Cass. civ., sez. II, ordinanza 13/08/2018, n. 20719
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10203/2013 R.G. proposto da M P, rappresentato e difeso dall'Avv. iGH_Lrnre Gervasi, con domicilio eletto in Roma, via Costantino Morin n. 45, presso l'Avv. Michele Arditi di Castelvetere;
- ricorrente -
contro
G D;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 77 depositata il 24 gennaio 2013 e notificata 1'11 febbraio 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2018 dal Consigliere M F. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Galatina, con sentenza n. 192 del 1999, respingeva l'actio negatoria servitutis, diretta alla demolizione delle opere da cui veniva esercitata la veduta, proposta dalla Sicif s.r.l. (cui poi subentrava P M, in qualità di assegnatario dell'area in questione, a seguito di scioglimento della società e al fine di proseguire il giudizio instaurato dalla disciolta società) nei confronti di D G;
- sul gravame interposto dal M, la Corte d'appello di Lecce, nella resistenza dell'appellato, sospeso il giudizio con ordinanza del 13.07.2009, per consentire il passaggio in giudicato di sentenza pronunciata in altro giudizio sempre di negatoria servitutis, avente ad oggetto la stessa porzione di terreno (promosso dal M nei confronti di altri proprietari confinanti), che poi veniva riassunto, respingeva il gravame ritenendo l'appellante privo di legittimazione attiva per essere stato accertato nell'altro giudizio che il terreno in questione, originariamente classificato come "via da aprirsi", in realtà non aveva mai formato oggetto di alienazione, stante l'efficacia riflessa del giudicato ex art. 2909 c.c.;
- per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Lecce ricorre il M sulla base di due motivi;
- l'intimato non ha svolto difese. Atteso che: - il primo motivo di ricorso (con il quale è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la corte territoriale - con travisamento dei fatti - ritenuto il difetto di legittimazione attiva della originaria società attrice, recependo un'eccezione formulata dalla controparte solo nella comparsa di costituzione in appello dell'8 maggio 2000, senza alcun cenno motivazionale agli scritti difensivi del ricorrente) è inammissibile.La questione della legittimazione attiva dell'attrice risulta essere stata ampiamente affrontata nella sentenza non definitiva n. 549 del 2007, resa dallo stesso giudice in questo giudizio, con pronuncia che ha accertato la mancanza del titolo di proprietà del fondo servente da parte della
- ricorrente -
contro
G D;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 77 depositata il 24 gennaio 2013 e notificata 1'11 febbraio 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2018 dal Consigliere M F. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Galatina, con sentenza n. 192 del 1999, respingeva l'actio negatoria servitutis, diretta alla demolizione delle opere da cui veniva esercitata la veduta, proposta dalla Sicif s.r.l. (cui poi subentrava P M, in qualità di assegnatario dell'area in questione, a seguito di scioglimento della società e al fine di proseguire il giudizio instaurato dalla disciolta società) nei confronti di D G;
- sul gravame interposto dal M, la Corte d'appello di Lecce, nella resistenza dell'appellato, sospeso il giudizio con ordinanza del 13.07.2009, per consentire il passaggio in giudicato di sentenza pronunciata in altro giudizio sempre di negatoria servitutis, avente ad oggetto la stessa porzione di terreno (promosso dal M nei confronti di altri proprietari confinanti), che poi veniva riassunto, respingeva il gravame ritenendo l'appellante privo di legittimazione attiva per essere stato accertato nell'altro giudizio che il terreno in questione, originariamente classificato come "via da aprirsi", in realtà non aveva mai formato oggetto di alienazione, stante l'efficacia riflessa del giudicato ex art. 2909 c.c.;
- per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Lecce ricorre il M sulla base di due motivi;
- l'intimato non ha svolto difese. Atteso che: - il primo motivo di ricorso (con il quale è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la corte territoriale - con travisamento dei fatti - ritenuto il difetto di legittimazione attiva della originaria società attrice, recependo un'eccezione formulata dalla controparte solo nella comparsa di costituzione in appello dell'8 maggio 2000, senza alcun cenno motivazionale agli scritti difensivi del ricorrente) è inammissibile.La questione della legittimazione attiva dell'attrice risulta essere stata ampiamente affrontata nella sentenza non definitiva n. 549 del 2007, resa dallo stesso giudice in questo giudizio, con pronuncia che ha accertato la mancanza del titolo di proprietà del fondo servente da parte della
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