Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/05/2020, n. 09908
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la sequente SENTENZA sul ricorso 9312-2013 proposto da: FIAMM SEALED POWER SRL in 'persona del legale rappresentante pro tempore, eletti7amente domiciliato in ROMA, VIA DT VILLA SACCHETTI 9, presso io studio dell'avvocato G M, oSo lo rappresenta e difende unitamente a , av-;odato LORIS TOSI aiusta 2020 deLeaa a margine;118 - ricorrente -contro AGENZIA DELLE ENTRATE io persona del Direttore pro :empore, elettivamente domdc iatc in ROMA, VTA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCADURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;- con troricorrente - 2-A(424V20,11-él, ;A( ,Oet.371\ uZ nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE L'AQUILA;- Intimata - avverso la sentenza n. 1/2012 della COMM.TRIB.REG. di -L'AQUILA, depositata il 14/02/2012;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2020 dai Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. I Z che ha concluso per l'accoglimento per guanto di ragione, assorbiti restanti motivi e incidentale, in subordine accoglimento motivo unica incidentale se relativo anche ad assenza di ragioni valide e assorbito esame principale;udito per il ricorrente l'Avvocato M R per delega dell'avvocato M G che si riporta e chiede l'accoglimento;udito per il controricorrente l'Avvocato P che si riporta e chiede il rigetto del principale, l'accoglimento dell'incidentale.FATTI DI CAUSA La FIAMM Sealed Power s.r.l. (già s.p.a.) ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 1/05/2012, depositata il 14.02.2012 dalla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, con la quale, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla società, era stato confermato l'avviso di accertamento relativo all'Irpeg e all'Irap dell'anno d'imposta 2003, riducendo tuttavia le minusvalenze disconosciute dall'Amministrazione finanziaria e annullando le sanzioni. Ha rappresentato che la controversia traeva origine dall'esito di una verifica e dalla redazione del relativo processo verbale di constatazione, condiviso dall'Agenzia delle entrate, che aveva disconosciuto le minusvalenze emerse da un operazione di cessione di un ramo d'azienda, nella misura di € 7.617.000,00, con conseguente recupero dell'importo ad imponibile. L'operazione, con la quale la società ricorrente (FSP) -all'epoca partecipata al 51% dalla Fiamm s.p.a. e al 49% dalla Japan Storage Batteries Co. Ltd- aveva conferito il ramo d'azienda relativo alla produzione di batterie piccole ermetiche alla società Fiamm Automotive Batteries s.p.a. (FAB), interamente partecipata dalla Fiamm s.p.a., era stata ritenuta elusiva per aver generato la menzionata minusvalenza, portata in deduzione dalla cedente nell'anno 2002, sino all'azzeramento del reddito d'esercizio, e per il residuo nei successivi anni d'imposta 2003, 2004, 2005. L'esito dell'accertamento fiscale, oggetto di più giudizi per ciascun anno d'imposta, e per quanto qui d'interesse, per l'anno 2003, era stato contestato dalla contribuente, sostenendo la rispondenza dell'operazione ad una specifica logica economica. In particolare si trattava di produzione ormai fuori mercato per la competitiva concorrenza dei produttori dell'estremo oriente, sicché la cessione del ramo d'azienda ad una società conferitaria del gruppo, specializzata in produzioni affini, al valore di stima del perito nominato ex art. 2343 c.c. era stata finalizzata alla liquidazione dell'attività con ricollocazione, in tutto o in parte, del personale specializzato della FSP nella FAB, come poi avvenuto. L'adita Commissione tributaria provinciale dell'Aquila, con la sentenza n. 79/02/2010, aveva rigettato il ricorso della società, riconoscendo l'intento elusivo dell'operazione. La contribuente aveva adito la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, che con la decisione ora impugnata aveva accolto parzialmente l'appello. Aveva in particolare riconosciuto che l'operazione di cessione del ramo d'azienda trovasse ragione nella necessità economica di tagliare una produzione ormai in perdita e RGN 9312/2013 Consi e es-t. Feclerici svantaggiosa. Aveva tuttavia ritenuto che la cessione dell'attività produttiva non potesse comprendere nelle minusvalenze "differenze di valore dei beni aziendali non sostenute nell'anno di riferimento 2002". Aveva pertanto determinato le minusvalenze disconosciute nel più ridotto importo di C 5.422.830,00, ed annullato le sanzioni. Ciò aveva comportato, con riguardo all'anno d'imposta 2003, il riconoscimento di perdite nella più ridotta misura di C 161.364,00. Poiché peraltro relativamente a quell'anno erano state disconosciute ulteriori spese, aveva accolto l'appello della società anche per i costi, pari ad C 55.101,00 per spese di viaggio e trasferta del personale. La società ha censurato la sentenza con otto motivi: con il primo per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per non essersi pronunciata sull'eccepita violazione dell'art. 37- bis, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, e sull'insufficiente ed erronea motivazione dell'atto accertativo;con il secondo per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per non essersi pronunciata sul motivo d'appello con cui si denunciava la sentenza di primo grado relativamente all'erroneo riconoscimento dell'aggiramento di obblighi e divieti previsti nell'ordinamento tributario;con il terzo per violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per essersi pronunciata oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni, rideterminando la minusvalenza deducibile;con il quarto per violazione e falsa applicazione dell'art. 37-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per aver riconosciuto la validità delle ragioni economiche dell'operazione, senza tuttavia disapplicare la norma antieiusiva e senza offrire adeguate ragioni per disattendere le valutazioni del perito sulla stima delle attività e passività del ramo d'azienda;con il quinto per insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., non risultando i criteri e le ragioni della rideterminazione della minusvalenza indeducibile;con il sesto per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per aver omesso l'esame del quarto motivo d'appello, riguardante l'identificazione dell'operazione alternativa che la società poteva porre in essere, e la denuncia dell'assenza di un vantaggio fiscale indebito e disapprovato dall'ordinamento;RGN 9312/2013 Con4Kere Federici i con il settimo per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per non essersi pronunciata sulle ulteriori questioni proposte con il quarto motivo d'appello;con l'ottavo per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per non essersi pronunciata sulle denunciate omissioni della decisione del giudice di primo grado. Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza, con decisione nel merito o con rinvio. Si è costituita l'Agenzia delle entrate, che ha contestato i motivi del ricorso principale, di cui ne ha chiesto il rigetto. Con ricorso incidentale ha a sua volta impugnato la decisione, per quanto soccombente, dolendosi della violazione e falsa applicazione dell'art. 37-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, nonché della violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver posto a fondamento della decisione un fatto diverso da quello posto dal contribuente a sostegno della sua domanda, sia in riferimento alla rideterminazione della minusvalenza, sia con riguardo all'annullamento delle sanzioni. Ha censurato inoltre il riconoscimento dei costi relativi alle spese di viaggio e trasferta dei dipendenti, sostenendo l'assenza di prova sulla competenza di quelle spese nell'anno d'imposta verificato. Ha dunque chiesto la cassazione della sentenza. Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2020, dopo la discussione, il P.G. e le parti hanno concluso. La causa è stata trattenuta in decisione.
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