Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2013, n. 3548

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L'art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 trova applicazione anche qualora l'evento della morte riguardi un soggetto che sia in precedenza subentrato, ai sensi della stessa norma, nella posizione di conduttore al conduttore originario, dovendosi escludere che la norma possa operare solo con riguardo alla successione nella posizione di quest'ultimo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2013, n. 3548
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3548
Data del deposito : 13 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. U F - Presidente -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. F R - rel. Consigliere -
Dott. C F M - Consigliere -
Dott. V E - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13806/2007 proposto da:
INPS GESTIONE IMMOBILIARE IGEI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 04249911001 in persona dei suoi liquidatori in carica Ing. G G B e Prof. A A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso lo studio dell'avvocato L A, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
R A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo studio dell'avvocato G G, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4482/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2 006, R.G.N. 205/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2012 dal Consigliere Dott. R F;

udito l'Avvocato G M per delega;

udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. G A che ha concluso per l'inammissibilità o comunque rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p.

1. L'I.N.P.S. - Gestione Immobiliare IGEI s.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione

contro

Antonino Ragusa avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 18 ottobre 2006, la quale ha accolto l'appello proposto dal Ragusa contro la sentenza del Tribunale di Roma, che nel 2002 aveva accolto la domanda proposta da essa ricorrente nel maggio del 1997 per ottenere il rilascio per occupazione senza titolo di un'unità immobiliare sita in Roma, già condotta in locazione da Ennio P, nella cui conduzione aveva chiesto di subentrare ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 6 la figlia Daniela P, a sua volta deceduta, e nella quale il Ragusa, costituendosi in giudizio aveva eccepito di aver a sua volta diritto al subentro quale convivente more uxorio della P.
p.

2. La Corte territoriale ha accolto l'appello del Ragusa reputando che erroneamente il Tribunale avesse ritenuto impeditiva del subentro nella locazione del medesimo la mancanza di prole fra i conviventi, considerando che si era formato giudicato interno sulla sussistenza in capo alla P dei requisiti per succedere al padre nella locazione e sulla stessa successione, pur in mancanza di stipula di un contratto con la locatrice, reputando in fine che dalle risultanze processuali e dalle prove raccolte in primo grado al momento del decesso della P il Ragusa fosse suo convivente more uxorio.
p.

3. Al ricorso ha resistito con controricorso l'intimato. p.

3.1. Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.

1. Con il primo motivo di ricorso, concluso da pertinente quesito di diritto, si deduce "violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 6 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3;

omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5". Vi si censura la sentenza impugnata, perché nel ritenere che il Ragusa fosse succeduto alla P quale suo convivente more uxorio, non avrebbe considerato che la medesima a sua volta era già succeduta ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 6 al padre, originario locatore e si sostiene che questa norma non poteva trovare applicazione a favore del Ragusa, in quanto essa prevedrebbe la

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