Cass. civ., sez. I, ordinanza 14/03/2023, n. 07380

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 14/03/2023, n. 07380
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07380
Data del deposito : 14 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 7323anno 2018 proposto da: M E, M M, M C, M D, F S, F I, F L, D V N, S E e S M, rappresentat i e difes i dall'avvocato L T e dall’avvocato A M A, domiciliatipresso l’avvocato C S;
ricorrente

contro

SanMichele società cooperativa;
intimata avverso la sentenza n. 947/2017 de lla Corte di appello di Salerno depositatail giorno 3 ottobre 2017 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del16 gennaio 2023 dal Consigliere r elatore d ott. M S. I –RG7323 /2018 camera di consiglio16.1.2023 F.

FATTI DI CAUSA

1. — L a società cooperativa San Michele ha evocato in giudizio M M e F L, consiglieri del disciolto consiglio di amministrazione della società,F S e F I , eredi di A F a, già presidente del detto consiglio di amministrazione, e S E e S M, sindaci, perché, previa verifica dell'irregolarità nella gestione delle operazioni di cassae delle operazioni contabili, oltre che degli illeciti prelevamenti di somme e di altri fatti contrari ai doveri imposti agli organi sociali, i nominati convenuti fossero condannati in solido al risarcimento dei danni. Espletata consulenza tecnica d’ufficio , il Tribunale di Nocera Inferiore haaccertato il danno cagionato alla società , corrispondente all’ammanco di cassa di euro 185.544,57 e ha condannato C, M ed E M, eredi di M M, S e I F, L F, N D V, M ed E S al risarcimento del danno liquidato nel suddetto importo, maggiorato degli interessi. 2. ― Il gravame avverso la pronuncia di primo grado è stato respinto dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 3 ottobre 2017. 3. — Vi è impugnazione per cassazione della sentenza di appello da parte dei ricorrenti in epigrafe indicati;
i motivi di ricorso sono cinque.La società cooperativa non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il primo motivo oppone la nullità del giudizio ex art. 291 c.p.c.. E’ censurata l’affermazione della Corte di appello secondo cui l’omessa notificazione dell’atto di riassunzione del processo al contumaceE S avrebbe dato vita a una nullità della sentenza, sanata con la costituzione in appello del detto soggetto. Si opponeche Sez. I –RG7323 /2018 camera di consiglio16.1.2023 la Corte di merito avrebbe dovuto disporre il rinnovo della consulenza tecnica effettuata in assenza di contraddittorio con la parte contumace. Il motivo è infondato. Parte ricorrente riferisce didue interruzioni, la prima delle quali «per essere venuta meno la rappresentanza della parte attrice a seguito della cessazione dell’incarico del Commissario governativo», la seconda per la morte di altro convenuto. La prima interruzione è legata allavicenda che segue. Dichiarata in giudizio, all’udienza del 17 aprile 2002, la cessazione del commissariamento della cooperativa, il Giudice istruttore di primo grado aveva ritenuto di non dichiarare l’interruzione e aveva quindi disposto consulenza tecnica d’ufficio, regolarmente espletata;
in un secondo momento l’interruzione era stata invece dichiarata. In realtà, se ― come spiegato nel prosieguo della presente motivazione, trattando il secondo motivo ― la fattispecie della cessazione della gestione commissariale non assurge a causa di interruzione del giudizio, la censura perde di consistenza: poiché il processo doveva regolarmente proseguire, la parte non può dolersi dell’omesso adempimento di un incombente che la legge associa al caso in cui il giudizio debba riprendere il suo corso dopo essere stato legittimamenteinterrotto. E’ comunque da osservare che, in base alla giurisprudenza di questa S.C., dal combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. si deve desumere che, mentre nelle ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali negli elementi costitutivi del processo ― tra le quali principalmente, e, nella pratica, prevalentemente quella relativa alla cancellazione della causa dal ruolo ― l'atto di riassunzione del giudizio non debba essere notificato alla parte contumace, per converso, ove l'atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale sotto il profilo oggettivo o soggettivo, il contumace debba di esso essere edotto mediante la Sez. I –RG7323 /2018 camera di consiglio16.1.2023 relativa notificazione, giacché la duplice circostanza ch'egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di
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