Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/06/2004, n. 11023

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Spetta al giudice amministrativo, in quanto attinente alla tutela di un interesse legittimo, la cognizione della controversia promossa dal privato nei confronti della pubblica amministrazione al fine di ottenere l'annullamento della concessione edilizia, conseguita dal vicino in base a norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale assunte come contrastanti con le prescrizioni dettate, in materia di distanze tra fabbricati, dall'art. 9 del D.M 2 aprile 1968, n. 1444, emanato in esecuzione della legge n. 765 del 1967. Nè la pronuncia del giudice amministrativo, che annulli il provvedimento impugnato, è viziata da difetto di giurisdizione, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione, considerato che, nell'ambito delle attribuzioni giurisdizionali di legittimità del giudice amministrativo, rientra il potere di sindacare la rispondenza del provvedimento impugnato alla normativa riguardante la materia, previa interpretazione delle leggi e degli atti amministrativi ad essa inerenti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/06/2004, n. 11023
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11023
Data del deposito : 10 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. I G - Primo Presidente f.f. -
Dott. D V - Presidente di sezione -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. M A - rel. Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. E S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C G, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato E R, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A B, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorreste -
contro
OLIVOTTO GIORGIO, OLIVOTTO GIULIANA, FONDARÒ (O FUNDARÒ) ITALA, ZECCHINI (O ZECCHIN) GIUSEPPE, OLIVOTTO ANNA, BOCCARDO ALESSANDRO, ZANELLA GIUSEPPE, DESSI (O DESI) SALVATORE, SMERGHETTO MARIANO, PISTORELLO MATTEO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato L M, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato I C, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro
COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato NICOLÒ PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIO GIDONI, MARIA MADDALENA MORINO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro
CAVALIERI MATTEO, LEVORATO TIZIANA, BOCCARDO SILVIA, REGIONE VENETO, PARCO S.R.L.;

- intimati -

avverso la decisione n. 3929/02 del Consiglio di Stato, depositata il 12/07/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/04/04 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;

uditi gli avvocati Alfredo BIANCHINI, Carlo ALBINI, per delega dell'avvocato L M, Marco PAOLETTI, per delega dell'avvocato Nicolo PAOLETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 3 maggio 2001 Giorgio Olivotto,Giuliana Olivotto, Itala Fondarò, Giuseppe Zecchini, Anna Olivotto,Silvia Boccardo, Salvatore Dessi, Mariano Smerghetto, Matteo Pistorello, Matteo Cavalieri, Tiziana Levorato e Giuseppe Zanella chiedevano al T.A.R. Veneto l'annullamento della concessione edilizia rilasciata il 13 dicembre 2000 dal Comune di Venezia a Gilberto C per la realizzazione di un edificio ad uso residenziale e commerciale, previa demolizione di quello preesistente, in area destinata dal vigente PRG a zona territoriale omogenea B.
Deducevano, a sostegno dell'impugnativa, l'illegittimità:
dell'art. 18 comma 7 della Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, nonché dell'art. 6 punto 4 della variante al PRG adottata il 25.1.1999, perché in contrasto con le prescrizioni dettate in materia di distanze tra fabbricati dall'art. 9 punto 2 del D.M.

2.4.1968 n. 1444,emanato in esecuzione della L. 765/1967, il quale
stabilisce che "è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti";

dell'art. 22 punto 3 delle Norme Tecniche di attuazione ,nonché dell'art. 8 punto 4 della variante al P.R.G. perché in contrasto con l'art. 8 punto 2 del citato D.M. n. 1444/68 che fissa un limite inderogabile di altezza pari all'altezza degli "edifici preesistenti e circostanti". Il Comune di Venezia e i controinteressati C e Parco SRL (cui il predetto aveva ceduto il fondo e l'immobile in

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