Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2018, n. 21025
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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: A F, nato a Siracusa il 27/04/1971, avverso l'ordinanza del 29/11/2017 del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione della causa svolta dal consigliere G S;udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale F B, che ha chiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede di appello cautelare su impugnazione proposta dal Pubblico ministero, annullava l'ordinanza del 24.10.2017, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa aveva revocato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria originariamente disposta nei confronti del ricorrente in relazione a reati di turbata libertà nella scelta del contraente, truffa aggravata consumata e tentata, frode in pubbliche forniture. L'indagato, secondo l'ipotesi accusatoria, aveva tentato di ottenere, in un caso riuscendovi, pubbliche forniture a favore di una società della quale era socio accomandante, attraverso un meccanismo fraudolento di tipo informatico con l'accordo di alcuni amministratori del Comune di Priolo Gargallo. Nell'accogliere l'appello del Pubblico ministero, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di recidiva, indipendentemente dalla rimozione dall'incarico di alcuni tra gli amministratori pubblici con i quali l'indagato era in combutta, tenuto anche conto dell'esercizio da parte sua di attività imprenditoriale e della possibilità di ripetere la procedura fraudolenta anche senza l'ausilio dei complici.
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