla pronuncia dell’ingiunzione avvenuta in pendenza di altra causa di opposizione ad ulteriore decreto ingiuntivo intervenuto tra le stesse parti (decreto ingiuntivo n. 34424/2010 relativo alle spese condominiali per gli esercizi 2009-2010 e 2010-2011). Al riguardo, afferma la sentenza impugnata, il N si era limitato a chiedere la sospensione del giudizio avanti al Giudice di pace ex art. 295 c.p.c., sospensione che era stata disposta. Il Tribunale ha peraltro ritenuta infondata l’eccezione di nullità del decreto, avendo le due ingiunzioni oggetti diversi. Il giudice dell’appello ha altresì disatteso le doglianze del N in merito alla sussistenza di un giudicato esterno, derivante dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 8395/2014, in ordine al difetto della sua legittimazione, giacché “non condòmino”: il Tribunale ha in proposito evidenziato che quella pronuncia si era limitata ad accogliere un’opposizione ad ingiunzione solo in ragione della mancata notifica del decreto e quindi con statuizione priva di incidenza sul merito. Il Tribunale ha poi condiviso integralmente la ricostruzione fattuale già compiuta dal Giudice di pace in primo grado con riferimento alla qualità di condòmino dell’appellante, confermando che dalla documentazione fotografica prodotta da entrambe le parti poteva evincersi che, sebbene alla proprietà N si accedesse dalla via Favaretto n. 18, tale accesso si apre sulla facciata dell’edificio del Condominio di viale Misurata n. 9, nel quale la perciò le unità immobiliari del N devono ritenersi comprese, pur costituendo un corpo separato. Il giudice del gravame ha anche ritenuto che dai rogiti notarili prodotti non fosse possibile desumere la estraneità delle unità immobiliari N al condominio, ripercorrendo le vicende di circolazione di F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5110/2017 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 9976/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 tali beni, trasferite dall’originaria proprietaria Immobiliare Olona ad A C, e da questa poi ad A M C e R F, danti causa del N. I titoli di acquisto confermerebbero che all’attuale proprietà N spetta una quota millesimale condominiale (33,288 millesimi) proprio in ragione dell’accesso all’edificio del Condominio di viale Misurata n. 9, come pure acclarato in un giudizio definito con sentenza n. 6535/2006 del Giudice di pace di Milano di cui era stata parte la Immobiliare Olona. La sentenza impugnata ha aggiunto che il N non aveva impugnato le delibere assembleari su cui erano fondate le spese condominiali oggetto di ingiunzione ed ha anche rigettato le eccezioni di prescrizione e decadenza avanzate dall’appellante, “non avendo l’opponente neppure specificato il tipo di eccezione sottoposta al tribunale ed i termini prescrizionali cui intende riferirsi” e valutando “inconferente il richiamo all’istituto della decadenza” (p.10 sentenza). Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE È infondata l’eccezione del ricorrente di inammissibilità per tardività del controricorso, in quanto notificato il 24 marzo 2017, risultando il ricorso notificato il 17 febbraio 2017, sicché è stato osservato il termine ex art. 370 c.p.c. di venti giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito del ricorso di cui all'art.369 c.p.c. (mentre erroneamente il ricorrente fa riferimento nella propria eccezione alla data in cui avvenne il deposito del ricorso). F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5110/2017 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 9976/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 1.Il primo motivo del ricorso di R N denuncia in rubrica la violazione degli articoli 345 e 366 co. 1 n.4 c.p.c., nonché degli articoli 135, 1138, 117 e 1123 c.c. (da intendere 1135 e 1117 c.c.), per aver il Tribunale valutato inammissibile perché nuova la domanda di nullità del decreto ingiuntivo legata alla pendenza del giudizio inter partes culminato nella sentenza del Tribunale di Milano n. 8395/2014. Il ricorrente espone che tale domanda era stata ampiamente illustrata in comparsa
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIALE MISURATA
9 M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANASTASIO II
416, rappresentato e difeso dagli avvocati S M, E P;
- controricorrente -
F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5110/2017 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 9976/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 avverso la sentenza n. 13882/2016 del TRIBUNALE di M, depositata il 19/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2022 dal Consigliere A S;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
vista le memorie depositate dalle parti.
FATTI DI CAUSA
1. R N ha proposto ricorso articolato in sette motivi avverso la sentenza n. 13882/2016 del Tribunale di Milano, pubblicata il 19 dicembre 2016. 2. Resiste con controricorso il Condominio di viale Misurata n. di Milano.
