Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/2020, n. 09872

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/2020, n. 09872
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09872
Data del deposito : 26 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2924/2017 R.G. proposto da: S C, rappresentato e difeso dall'Avv. D Z e G P, con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini, n. 114/b, presso lo studio dell'Avv. F B;

- ricorrente -

contro

Banca Nuova s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. R C, con domicilio eletto in Roma, via Sabotino, n. 2/a, presso lo studio dell'Avv. V V;
- controricorrente Sfer s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore;
"50 - intimata - avverso la sentenza n. 669 del Tribunale di Trapani depositata il 15 novembre 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2020 dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;
uditi l'avvocato G S, in sostituzione dell'Avv. D Z, e l'avvocato E R, in sostituzione dell'avvocato R C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

C S agiva esecutivamente nei confronti della Sfer s.r.l. per un credito di C 6.229,06, sottoponendo a pignoramento quanto dovuto alla società esecutata dalla Banca Nuova s.p.a., ai sensi degli artt. 543 cod. civ. cod. proc. civ. La Banca Nuova s.p.a. rendeva la dichiarazione prevista dall'art.547 cod. proc. civ., con cui comunicava di essere debitrice di Sfer s.r.l. della somma di C 25.425,00, pari al controvalore di 25.000 obbligazioni emesse dalla medesima banca, costituite in pegno a garanzia di un affidamento concesso alla società esecutata. In data 14 gennaio 2011 la Banca Nuova s.p.a. vendeva i titoli obbligazionari e il ricavato della vendita veniva accreditato sul conto corrente della Sfer s.r.I., che presentava un saldo negativo. Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trapani assegnava allo Sposato la somma precettata, maggiorata di interessi e spese della procedura. Avverso l'ordinanza di assegnazione la Banca Nuova s.p.a. proponeva, in data 20 maggio 2011, opposizione agli atti esecutivi e, interinalmente, istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. Lo Sposato, nel frattempo, notificava alla Banca Nuova s.p.a. un atto di precetto, intimando il pagamento della somma di C 8.901,75 oltre spese ulteriori. L'intimata corrispondeva tali somme. Successivamente, la Banca Nuova s.p.a. introduceva la fase di merito dell'opposizione, chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità dell'ordinanza e conseguentemente di revocarla. Si costituiva lo Sposato, chiedendo il rigetto dell'opposizione. La Sfer s.r.l. rimaneva contumace. Il Tribunale di Trapani accoglieva l'opposizione, dichiarando la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme;
compensava le spese di lite. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione C S. Resiste con controricorso la Banca Nuova s.p.a. La Sfer s.r.l. non ha svolto attività difensiva. Lo Sposato ha depositato memorie.
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