Cass. pen., sez. II, sentenza 18/04/2023, n. 16561
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOLOPERTO DOMENICO nato a NAPOLI il 29/04/1981 avverso la sentenza del 07/02/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G A;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 RITENUTO IN FATTO S D ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 07/02/2018, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di ricettazione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva reiterata.
1. Al riguardo, il ricorrente deduce:
1.1. vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello, atteso che si era censurata in modo specifico la sentenza di primo grado in punto di carenza argomentativa circa l'elemento soggettivo del reato e degli elementi probatori di sostegno. Peraltro, con riguardo alla ritenuta mancanza di specificità del motivo di appello, la difesa rileva come nel caso in esame si tratti di impugnazione proposta il 22/02/2011 e, quindi, sotto la vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen. che ha reso più stringente la formulazione dei motivi di impugnazione;
1.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. Si lamenta che la Corte di appello avrebbe fondato il diniego sulla mancata lettura degli atti processuali, erroneamente ritenendo che "nell'atto di appello non vi è alcun riferimento all'epoca di produzione dei computers", sebbene tale dato fosse evincibile nel verbale di sequestro, così finendo anche per addossare all'imputato una sorta di probatio diabolica. Inoltre, si era omesso di valutare la circostanza significativa che si trattava di merce oggetto di immediato deprezzamento;
1.3. violazione degli artt. 487 e 601
udita la relazione svolta dal Consigliere G A;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 RITENUTO IN FATTO S D ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 07/02/2018, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di ricettazione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva reiterata.
1. Al riguardo, il ricorrente deduce:
1.1. vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello, atteso che si era censurata in modo specifico la sentenza di primo grado in punto di carenza argomentativa circa l'elemento soggettivo del reato e degli elementi probatori di sostegno. Peraltro, con riguardo alla ritenuta mancanza di specificità del motivo di appello, la difesa rileva come nel caso in esame si tratti di impugnazione proposta il 22/02/2011 e, quindi, sotto la vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen. che ha reso più stringente la formulazione dei motivi di impugnazione;
1.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. Si lamenta che la Corte di appello avrebbe fondato il diniego sulla mancata lettura degli atti processuali, erroneamente ritenendo che "nell'atto di appello non vi è alcun riferimento all'epoca di produzione dei computers", sebbene tale dato fosse evincibile nel verbale di sequestro, così finendo anche per addossare all'imputato una sorta di probatio diabolica. Inoltre, si era omesso di valutare la circostanza significativa che si trattava di merce oggetto di immediato deprezzamento;
1.3. violazione degli artt. 487 e 601
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