Cass. civ., sez. VI, ordinanza 20/04/2018, n. 09859

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 20/04/2018, n. 09859
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09859
Data del deposito : 20 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23534-2013 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E

RICERCA

80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

DANNA DIANA;
- intimata - avverso la sentenza n. 913/2013 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 07/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/09/2017 dal Consigliere Dott. L E.

RILEVATO CHE

Ric. 2013 n. 23534 sez. ML - ud. 07-09-2017 -1- R.G. 23534/2013 - con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha respinto l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva riconosciuto il diritto di D D, docente assunta con ripetuti contratti annuali a tempo determinato in qualità di collaboratore scolastico, agli scatti biennali nella misura prevista dall'art. 53, co. 5, I. n. 312/1980 e cioè agli aumenti periodici del 2,50% sullo stipendio iniziale di qualifica;
- la Corte territoriale ha fondato la statuizione di rigetto del gravame sul principio di contrattualizzazione del pubblico impiego, consacrato nel d.lgs. n. 165/2001, e sul principio di non discriminazione, sancito a livello comunitario e recepito nel nostro ordinamento dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001;
- per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base di un solo motivo;
- la Danna non ha svolto attività difensiva;
- la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
- il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

CONSIDERATO CHE

- con l'unico articolato motivo il MIUR denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.6 del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368, dell'art. 9, co. 18, del d.l. n. 70/11 come convertito dalla legge n.106/11;
dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, dell'art. 526 D.Lvo 16 Ric. 2013 n. 23534 sez. ML - ud. 07-09-2017 -2- R.G. 23534/2013 aprile 1994 n. 297, della direttiva 1999/70/CE in relazione all'art. 360, primo comm N. 3 cod. proc. civ. Violazione dell'art. 53 della legge 11/7/1980 n. 312. Il Ministero ricorrente sostiene, in sintesi, che alle supplenze, stipulate per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo, non si applica la disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001, bensì la normativa di settore, ed in particolare l'art. 4 della legge n. 124 del 1999;
aggiunge che il c.c.n.l. per il comparto scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995, esclude che ai lavoratori a tempo determinato possa essere riconosciuta la progressione stipendiale ed insiste sulla legittimità della pattuizione contrattuale, conforme alla direttiva europea, non essendo comparabile la posizione dei supplenti, che sottoscrivono ogni anno un nuovo contratto del tutto autonomo rispetto al precedente, con quella dei dipendenti di ruolo, assunti a seguito di concorso. Deduce, altresì, la non applicabilità dell'art. 53 della legge n. 312 del 1980 alle supplenze e ciò sulla base delle seguenti considerazioni: - gli aumenti biennali previsti da detta norma hanno come destinatari i soli docenti non di ruolo, incaricati dal Provveditore agli studi ed assunti con contratti a tempo indeterminato;
- la categoria degli insegnanti non di ruolo, distinta da quella dei supplenti, è stata, però, soppressa dalla I. 20 maggio 1982, n. 270;
- per i docenti di ruolo la contrattazione collettiva, sin dalla prima tornata contrattuale, ha provveduto a disciplinare gli effetti economici della anzianità, abolendo gli scatti biennali e sostituendoli con un sistema di progressione economica per 'scaglioni';
- l'art. 53 della legge n. 312 del 1980 ha, quindi, continuato a disciplinare il solo trattamento economico degli insegnanti di religione, come ben chiarito dall'art.142 del c.c.n.l. 24.7.2003;
- il motivo è fondato con riguardo al secondo profilo di censura, peraltro già fatto valere in sede di appello, come si evince dal tenore della sentenza impugnata;
Ric. 2013 n. 23534 sez. ML - ud. 07-09-2017 -3- R.G. 23534/2013 - è stato affermato da questa Corte che l'invocata attribuzione degli scatti biennali non può trovare titolo nel principio di non discriminazione, posto che tali scatti, a far tempo dalla contrattualizzazione dell'impiego pubblico, non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente, tecnico ed amministrativo;
da tale momento, infatti, l'art. 53 della I. n. 312/1980 può dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dall'art. 15 della I. n. 270/1982. Anche il richiamo a tale disposizione ad opera della contrattazione collettiva deve, così, ritenersi limitato ai soli insegnanti di religione, per i quali è prevista la perdurante vigenza della norma, così come integrata dal d.P.R. n. 399/1988. In tal senso si è espressa questa Corte nella decisione n. 22258/2016 (alla cui ampia ricostruzione normativa si rimanda), con la quale è stato affermato il seguente principio di diritto, che in questa sede va confermato: "L'art. 53 della legge n. 312 dell'Il luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, co. 1, e 71 d.lgs. n. 165 del 2001, dal c.c.n.l.
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