Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/12/2020, n. 28974

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/12/2020, n. 28974
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28974
Data del deposito : 17 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8087-2019 proposto da: C P, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE VITALE ed ANTONIO FRANCESCO VITALE;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BAIAMONTI

25;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 175/2018 della CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 28/08/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2020 dal Consigliere IRENE TRICOMI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M F, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato G V.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da C P avverso la sentenza n. 152 del 2015, emessa dalla medesima Sezione di appello il 28 maggio 2015, le cui statuizioni, quindi, restavano integralmente confermate.

2. Con la suddetta sentenza n. 152 del 2015 era stato rigettato l'appello proposto dal C avverso la sentenza di primo grado di condanna di quest'ultimo al pagamento, in favore della ASP di Siracusa, della somma di euro 135.440,17 (da maggiorarsi di accessori), a titolo di risarcimento danni derivante dall'aver egli violato, in qualità di medico primario in servizio presso l'UOC di oculistica del Presidio ospedaliero di Avola-Noto, il regime intramoenia allargata, con conseguente indebita percezione di maggiori emolumenti retributivi (per indennità in esclusiva e quote altri assegni) durante il periodo marzo 2008- dicembre 2011. Ric. 2019 n. 08087 sez. SU - ud. 03-11-2020 -2- 3. Il ricorso per revocazione era fondato sulla circostanza che, successivamente alla sentenza di primo grado, il GIP presso il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del C, non avendo ravvisato nella vicenda sottoposta al proprio esame sotto il profilo penalistico la sussistenza di fatti integranti il reato di cui agli artt. 81 e 649, comma 2, cod. pen. Ciò, rilevava il C, dava luogo ad una ipotesi di revocazione straordinaria della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 202, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 174 del 2016. La sentenza penale avrebbe esplicato un effetto demolitorio rispetto alla sentenza contabile, e ciò non trovava ostacoli nella circostanza che la sentenza GIP non fosse stata emessa a seguito di dibattimento.

4. La Corte dei conti, in sede di revocazione, dichiarava inammissibile il ricorso perché tardivo, in quanto era scaduto, al momento della proposizione, il termine di 60 giorni dal rinvenimento del documento decisivo. Nella specie, infatti, non poteva trovare applicazione, ratione temporis, il termine triennale previsto dalla disciplina previgente alla novella del d.lgs. n. 174 del 2016. Altro profilo di inammissibilità era rinvenuto nella circostanza che non si ravvisava nel caso di specie la fattispecie di cui all'art. 202, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 174 del 2016, che prevede, quale ragione di revocazione, il rinvenimento dopo la sentenza di documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore, o per fatto dell'avversario. Ed infatti, la sentenza del GIP non poteva intendersi quale documento e comunque era sopravvenuta alla sentenza contabile di primo grado.
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