Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/1983, n. 3144

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L'istituto assicuratore, mentre è parte necessaria allorché la tutela della posizione assicurativa chiesta dal lavoratore si debba attuare mediante la Costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, perché in tal caso la sentenza di accoglimento non può essere eseguita che con la cooperazione dell'istituto stesso, non riveste tale qualità (pur potendo partecipare al giudizio come convenuto o come interventore iussu iudicis) quando il lavoratore si limiti a chiedere l'accertamento dell'omessa od insufficiente contribuzione nonché la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi dovuti all'istituto assicuratore. ( V 1326/83, mass n 426129; ( Conf 5030/81, mass n 415809; ( Conf 2/73, mass n 361733).*

Il fondamentale criterio differenziatore fra lavoro autonomo e lavoro subordinato risiede nel fatto che, mentre nel primo oggetto della prestazione è l'opera, con il risultato della propria attività organizzativa, che il prestatore si impegna a fornire con i mezzi che ritiene più opportuni ed a proprio rischio, nel secondo, invece, oggetto della prestazione è l'energia lavorativa che il prestatore pone a disposizione del datore di lavoro come elemento inserito nell'organizzazione dell'impresa e, comunque, secondo le direttive di quest'ultimo e sotto la sua vigilanza. La collaborazione e la subordinazione, pur essendo indefettibili, possono assumere nel rapporto di lavoro subordinato grado e fisionomia particolari in relazione al contenuto dell'opera prestata. ( Conf 5922/81, mass n 416686).*

La natura subordinata del rapporto di lavoro non può essere esclusa per il semplice fatto che il prestatore d'opera sia dedito anche ad altre attività lavorative, il cui svolgimento non è incompatibile di per sè con la suddetta natura, posto che la esclusività della prestazione lavorativa non costituisce un requisito essenziale del rapporto di lavoro subordinato. ( V 3997/81, mass n 414652; ( V 2495/81, mass n 413276; ( V 2729/73, mass n 366239).*

Nel rapporto di lavoro subordinato che, come quello giornalistico, comporti lo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni richiedenti l'iscrizione in determinati albi, il difetto di tale requisito non osta all'applicazione della norma stabilita dal primo comma dell'art. 2126 cod. civ. secondo cui la nullità del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, in quanto la nullità del relativo contratto non deriva da illiceità della causa o dell'oggetto; ma l'equiparazione, per tale periodo, del contratto nullo a quello validamente concluso non comporta l'automatica applicazione della disciplina del secondo al primo, neppure sotto l'aspetto retributivo, essendo in tal caso, compito del giudice determinare la giusta retribuzione, ai sensi degli artt. 2099 cod. civ. e 36 cost.. ( V 312/81, mass n 410752; ( V 1812/80, mass n 405515; ( V 3181/78, mass n 392641; ( Conf 3997/81, mass n 414651).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/1983, n. 3144
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3144
Data del deposito : 7 maggio 1983

Testo completo

Il fondamentale criterio differenziatore fra lavoro autonomo e lavoro subordinato risiede nel fatto che, mentre nel primo oggetto della prestazione è l'opera, con il risultato della propria attività organizzativa, che il prestatore si
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