Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/06/2007, n. 14290

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In tema di accesso ai ruoli del personale scolastico amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), ai sensi degli artt. 551 e segg. del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (e succ. modif.), deve riconoscersi - stante il carattere generale della giurisdizione ordinaria in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 63, comma primo, d. lgs. n. 165 del 2001), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione amministrativa (prevista dal comma quarto del citato art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale - la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia (come dedotta nella specie) con la quale, sul presupposto dell'avvenuta approvazione della graduatoria della procedura concorsuale, il partecipante chieda l'annullamento dei provvedimenti di rettifica dei punteggi attribuitigli ai fini della formazione di detta graduatoria e, quindi, contesti la conformità a legge di tali provvedimenti comportanti la modifica della sua posizione, facendo, invero, valere, con la suddetta domanda una pretesa all'assunzione implicante il mero controllo della gestione di una graduatoria comunque già formata.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/06/2007, n. 14290
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14290
Data del deposito : 20 giugno 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA AN, elettivamente domiciliato in Roma, Via V. Veneto, n. 1, presso lo studio dell'avv. Giovanni Serges, difeso dall'avv. Pinto Ferdinando con procura speciale apposta a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (poi Ministero dell'istruzione) - ufficio scolastico regionale della Campania - Centro servizi amministrativi di OL, in persona del ministro in carica;

- intimato -

per la risoluzione di conflitto negativo di giurisdizione tra il Tribunale amministrativo regionale della Campania - Sez. 5^ - (sentenza n. 7708 del 19.6.2003, resa sul ricorso n. 5000/2003), e il Tribunale ordinario di OL (sentenza n. 17007 del 28.6.2005);

sentiti, nella pubblica udienza del 22.5.2007: il Cons. Dr. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico Ministero nella persona dell'Avvocato generale PALMIERI Raffaele, che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione ordinaria sulla controversia.
RITENUTO IN FATTO
Con il ricorso proposto in data 4 ottobre 2005 e denominato "per regolamento di giurisdizione", AN ZA domanda alla Corte di cassazione la risoluzione di conflitto negativo di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.
Riferisce che, sul ricorso diretto ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti di rettifica dei punteggi attribuitigli ai fini della graduatoria del personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), avevano declinato la giurisdizione sia il Tribunale amministrativo regionale della Campania - Sez. 5^ - (sentenza n. 7708 del 19.6.2003, resa sul ricorso n. 5000/2003), sia il Tribunale ordinario di OL (sentenza n. 17007 del 28.6.2005). Non è stata svolta attività di resistenza

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