Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/10/2022, n. 31413
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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8480/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge. -ricorrente - contro MARIOTTI ALESSANDRA EMMA CARLA;MARIOTTI ALFREDO E CASTELLAZZI MARIA LUISA, tutti rappresentati e difesinel presente giudizio dagli avv. F C e L F, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Pasubio n. 4 , come da procura speciale in atti. -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Lombardia n. 45/08/2014, depositata il 9 gennaio 20 1 4 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 ottobre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere M C. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto di « accogliere il ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale;cassare la sentenza impugnata;dichiarare estinto il giudizio nei confronti di M A a norma dell'art.6 comma 13 del d.l. n.11 del 2018;rinviare la causa alla C.T.R. in diversa composizione in riferimento alle posizioni di C M e M A.». FATTI DI CAUSA 1.L’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a d un motiv o , per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardiaha accolto, dopo averli riuniti, gli appelli di A E C M e dei coniugi A M e M L C avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che, dopo averli riuniti, aveva rigettato i ricorsi di ciascuno dei predetti contribuenti avverso gli avvisi d’accertamento, in materia di Irpef di cui all’anno d’imposta 2002, con i quali era stato recuperato a tassazione un maggiore imponibile. Si sono costituiti con un controricorso A E C M e con altro, contestualmente, A M e M L C. Tutti i controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo. La controricorrente A E C M ha depositato prima istanza di sospensioneai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, e successivamente copia della domanda di definizione agevolata, con la relativa ricevuta di presentazione, nonché copia del Mod F24 quietanzato a pagamento della prima rata, chiedendo, con memoria, che per il perfezionamento della definizione agevolata sia dichiarata l’estinzione del presente giudizio, limitatamente all’autonoma pretesa tributaria azionata nei suoi confronti con l’avviso di accertamento n. T9B05CE01363/2011, anno d’imposta 2002. L’ Agenzia delle Entrate, con propria memoria, ed il P.G.hanno concluso , per gli stessi motivi, per l’estinzione del giudizio limitatamente alla posizione di A E C M. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente, va dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018 , limitatamente a l giudizio nei confronti di A E C M, per il perfezionamento della definizione agevolata, del quale dà atto la stessa ricorrente. Nulla sulle relative spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, e della considerazione che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. 2.Quanto alle posizioni degli altri contribuenti, con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 43, primo comma , d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;dell’art. 37, comma 26, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248;dell’art. 4 d.lgs.10 marzo 2000, n. 74;e dell’art. 331 cod. proc. pen. Deduce la ricorrente Agenzia che emergeva dagli a ccertamenti che i contribuenti avevano versato sui loro conti correnti somme di denaro eccedenti i rispettivi redditi dichiarati al fisco, in una misura che integrava la fattispecie di reato didichiarazione infedele di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000. Pertanto, doveva applicarsi l’art. 43, primo comma, d.P.R.n. 600 del 1973( ratione temporis nella versione modificata dall’art. 37, comma 26, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge n. 248del 2006), secondo il quale, « In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati rel ativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. ». Dunque il termine di decadenza («entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui èstata presentata la dichiarazione.») che sarebbe scaduto, per l’anno d’imposta 2002, il 31 dicembre 2007, per effetto del predetto raddoppio sarebbe scaduto piuttosto il 31 dicembre 2011, con conseguente tempestività degli avvisi notificatiil 28 aprile 2011. Tuttavia la sentenza impugnataha escluso che, nel caso di specie, il termine decadenziale dovesse essere raddoppiato, non risultando, dalla certificazione prodotta dai contribuenti, alcuna iscrizione di notizia di reato nei loro confronti e non avendo l’Amministrazione dimostrato la sussistenza del presupposto dell’obbligo di denuncia penale con riferimento al «preteso coinvolgimento degli odierni appellanti negli schemi fraudolenti posti in essere dal gruppo Mythos, nonché la pretesa partecipazione degli stessi alla formazione di documenti per operazioni inesistenti, con ciò integrandosi -a dire dell’ufficio, il reato di cui all’art. 8 del d.lgs. 74/2000.». Secondo l’Agenzia ricorrente, la CTR avrebbe errato sia perché non avrebbe considerato che nel caso di specie, indipendentemente dall’ipotesi di partecipazione dei contribuenti alle operazioni fraudolente attribuite al gruppo Mythos, sussisteva comunque l’obbligo di denuncia con riferimento alla fattispecie illecita penale di infedele dichiarazione di cui al ridettoart. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, autonomamente imputabile ai controricorrenti;sia perché l’effettiva presentazione della denuncia all’autorità giudiziaria e l’iscrizione della notizia di reato a carico dei contribuenti non costituiscono comunque un requisito necessario ai fini dell’operatività del raddoppio dei termini decadenziali. Il motivo è fondato.
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