Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2022, n. 17120

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2022, n. 17120
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17120
Data del deposito : 2 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. DI NT, nato a [...] il [...] 2. D'AM NG, nato in [...] il [...] 3. BA FE, nato a [...] il [...] 4. AN ER, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/07/2020 della Corte appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NT Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pietro Molino che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori, avvocati Tullio Padovani ed ER Mittone, in difesa di AN ER, avvocato Andrea Cianci, in difesa di DI NT, avvocato IO Anania, quale sostituto processuale degli avvocati Salvatore Crimi e Vincenzo Palmieri, in difesa di D'AM NG, avvocato Patrizia Rocci, in difesa di BA FE, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. ER AN, NG D'AM, NT DI e FE BA ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Torino, per quel che in questa sede rileva, ha condannato alle pene ritenute di giustizia ER AN e NT DI in ordine al capo 2), ER AN, FE BA e NG D'AM, in ordine al capo 3) - originariamente contestati ai sensi di cui agli artt.110, 56, 317 cod. pen. - previa riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di reato di cui agli artt. 110, 56, 319-quater, cod. pen.. AN e DI, quanto al capo 2), secondo la prospettazione accusatoria, rispondono di tentata induzione indebita, avvenuta nell'ottobre 2016 ad opera di DI su incarico di AN (notaio, ex candidato Sindaco del Comune di Torino e, al tempo degli eventi, Consigliere di minoranza) nei confronti di NO RO, legale rappresentante della RO S.r.l. (interamente partecipata dal suocero AR IO), società che aveva in uso un immobile di proprietà del Comune di Torino ove era allocata la discoteca "Cacao". In particolare, DI sarebbe stato incaricato dal AN di indurre ZU IO, professionista e consulente della RO e dello stesso DI, a consegnare la somma di euro 20.000 al fine di far desistere il AN dalle azioni portate avanti quale Consigliere Comunale di minoranza della Città di Torino e componente della Commissione Controllo di Gestione di detta amministrazione, tese a far chiudere la discoteca "Cacao", allocata all'interno di un immobile di proprietà comunale concesso in uso per la durata di sei anni, impedendo il rinnovo della concessione prossima alla scadenza (30 aprile 2017) in ragione di prospettate e pubblicizzate irregolarità della gara, somma di denaro che il NO, si rifiutava di pagare. La contestazione contenuta nel capo 3) fa riferimento, in considerazione dell'intervenuta riqualificazione dell'originario delitto di concussione, all'accusa di tentata induzione indebita che si sarebbe realizzata attraverso la richiesta della somma di euro 200.000 formulata nel marzo del 2017 dal D'AM e BA (quest'ultimo imprenditore nel settore dei locali d'intrattenimento ed entrambi - secondo l'ipotesi accusatoria - vicini al AN), su incarico di AN, nelle qualità sopra indicate, nei confronti di AR IO (suocero di NO) che si è però rifiutato di pagare il relativo 'importo;
anche in tal caso la somma di denaro sarebbe stata richiesta al fine di far desistere il AN dalle attività dispiegate per ottenere la chiusura del locale.

2. ER AN, difeso dagli avvocati ER Mittone e Tullio Padovani, ritenuto responsabile, previa riqualificazione delle originarie contestazioni ex art.110, 81, 56 e 317 cod. pen. dei capi 2) e 3), in relazione ai delitti di cui agli artt. 56 e 319-quater, cod. pen., deduce i motivi di seguito indicati.

2.1. Vizi cumulativi di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine agli artt. 110 e 319-quater cod. pen. quanto ai fatti di cui al capo 3). Il ricorrente censura la decisione nella parte in cui avrebbe fondato il differente esito del giudizio su tre elementi e, segnatamente: le dichiarazioni del teste AR (socio unico della Kronos e suocero del NO, legale rappresentante della società);
la presunta conferma di due incontri avvenuti tra AR e D'AM presso il "Femina Bar" del BA;
il contenuto della registrazione del colloquio del 24 marzo 2017 tra ZU (consulente della Kronos) e DI. Detti elementi risulterebbero non rilevanti in quanto contraddittori e lacunosi.

