Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 24424
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONACCORSO CARMELO nato a CATANIA il 28/12/1962 avverso l'ordinanza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere M B;lette le conclusioni del PG dott. M D M che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 3 novembre 2022 la Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, pronunciando sulla richiesta del pubblico ministero di revoca dell'indulto e della difesa di dichiarazione dell'estinzione della pena per prescrizione, ha revocato, nei confronti di C B, l'indulto già applicato nella misura di anni uno di reclusione ed C 583,60 di multa, ai sensi del d.P.R. n. 865/1986, di anni due di reclusione, ai sensi del d.P.R. n. 394/1990, e di anni tre di reclusione ed C 2.100 di multa, ai sensi della legge n. 241/2006. L'ordinanza ha ritenuto non fondati i rilievi della difesa secondo i quali alcune pene - cui era stato applicato l'indulto - erano estinte per prescrizione, osservando che il termine di prescrizione decorre dalla irrevocabilità della condanna che determina la revoca dell'indulto, e il termine decennale non risultava in nessun caso decorso. In particolare, la prima sentenza di condanna così detta revocante era divenuta irrevocabile in data 23 marzo 2012 e l'ordine di esecuzione era stato emesso in data 23 febbraio 2022. 2. Il difensore di C B ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 172 cod. pen., sia in relazione alla individuazione della decorrenza del termine di prescrizione della pena sia in relazione all'assenza, nel caso di applicazione dell'indulto, di subordinazione dell'esecuzione della pena alla scadenza di un termine ovvero al verificarsi di una condizione. Il termine decennale di prescrizione era interamente decorso tra la data di irrevocabilità di ciascuna condanna, in relazione allè quali era stato applicato l'indulto, e la data di irrevocabilità delle sentenze di condanna che avevano determinato la revoca del beneficio.
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