Cass. civ., SS.UU., ordinanza 23/05/2006, n. 12082

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In tema di società cooperative edilizie soggette all'applicazione del T.U. sull'edilizia economica e popolare ( r.d. 28 aprile 1938, n.1165 ), il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo soggiace alle comuni regole correlate alla natura giuridica della posizione fatta valere in giudizio. In particolare, tenuta distinta la prima fase di natura pubblicistica - caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, corrispondentemente, da posizioni di interesse legittimo - da quella di natura privatistica - nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto con l'ente - rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre spettano alla cognizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto (nella fattispecie, in applicazione di questo principio, è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario in una causa in cui si chiedeva l'annullamento di delibere del consiglio di amministrazione che avevano dichiarato la decadenza del socio ).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 23/05/2006, n. 12082
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12082
Data del deposito : 23 maggio 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. PROTO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RA RI, RA PA, NC CA, CI RE, BB ND, CC TO, ER IT, RT SA, IC ZI, AL ST, SE OR, VI MA, NI RO, LL NN, IN CILIA, DI MA GIAMPA, DE RC OR, GI SS, DE MO RZ, AR ST, BA ST, DE RO DR, tutti elettivamente domiciliati in Roma, VIA N. RICCIOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO COLACINO, i primi due rappresentati e difesi dall'avvocato COLACINO VINCENZO, gli altri rappresentati e difesi dall'avvocato OLIOSI SERGIO, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro
COMUNITÀ VENTITREESIMA SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA A R.L., in persona del Presidente del consiglio di amministrazione pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CADLOLO 118, presso lo studio dell'avvocato LIPARI NICOLÒ, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 58763/02 del Tribunale di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 27/04/06 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, il quale chiede che la Corte accolga il ricorso ed affermi la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTO

1. Con atto notificato il 24 luglio 2002, integrato con citazione del 17 dicembre 2002, i sig.ri IN IN e altri, quali soci assegnatari della Coopertiva Edilizia Comunità Ventitreesima a r.l., fruente del contributo statale, convennero in giudizio la cooperativa edilizia davanti al Tribunale di Roma, e - premesso che ognuno di essi aveva acquistato la proprietà singola dei rispettivi appartamenti con atto notarile del 28 giugno 1996 e stipulato contestualmente il rispettivo contratto di mutuo - chiesero che fosse dichiarata la nullità ovvero fosse pronunciato l'annullamento di tre delibere consiliari involgenti la loro decadenza dalla qualità di socio (per vizi attinenti alla ripartizione delle spese e per morosità) e, di sei delibere assembleari (per irregolarità della convocazione) adottate dalla cooperativa.
Costituitosi il contraddittorio, il giudice istruttore, con ordinanza emessa il 28 gennaio 2003, rigettata la istanza di sospensione delle deliberazioni impugnate, rinviò la causa per la trattazione anche della questione relativa alla giurisdizione, avendo rilevato un'Incertezza interpretativa in ordine al giudice giurisdizionalmente competente a conoscere della fattispecie.

2. Gli attori, nella pendenza del giudizio, hanno proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
La cooperativa ha resistito con controricorso e, in limine, ha eccepito la inammissibilità del ricorso, osservando che la istanza di regolamento proposta tende non già a far valere il difetto di giurisdizione del giudice già adito, ma a farne dichiarare la sussistenza.

3. Il P.G., al quale gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 375 c.p.c., ha concluso chiedendo che sia affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
DIRITTO

1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso non è fondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto da ciascuna parte (e, quindi, come nella specie, anche dall'attore nel giudizio di merito), in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, anche indipendentemente da eventuali eccezioni sollevate sul punto dal convenuto (Cass. 14 gennaio 2005, n. 603;
Cass. 6 luglio 2004, n. 12412;
Cass. 25 luglio 2002, n. 10995, ex plurimis);
dubbi nella specie effettivamente sussistenti, alla stregua dell'ordinanza del giudice istruttore che aveva rilevato non univoci orientamenti giurisprudenziali in materia di ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Il regolamento è, dunque, ammissibile.

2. I ricorrenti fondano la loro istanza sul rilievo che il R.D. n. 1165 del 1938, art. 131, avrebbe introdotto nell'ordinamento una deroga eccezionale alla giurisdizione, ricollegata ad esigenze pubblicistiche inerenti al contributo erariale, sussistenti soltanto fino alla stipulazione del contratto di mutuo individuale da parte dei singoli soci interessati.

2.1. La questione di

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