Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2007, n. 11948
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Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il diritto alla pensione di anzianità matura, ex art. 22 della legge n.153 del 1969, modificato dall'art. 17 della legge n.160 del 1975, quando siano trascorsi almeno 35 anni dalla data di inizio dell'assicurazione e risultino versati almeno 35 anni di contribuzione, realizzati dall'accredito di 5460 contributi giornalieri (pari a 156 contributi giornalieri per ciascuno dei 35 anni). Ove, poi, l'assicurato sia stato iscritto a diverse gestioni assicurative per i lavoratori autonomi, alla stregua dell'art. 21 della legge n.613 del 1966, la pensione viene liquidata con il cumulo di tutti i contributi versati accreditati, ivi compresi quelli dell'a.g.o., in quella tra le gestioni speciali in cui l'interessato ha contribuito da ultimo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI NT, elettivamente domiciliato in TREIA (MC) VIA DON BOSCO 4, presso lo studio dell'avvocato RINALDI VINCENZO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 117/03 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 10/03/03 r.g.n. 330/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/07 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Macerata, depositato il 5 settembre 1994, NT GL lamentava che l'INPS, a seguito di domanda di pensione di anzianità da lui presentata l'8 agosto 1991, gli aveva liquidato la pensione con decorrenza dal 1 giugno 1992 anziché dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Spiegava che era stato assicurato come mezzadro colono dal 6.2.1957 al 10.11.1963 e come operaio agricolo dall'11.11.1963 al 31.12.1996. Chiedeva quindi la condanna dell'Istituto alla corresponsione della pensione con la decorrenza richiesta.
L'INPS si costituiva ed eccepiva la carenza del requisito contributivo per il periodo precedente la data di concessione della prestazione, attesa la trasformazione dei contributi corrisposti per la qualifica di salariato nei contributi utili nella gestione CD/CM, gestione che aveva liquidato la pensione.
Espletata consulenza tecnica contabile, il Tribunale di Macerata, subentrato al Pretore a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado, con sentenza del 15/20 giugno 2001 dichiarava il diritto del ricorrente alla pensione di anzianità dal 1 agosto 1991. L'appello dell'INPS veniva accolto dalla Corte di Appello di Ancona limitatamente ad un mese di pensione: la prestazione veniva riconosciuta dal 1 settembre e non dal 1 agosto 1991.
I giudici di secondo grado ritenevano corretto il calcolo operato dal CTU di primo grado, fondato sul disposto della L. n. 233 del 1990, art. 7, comma 9: non potendo essere computate, in favore degli
iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi, più di 156 giornate per ciascun anno, il rapporto di