2.1.1. Quanto alle dichiarazioni del AR, i Giudici di appello avrebbero ignorato le lacune messe in evidenza dalla sentenza di primo grado che era pervenuta a ritenere non credibili le propalazioni, specie nella parte in cui non avevano scandito cronologicamente gli eventi con riferimento alla rappresentata proposta avanza al AR da D'AM e BA;
momento chiave che è stato dapprima collocato dopo il sopralluogo avvenuto presso la discoteca e la trattativa relativa all'acquisizione della discoteca "il Patio" gestito dal NA, successivamente non veniva ricordato nella sua sequenza avendo gli inquirenti messo in evidenza i contrasti con le dichiarazioni del genero NO ed in seguito corrette affinché convergessero con le dichiarazioni del genero dopo l'esame dibattimentale. Illogico sarebbe il riferimento all'età ed alla stratificazione degli eventi a cui hanno accennato i Giudici di appello tenuto conto che ciò non spiega come sia potuto pervenire alla conferma delle dichiarazioni del genero a tre anni dai fatti, epoca in cui sarebbe stato ovvio immaginare che, proprio a causa dell'età, il ricordo fosse meno nitido. La difesa rappresenta che la convergenza del propalato del AR con il contenuto delle dichiarazioni del genero si realizzerebbe anche con riferimento alla causale della somma di euro 200.000 che, dapprima era stata declinata in funzione dell'abbandono delle posizioni assunte contro la discoteca "Cacao" e, nel corso della rinnovazione istruttoria, finalizzate all'opera di denuncia degli abusi edilizi compiuti in detto locale. Elementi che avrebbero deposto per l'inattendibilità delle dichiarazioni nella parte in cui hanno dovuto sopperire all'assenza del metus necessario ai fini dell'integrazione del reato (prima della sua riqualificazione), non ipotizzabile qualora la richiesta di denaro fosse avvenuta in una fase successiva rispetto al sopralluogo della Commissione visto che l'azione autonoma di soggetti terzi non avrebbe potuto ignorare le irregolarità riscontrate nel locale gestito dalla RO s.r.I., escludendo la possibilità che un intervento del AN potesse incidere sul corso degli eventi. Si osserva, inoltre, che AR era stato smentito anche in ordine alla affermazione secondo cui non avrebbe più contattato il BA dopo la richiesta di denaro avvenuta all'Interno del locale di costui (il "Femina Bar"), evenienza confutata dagli accertati contatti tra i due rinvenuti sulle utenze.

2.1.2. Errata si rivelerebbe la circostanza, su cui la Corte di appello ha fondato la responsabilità, in ragione della mancanza di una spiegazione alternativa della richiesta di denaro, che vi fossero stati due incontri tra AR, D'AM e BA. Sarebbe stato trascurato il dato secondo cui l'unico incontro era stato organizzato e voluto con insistenza dal solo AR, circostanza che sarebbe stata confermata dal BA e D'AM, ed indirettamente dallo stesso AR che aveva dichiarato di essere stato spesso al «Femina Bar» proprio per parlare del AN. L'altro incontro a cui la Corte di merito fa riferimento sarebbe stato del tutto casuale come dimostrato dalla presenza, al fianco del AR, di due ragazze, circostanza che, qualora apprezzata, avrebbe assegnato differente significato ai due incontri e, in particolare, al primo di essi. In uno solo di tali incontri vi sarebbe stato l'invio da parte di D'AM di messaggi a AN che la Corte territoriale ha ritenuto rilevanti per definire la finalità dell'incontro e per la individuazione del soggetto, il AN, che sarebbe stato dietro allo stesso. Proprio il contenuto dei due messaggi, uno dei quali in tempo di notte, ove si accennava alla circostanza che AR fosse "un agnellino", sono in contrasto con le dichiarazioni di costui che aveva invece dichiarato di essere andato via dal locale stizzito a causa della richiesta di denaro rivoltagli dal D'AM e dal BA. Facendo riferimento ai due incontri la Corte di appello sarebbe incorsa nel vizio di travisamento della prova.

2.1.3. Quanto al contenuto della registrazione tra ZU e DI (asserito faccendiere di AN con riferimento al capo 2), la Corte di merito avrebbe omesso di fornire risposta in ordine alle prospettate manipolazioni dei files nella parte in cui, al periodo antecedente ai quattro secondi di silenzio che si poteva apprezzare nel precedente esame della memoria del cellulare, si sente DI affermare "Ieri sono stato là" e, subito dopo, "Eh... 200". Il consulente tecnico della difesa aveva, invero, evidenziato l'esistenza di una grave anomalia "estrinseca" dei primi file allo scopo di segnalare la carenza di genuinità del contenuto della registrazione. Il significativo mutamento del rumore di sottofondo, privo di spiegazione, indicherebbe un probabile assemblaggio di parti differenti, modifica il cui accertamento a posteriori è reso impossibile dall'inspiegabile conversione del file compiuta da ZU;
accorgimenti, che secondo il consulente, verrebbero attuati proprio nei casi in cui si vogliono mascherare eventuali alterazioni, così escludendo che la modifica possa essere avvenuta a causa del riversamento del file dal telefono al computer. Anche i file prelevati dal computer risultano alterati nel campionamento e nella forma d'onda e comunque incompatibili per datazione, posto che la loro creazione risulta successiva di tre giorni (27 marzo 2017) e non riconducibile al giorno successivo (24 marzo 2017) come affermato dal ZU. La traccia audio registrata, pertanto, non consentirebbe di dimostrare un collegamento di DI con AN, avendo il primo potuto facilmente apprendere quanto poi riferito al ZU in virtù della precedente conversazione con costui. Egualmente erroneo risulterebbe il tentativo, sulla base della conversazione

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