Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2023, n. 16556
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRANCACCIO ANGELO nato a ORTA DI ATELLA il 01/12/1960 avverso l'ordinanza del 22/09/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere P B;
lette le conclusioni del Procuratore generale P L, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
riunito, al presente procedimento, quello recante il n. 38860/22 RG, trattandosi dello stesso ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorso straordinario al vaglio odierno di questa Corte è stato presentato dal difensore e procuratore speciale di A B avverso l'ordinanza (pronunziata il 22 settembre 2022 e depositata il 13 ottobre 2022) della settima sezione penale di questa Corte — composta da Presidente e Consiglieri della prima sezione penale — che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse del B contro l'ordinanza del 22 luglio 2022 della Corte di appello di Napoli, emessa in funzione di Giudice dell'esecuzione ed in sede di opposizione. Con tale ordinanza, la Corte territoriale aveva revocato l'indulto applicato al condannato nella misura di un anno in relazione alla condanna inflittagli dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, confermata in appello dalla Corte partenopea il 26 febbraio 2019;
la revoca era stata disposta in quanto il Collegio dell'esecuzione aveva rilevato che quell'indulto era stato erroneamente concesso giacché, con la medesima sentenza, B era stato condannato anche per il reato di peculato commesso il primo settembre 2006, quindi nei cinque anni dall'entrata in vigore della I. 241 del 2006 (2 maggio 2006), il che, costituendo una causa di revoca del beneficio, ostava in radice all'applicazione dell'indulto in relazione al reato contestualmente giudicato, indulto che andava, quindi, revocato. La Corte di cassazione ha reputato il ricorso inammissibile avallando l'esegesi della Corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso straordinario sub iudice è inammissibile.
1. Le ragioni dell'inammissibilità del rimedio straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. al vaglio odierno di questa Corte risiedono nella natura del provvedimento della Corte di appello su cui la settima sezione si è pronunziata, concernente, come sopra ricordato, il tema della revoca dell'indulto. Alla conclusione della non praticabilità del rimedio straordinario in tema di indulto è già giunta questa sezione con la sentenza n. 33143
lette le conclusioni del Procuratore generale P L, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
riunito, al presente procedimento, quello recante il n. 38860/22 RG, trattandosi dello stesso ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorso straordinario al vaglio odierno di questa Corte è stato presentato dal difensore e procuratore speciale di A B avverso l'ordinanza (pronunziata il 22 settembre 2022 e depositata il 13 ottobre 2022) della settima sezione penale di questa Corte — composta da Presidente e Consiglieri della prima sezione penale — che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse del B contro l'ordinanza del 22 luglio 2022 della Corte di appello di Napoli, emessa in funzione di Giudice dell'esecuzione ed in sede di opposizione. Con tale ordinanza, la Corte territoriale aveva revocato l'indulto applicato al condannato nella misura di un anno in relazione alla condanna inflittagli dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, confermata in appello dalla Corte partenopea il 26 febbraio 2019;
la revoca era stata disposta in quanto il Collegio dell'esecuzione aveva rilevato che quell'indulto era stato erroneamente concesso giacché, con la medesima sentenza, B era stato condannato anche per il reato di peculato commesso il primo settembre 2006, quindi nei cinque anni dall'entrata in vigore della I. 241 del 2006 (2 maggio 2006), il che, costituendo una causa di revoca del beneficio, ostava in radice all'applicazione dell'indulto in relazione al reato contestualmente giudicato, indulto che andava, quindi, revocato. La Corte di cassazione ha reputato il ricorso inammissibile avallando l'esegesi della Corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso straordinario sub iudice è inammissibile.
1. Le ragioni dell'inammissibilità del rimedio straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. al vaglio odierno di questa Corte risiedono nella natura del provvedimento della Corte di appello su cui la settima sezione si è pronunziata, concernente, come sopra ricordato, il tema della revoca dell'indulto. Alla conclusione della non praticabilità del rimedio straordinario in tema di indulto è già giunta questa sezione con la sentenza n. 33143
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