Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2017, n. 27196

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La pretesa del pubblico dipendente, che, dopo l’espletamento di una procedura concorsuale, chieda il risarcimento dei danni da tardivo riconoscimento dell’inquadramento quale dirigente, esula dalle controversie concernenti la procedura, che termina con l’approvazione della graduatoria, con la conseguenza che la cognizione della domanda spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti compresi tra le determinazioni che la P.A. assume con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2017, n. 27196
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27196
Data del deposito : 16 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

RG n 10218/2016 27 1 96 1 7 E T REPUBBLICA ITALIANA N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DIRIGENTE - Primo Pres.te f.f. - RENATO RORDORF PUBBLICO IMPIEGO SALVATORE DI PALMA - Presidente Sezione - Ud. 26/09/2017 - G AO - Presidente Sezione PU R.G.N. 10218/2016 STEFANO BIELLI Consigliere - Kon 27196 Rep. BRUNO BIANCHINI - Consigliere - C.U. PIETRO CAMPANILE - Consigliere - procedure li Rel. Consigliere - ENRICA D'ANTONIO Лестрою DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - G B - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10218-2016 proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato A M;

- ricorrente -

contro 04 1 6 7 7 RG n 10218/2016 ISGRO' SANTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 20, presso lo STUDIO LEGALE RISTUCCIA & T, rappresentato e difeso dall'avvocato A S;
- resistente con procura avverso la sentenza n. 155/2015 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 12/03/2015. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2017 dal Consigliere Dott.ssa ENRICA D'ANTONIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario;
uditi gli avvocati Arturo Merlo ed Antonio Saitta.

Fatti di causa

haLa Corte d'appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale, dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di Isgrò Santi volta ad ottenere il risarcimento del danno in conseguenza del tardivo riconoscimento, solo dal 17/7/2007, dell' inquadramento come dirigente da parte della ASL di Messina.Ha confermato, invece, la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato la domanda di pagamento delle retribuzioni fin dal 1997. La Corte d'appello ha esposto che il ritardo era stato determinato dal fatto che l'amministrazione, invece di procedere allo scorrimento della graduatoria già approvata il 25/3/1993 del concorso per un posto di dirigente nel quale l'Isgrò si era collocato al primo posto utile aveva ' indetto in data 30/12/1997 un nuovo concorso;
che il Consiglio di Stato, con sentenza del 27/12/2006, aveva annullato il nuovo concorso e disposto che l'amministrazione accertasse ora per allora l'effettiva "1 sussistenza di un posto vacante e disponibile e che con delibera del 28/6/2007 il direttore generale dell'Azienda aveva stabilito lo scorrimento e l'assunzione dell'Isgrò. 2 RG n 10218/2016 Secondo la Corte d'appello la domanda del dipendente pubblico che, dopo l'espletamento di una procedura pubblica, chieda l'accertamento del suo diritto all'assunzione , alla stipula del contratto ed al risarcimento del danno esulava dalle controversie inerenti la procedura concorsuale con la conseguenza che la sua cognizione spettava al giudice ordinario essendosi, con l'approvazione della graduatoria, esaurita la cognizione del giudice subentrando una fase in cui i comportamenti amministrativo dell'amministrazione andavano ricondotti nell'ambito privatistico. La Corte ha osservato, inoltre, che l'individuazione del giudice munito di giurisdizione andava determinato rilevando che solo in data 27/12/2006, sulla

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