Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2023, n. 16499

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2023, n. 16499
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16499
Data del deposito : 18 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Presidente STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Luigi CUOMO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo dell'Amministrazione Penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 26 aprile 2022 che aveva annullato la sanzione disciplinare irrogata a IA RO sul rilievo che non si era verificata alcuna lesione del diritto di difesa (contestazione regolarmente effettuata;
presenza davanti al Consiglio di Disciplina tenutosi sette giorni dopo la contestazione).

2. Ricorre ON RO, a mezzo del difensore avv. Lisa Vaira, che deduce la violazione di legge (art.81 d.P.R. n. 230/2000) atteso che la contestazione dell'addebito è avvenuta alla sola presenza del Comandante del Reparto e non anche del Direttore e senza la contestuale convocazione davanti al Consiglio di Disciplina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. L'art. 81, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, con riferimento ai tempi e alle modalità di trattazione del procedimento disciplinare nei confronti dei detenuti o internati, stabilisce: 1) la constatazione diretta o indiretta di una infrazione da parte dell'operatore penitenziario e la redazione di un rapporto che deve essere trasmesso al direttore dell'istituto;
2) la contestazione formale dell'infrazione al detenuto da parte del direttore «... sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto...» (comma 2);
3) gli eventuali accertamenti ulteriori, svolti dal direttore o dai suoi delegati;
4) la convocazione diretta del detenuto o la convocazione del Consiglio di Disciplina, entro dieci giorni dalla contestazione (comma 4). Tale articolata scansione del procedimento è finalizzata a salvaguardare le esigenze di difesa dell'incolpato e a consentirgli di apprendere il contenuto della violazione ascrittagli e di predisporre un'eventuale difesa, così come previsto dalle Regole Penitenziarie Europee del 2006 (Raccomandazione 2006/2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee) le quali, alla regola n. 59, stabiliscono: «i detenuti accusai:i di un'infrazione disciplinare devono:

1. essere informati, in dettaglio e in una lingua che comprendono, in merito alla natura delle accuse rivolte contro di loro;

2. avere tempo e mezzi

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