Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2014, n. 13915
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L'art. 122, comma 4, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dall'art. 54 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, va interpretato nel senso che l'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale ivi prevista deve essere esercitata nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali "aventi diritto", senza che l'aggiunta "in quanto titolari di esso", introdotta dal d.lgs. n. 131 cit., comporti l'esclusione di coloro che abbiano ceduto i diritti sul titolo, trattandosi pur sempre di soggetti iscritti nel registro "in quanto titolari", con conseguente insussistenza di ogni irragionevole disparità di trattamento tra titolari attuali ed originari del brevetto, portatori anch'essi di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validità di quest'ultimo, i quali, diversamente, resterebbero, vulnerati da una declaratoria di nullità o di decadenza resa a conclusione di un giudizio di cui non abbiano avuto conoscenza pur essendo annotati nel registro.
Il passaggio in giudicato della sentenza definitiva sul "quantum debeatur", essendo questa condizionata al permanere della precedente sentenza non definitiva sull'"an", non fa venir meno l'interesse all'impugnazione già proposta contro quest'ultima sentenza.
Sul provvedimento
Testo completo
IFICATO 139 1 5/ 14 N U O UT TRIB N O C Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Brevetti. Azione di LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE nullità. Contraddittorio. PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N. 29112/2007 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 536/2008 Presidente - Dott. UGO VITRONE Cron.13915 Dott. VITTORIO RAGONESI -Consigliere- Rep. 2394 Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE -Consigliere- Ud. 13/05/2014 Dott. ANDREA SCALDAFERRI Consigliere PU Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 29112-2007 proposto da: S.I. SV.EL. - SOCIETA' ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL'ELETTRONICA S.P.A. (P.I. 07004870015), in persona del legale rappresentante pro tempore, in ROMA, VIA P.L. DAdomiciliata elettivamente 19, presso l'avvocato PROSPERETTI PALESTRINA On 2 MARCO, che la rappresenta e difende unitamente 2014 agli avvocati FRANZOSI MARIO, FRIGNANI ALDO, 1014 giusta procura speciale per Notaio dott.ssa GIOVANNA IOLI di TORINO Rep.n. 55897 del 1 9.11.2007;
ricorrente -
contro
PRESSO LA ITALTEL S.P.A., EMME ESSE S.P.A., P.M. PROCURA GENERALE DEL TRIBUNALE DI TORINO;
- intimati -
sul ricorso 536-2008 proposto da: ITALTEL S.P.A. (P.I. 13210460153), EMME ESSE S.P.A. (P.I. 00551360985), in persona dei pro tempore,rispettivi legali rappresentanti elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso l'avvocato SCRIVO PASQUALE, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato FLORIDIA GIORGIO, giusta procure a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
S.I. SV.EL. SOCIETA' ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL ELETTRONICA S.P.A, P.M. PRESSO LA PROCURA GENERALE DEL TRIBUNALE DI TORINO;
- intimati -
bry avversO la sentenza n. 752/2007 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2014 dal Consigliere 2 Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato ALDO FRIGNANI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell'incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto : Procuratore Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per l'inammissibilità о in subordine per il rigetto del ricorso principale, per l'assorbimento del ricorso incidentale. 3 Svolgimento del processo SS, rispettivamente Le società TA ed MM in Italia di ricevitori produttrice distributrice e segnali televisivi provenienti da satellite digitali di (cd. set top boxies), agirono in giudizio nei confronti delle società SI e SI, dinanzi al Tribunale di Torino, chiedendo l'accertamento della nullità dei brevetti 1.159.686 eitaliani per invenzione industriale n.
1.108.410 della SI. Quest'ultima dedusse la propria carenza di legittimazione passiva affermando di avere ceduto i brevetti alla SI, la quale in giudizio confermò di essere titolare di entrambi i brevetti e chiese la condanna delle società attrici al risarcimento dei danni per contraffazione da liquidare in separato giudizio. Le società attrici rinunciarono al giudizio nei confronti della sola società SI che accettò la rinuncia. La causa proseguì nei confronti della SI e, con sentenza definitiva, il tribunale accertò la validità dei non brevetti, accolse la domanda della SI di accertamento della contraffazione ed emise condanna generica delle attrici al risarcimento dei danni. Il giudizio di appello introdotto dalle società TA ed Сем stato definito dalla Corte di appello di MM SS è Torino, con sentenza 11 maggio 2007, che ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e ha rimesso la causa dinanzi al tribunale. La corte ha premesso che l'azione 4 diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o nullità del brevetto per invenzione industriale deve essere del2, r.d. 29esercitata, a norma dell'art. 78, comma giugno 1939 n. 1127, nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro dei brevetti quali aventi diritto sui medesimi, compresi i precedenti titolari del brevetto poi ceduto ad altri. Pertanto, poiché in caso di litisconsorzio necessario la rinuncia agli atti è idonea a produrre effetti solo se manifestata nei confronti di tutti i litisconsorti necessari ed accettata, la rinuncia da parte delle società attrici era inefficace perché accettata solo dalla convenuta SI e non anche dalla SI (nei cui