Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/11/2022, n. 33836

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/11/2022, n. 33836
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33836
Data del deposito : 16 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7093/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
–ricorrente –

contro

GENTILUOMO CALOGERO, n. Agrigento il 23.09.1947 , rappresentato e difeso dall’avv. F P, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia 405 presso l’avv. S C, il tutto come da procura in calce al controricorso;
–resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della SICILIA, sezione staccata di CATANIA, n. 4172/17/15, depositata il 05/10/2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2022 dal consigliere A C. TEMPESTIVITA’ APPELLO D’

IMPRESA

Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Rilevato che:

1. C G ha impugnato il rigetto dell’istanza di rimborso del 90 % degli importi versati a titolo di IRPEF negli anni 1990-1992. Il giudice di primo grado, ritenuta la tempestività dell’istanza di rimborso, accoglieva il ricorso. L’Agenzia proponeva allora appello, ma il giudice di secondo grado riteneva il gravame inammissibile per mancato deposito della fotocopia della ricevuta di spedizione dell’appello. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso in cassazione affidato a un unico motivo. Il contribuente si è costituito a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 22, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con l’art. 156, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. Osserva l’Agenzia che il contribuente era perfettamente a conoscenza dell’appello come dimostrato dalla ricevuta di ritorno. Nel caso in esame la data indicata nell’avviso di ricevimento, depositato in allegato all’atto di appello, sarebbe antecedente a quella di scadenza del termine per la proposizione delgravame, per cui l’esame della ricevuta stessa avrebbe consentito di verificare la tempestività dell’appello ed anche della relativa costituzione. In ogni caso il documento attestante la ricevuta potrebbe essere depositato fino all’udienza (Cass. 28/07/2011, n.16572). Unica conseguenza del mancato deposito dell’avviso, dunque, sarebbe consistente nel diritto dell’altra parte di essere rimessa in termini ai sensi dell’art.184-bis, cod. proc. civ., richiesta peraltro non presentata. In definitiva la Commissione d’appello avrebbe potuto ricavare dagli atti la tempestività dell’appello, escludendo una declaratoria di inammissibilità, l’interpretazione delle norme che la configurano dovendo peraltro essere oggetto di interpretazione restrittiva (Cass.17/12/2014, n. 26560).
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