Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2018, n. 55789
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GONNELLA UMBERTO nato a OSIMO il 14/07/1966 avverso la sentenza del 20/06/2017 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F L che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. F L, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza, emessa in data 20/06/2017, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa in data 16/04/2014 dal G.I.P. del Tribunale di Milano, rideterminava la pena, inflitta a G U, in anni 1 e mesi 4 di reclusione, previa esclusione dell'aggravante contestata, di cui all'art. 219 co 1 .1. f., in relazione al reato di cui agli art. 216, comma 1 n. 2, 223, comma 1, R.D. n. 267/42, contestato perché, in qualità di Amministratore Unico della società Mutimedia Records srl, aveva sottratto e/o distrutto, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili della società e comunque aveva tenuto i libri e le altre scritture contabili della società Multimedia Records srl in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della medesima( fatto accertato, in Milano, alla data del fallimento, dichiarato il 10/10/2011 ). 2. G U, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, allegando tre motivi. 2.1 Violazione dell'art. 216, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 216, co. 1 n. 2, R.D. 267/1942 e 192 c.p.p. - insussistenza del reato di bancarotta documentale fraudolenta a carico dell'imputato per erronea individuazione del soggetto depositario delle scritture contabili e carenza di prova di responsabilità dell'imputato. In effetti la nomina del nuovo liquidatore, in epoca anteriore al fallimento, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte territoriale, non era consistita in un espediente, avendo il nuovo liquidatore depositato la documentazione richiesta dalla curatela del fallimento. Il Gonnella, convocato in precedenza dalla curatela, aveva riferito di aver dismesso la carica in questione. In sostanza era stato erroneo considerare il Gonnella l'unico legale rappresentante nonché amministratore della Multimedia Records srl, a fronte della costituzione della società avvenuta il 9/07/2003 e della nomina ad amministratore unico dell'odierno ricorrente in data 19/03/2009. Era del tutto destituita di fondamento l'affermazione della Corte, circa l'inattendibilità delle affermazioni rese dal Gonnella, essendo in definitiva la condanna del medesimo fondata esclusivamente su meri indizi. 2.2 Violazione dell'art. 216 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 216 co. 1 n. 2 R.D. 267/1942 e 192 c.p.p. - insussistenza del reato di bancarotta documentale fraudolenta per carenza di dolo specifico. La sentenza sarebbe anche viziata, sotto un profilo motivazionale, in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato .Nella sentenza impugnata l'esistenza dell'elemento soggettivo, tipico del reato di bancarotta documentale fraudolenta, è ricavato dal fatto che l'odierno ricorrente aveva proseguito la vendita one line di cartucce tramite il dominio soscartucce.it ed utilizzando nella fatturazione il numero di partita IVA della Multimedia Records, poi fallita, anche dopo il 31/05/2010 e dalla circostanza che la Swiss Ink + paper sarebbe riconducibile sempre a Gonnella. Si tratterebbe di mere presunzioni senza riscontri, non confermate dal curatore, nel corso della sua audizione, tramite l'indicazione dell'oggetto sociale, fatta salva la coincidenza della sede legale. La documentazione, prodotta dalla difesa, con particolare riferimento alla scheda delle cariche sociali, da cui emergevano i vari ruoli di volta in volta rivestiti dal prevenuto, non era stata considerata dalla Corte territoriale. Non sarebbe quindi provato l'indispensabile intento frodatorio in danno dei creditori, quand'anche lo si volesse considerare il soggetto tenuto alla conservazione delle scritture contabili. Né, tanto meno, dal contenuto della relazione fallimentare e dalle successive precisazioni, sarebbe ricavabile la responsabilità del prevenuto al di la di ogni ragionevole dubbio, come invece ritenuto dalla Corte.
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