Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2020, n. 00547

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2020, n. 00547
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00547
Data del deposito : 15 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25328-2012 proposto da: PONTORIERO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA ATERNO

9, presso lo studio dell'avvocato C P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A T giusta delega in calce;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE DI ROMA in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonchè

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TORINO UFFICIO l;
- intimata - avverso la sentenza n. 58/2012 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 20/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2019 dal Consigliere Dott. L N;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. U D A che ha concluso per l'accoglimento per guanto di ragione del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato P che ha chiesto l'accoglimento;
udito per il controricorrente l'Avvocato G che ha chiesto il rigetto. R.G.N. 25328/2012

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 58/38/12, depositata il 20 giugno 2012, notificata il 28 settembre 2012, la CTR del Piemonte - in accoglimento dell'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate e rigettando l'appello incidentale proposto dal sig. G P avverso la sentenza resa tra le parti dalla CTP di Torino, che aveva accolto il ricorso del contribuente - confermò integralmente la legittimità dell'avviso di accertamento ai fini IRPEF e relative addizionali, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2004, oltre sanzioni ed interessi. L'accertamento traeva origine da processo verbale di constatazione col quale erano sia recuperati a tassazione, in relazione ai menzionati tributi, costi ritenuti dall'Ufficio indeducibili per complessivi Euro 155.050,00, rispetto ai quali il contribuente, nell'impugnare l'atto impositivo, aveva prestato acquiescenza limitatamente ad Euro 10.000 per costi di assicurazione non documentati, sia contestati maggiori ricavi non dichiarati, con conseguente accertamento di maggior reddito da lavoro autonomo, in relazione a movimentazioni su conti bancari non giustificate, uno dei quali riferibile direttamente al contribuente, altri due intestati alla moglie del ricorrente, sig.ra A C, e l'altro alla figlia B P. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101, comma 2, Cost. e 111, comma 2, Cost., in riferimento alla valenza ai fini della decisione della controversia, del contrasto tra quanto dedotto dal contribuente in merito ai costi che gravano sul contribuente ed alla tassabilità dei movimenti bancari, con quanto rilevato dall'Agenzia delle Entrate, lamentando il Pontoriero che il giudice tributario d'appello, con motivazione assolutamente carente, si sarebbe limitato a far proprie le deduzioni addotte dall'Ufficio a fondamento dell'atto impositivo, rendendo priva di ogni effetto sostanziale la garanzia del contraddittorio tra le parti dinanzi a giudice terzo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente, riprendendo ulteriormente quanto dedotto con la prima censura, denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omessa o comunque insufficiente motivazione in ordine alla valenza ai fini della decisione della controversia, del contrasto tra quanto dedotto dal contribuente in merito ai costi che gravano sul contribuente ed alla tassabilità dei movimenti bancari, con quanto rilevato dall'Agenzia delle Entrate.

3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della normativa riguardante la motivazione degli atti amministrativi e degli avvisi di accertamento ed in particolare degli artt. 7 e 10 della I. n. 212/2000, anche in relazione ai principi generali dei rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria;
dell'art. 3 della I. n. 241/1990 e 51, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 35, comma 12, del d.l. n. 223/2006, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., laddove la sentenza impugnata non ha rilevato la carenza di motivazione dell'atto impositivo, allineandosi, anzi, al contenuto dello stesso ai fini della decisione della controversia e nella parte in cui ha violato la normativa in tema di accertamenti bancari, omettendo di dar conto di tutti gli elementi che avrebbero consentito al contribuente di svolgere in modo non difficoltoso le proprie ricerche, nonché presumendo i maggiori ricavi dalle movimentazioni bancarie, sia concernenti prelevamenti che versamenti, non solo riferite a conto intestato al contribuente, ma anche a quelli intestati alla moglie ed alla figlia, senza che l'Amministrazione finanziaria avesse dimostrato, secondo l'onere probatorio assunto su di essa incombente, la natura fittizia di tali intestazioni.
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