3. R N propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 25919/2013 emesso dal Giudice di pace di Milano su domanda del Condominio di viale Misurata n. 9 per il pagamento della somma di € 1.622,00 dovuta a titolo di spese condominiali. Il giudizio fu riunito con quello di opposizione al precetto relativo al medesimo decreto ingiuntivo. Il Giudice di pace di Milano con sentenza n. 12996/2015 respinse entrambe le opposizioni. Il Tribunale di Milano ha poi respinto l’appello spiegato da R N. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’eccezione di nullità del decreto opposto, proposta per la prima F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5110/2017 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 9976/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 volta in appello, in relazione alla pronuncia dell’ingiunzione avvenuta in pendenza di altra causa di opposizione ad ulteriore decreto ingiuntivo intervenuto tra le stesse parti (decreto ingiuntivo n. 34424/2010 relativo alle spese condominiali per gli esercizi 2009-2010 e 2010-2011). Al riguardo, afferma la sentenza impugnata, il N si era limitato a chiedere la sospensione del giudizio avanti al Giudice di pace ex art. 295 c.p.c., sospensione che era stata disposta. Il Tribunale ha peraltro ritenuta infondata l’eccezione di nullità del decreto, avendo le due ingiunzioni oggetti diversi. Il giudice dell’appello ha altresì disatteso le doglianze del N in merito alla sussistenza di un giudicato esterno, derivante dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 8395/2014, in ordine al difetto della sua legittimazione, giacché “non condòmino”: il Tribunale ha in proposito evidenziato che quella pronuncia si era limitata ad accogliere un’opposizione ad ingiunzione solo in ragione della mancata notifica del decreto e quindi con statuizione priva di incidenza sul merito. Il Tribunale ha poi condiviso integralmente la ricostruzione fattuale già compiuta dal Giudice di pace in primo grado con riferimento alla qualità di condòmino dell’appellante, confermando che dalla documentazione fotografica prodotta da entrambe le parti poteva evincersi che, sebbene alla proprietà N si accedesse dalla via Favaretto n. 18, tale accesso si apre sulla facciata dell’edificio del Condominio di viale Misurata n. 9, nel quale la perciò le unità immobiliari del N devono ritenersi comprese, pur costituendo un corpo separato. Il giudice del gravame ha anche ritenuto che dai rogiti notarili prodotti non fosse possibile desumere la estraneità delle unità immobiliari N al condominio, ripercorrendo le vicende di circolazione di F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5110/2017 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 9976/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 tali beni, trasferite dall’originaria proprietaria Immobiliare Olona ad A C, e da questa poi ad A M C e R F, danti causa del N. I titoli di acquisto confermerebbero che all’attuale proprietà N spetta una quota millesimale condominiale (33,288 millesimi) proprio in ragione dell’accesso all’edificio del Condominio di viale Misurata n. 9, come pure acclarato in un giudizio definito con sentenza n. 6535/2006 del Giudice di pace di Milano di cui era stata parte la Immobiliare Olona. La sentenza impugnata ha aggiunto che il N non aveva impugnato le delibere assembleari su cui erano fondate le spese condominiali oggetto di ingiunzione ed ha anche rigettato le eccezioni di prescrizione e decadenza avanzate dall’appellante, “non avendo l’opponente neppure specificato il tipo di eccezione sottoposta al tribunale ed i termini prescrizionali cui intende riferirsi” e valutando “inconferente il richiamo all’istituto della decadenza” (p.10 sentenza). Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE È infondata l’eccezione del ricorrente di inammissibilità per tardività del controricorso, in quanto notificato il 24 marzo 2017, risultando il ricorso notificato il 17 febbraio 2017, sicché è stato osservato il termine ex art. 370 c.p.c. di venti giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito del ricorso di cui all'art.369 c.p.c. (mentre erroneamente il ricorrente fa riferimento nella propria eccezione alla data in cui avvenne il deposito del ricorso). F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5110/2017 Numero sezionale 453/2022 Numero di raccolta generale 9976/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 1.Il primo motivo del ricorso di R N denuncia in rubrica la violazione degli articoli 345 e 366 co. 1 n.4 c.p.c., nonché degli articoli 135, 1138, 117 e 1123 c.c. (da intendere 1135 e 1117 c.c.), per aver il Tribunale valutato inammissibile perché nuova la domanda di nullità del decreto ingiuntivo legata alla pendenza del giudizio inter partes culminato nella sentenza del Tribunale di Milano n. 8395/2014. Il ricorrente espone che tale domanda era stata ampiamente illustrata in comparsa
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