Cass. civ., sez. III, ordinanza 24/11/2023, n. 32762

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In caso di rinnovazione tacita di un contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, conseguente al mancato esercizio, da parte dell'associazione non riconosciuta conduttrice, del potere di disdetta immotivata alla prima scadenza, delle obbligazioni relative al periodo successivo alla rinnovazione non può essere chiamato a rispondere, ai sensi dell'art. 38 c.c., il soggetto che tale contratto stipulò in nome e per conto dell'associazione medesima, ma che non rivesta più alcun ruolo gestionale nella stessa, avendo egli perso qualsivoglia potere di controllo del successivo corso dei rapporti dell'associazione con i terzi e potendo, conseguentemente, predicarsi la relativa responsabilità unicamente nei confronti di coloro che, in quel momento, rappresentino l'ente o comunque agiscano per esso e siano, quindi, nella condizione di poter consentire ovvero evitare il tacito rinnovo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabili, per le obbligazioni dell'associazione conduttrice successive al tacito rinnovo della locazione alla prima scadenza, gli eredi di colui che aveva originariamente concluso il contratto in nome e per conto dell'associazione medesima, sebbene questi fosse deceduto anteriormente alla suddetta prima scadenza).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 24/11/2023, n. 32762
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32762
Data del deposito : 24 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 461/2020 Numero sezionale 3104/2023 Numero di raccolta generale 32762/2023 Data pubblicazione 24/11/2023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LOCAZIONE AD Dott. R F - Presidente - USO DIVERSO Dott. E S - Consigliere - Adunanza del Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere - 4/10/2023 – CC Dott. S G GZZI - Consigliere - R.G.N. 461/2020 Dott. C C R - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 461/2020 proposto da: R D S, D D S, A D S, I R, quest'ultima rappresentata dall'amministratore di sostegno E C, e ROBERTO DE SAVINO, tutti domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSA- ZIONE, rappresentati e difesi dall'avv.to ROBERTO PECCIANTI;

- ricorrenti -

contro

KASPITA S.R.L., in persona del legale rappresentante, elett.te domici- liata in ROMA, presso lo studio dell'avv.to SERGIO SMEDILE che, uni- tamente all'avv.to D M, la rappresenta e difende;

- controricorrente -

e Numero registro generale 461/2020 Numero sezionale 3104/2023 Numero di raccolta generale 32762/2023 Data pubblicazione 24/11/2023 ANGELO MARIO R, domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv.to FABIO LUIGI ARRIGONI;

- controricorrente -

nonché GUALTIERO FABIO PAGANI, LUCA MASSIMO TREVISAN, DAVIDE MA- RIA COATTO, FRANCO OPICE e la ALIM – ASSOCIAZIONE LIBERE IM- PRESE MINORI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1942/2019 della CORTE D'APPELLO di MI- LANO, depositata il 6/5/2019;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. MARCO DELL'UTRI;

ritenuto che

, con sentenza depositata in data 6/5/2019, la Corte d'appello di Mi- lano, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la deci- sione con la quale il giudice di primo grado ha condannato Iolanda Ros- setti, Roberto D S, Rosanna D S, Antonio D S e Daniela D S, quali eredi di Luigi D S, al pagamento, in favore di Kaspita s.r.l., di quanto a quest'ultima dovuto a titolo di ca- noni di locazione non corrisposti, indennità di occupazione e spese ul- teriori, in relazione a un contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione originariamente stipulato, quale parte conduttrice, da Luigi D S in nome e per conto della Alim – Associazioni Libere Imprese Minori (avente originariamente la forma dell'associazione non riconosciuta) e, quale parte locatrice, dalla Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. alla quale era succeduta, dapprima, la International Strategy s.r.l. e, da ultimo, la Kaspita s.r.l.;
2 Adunanza del 4 ottobre 2023 - R.G. n. 461/2020 - rel. cons. Marco Dell'Utri Numero registro generale 461/2020 Numero sezionale 3104/2023 Numero di raccolta generale 32762/2023 Data pubblicazione 24/11/2023 a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale (rilevata l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da I R) ha ravvisato la persistente responsabilità degli eredi di Luigi D S in relazione a tutte le obbligazioni relative al contratto di locazione in esame ai sensi dell'art. 38 c.c., avendo lo stesso concluso tale con- tratto, nel 1998, in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta Alim, a nulla rilevando, a tal fine, la circostanza che tale contratto di locazione si fosse tacitamente rinnovato anche dopo il decesso di Luigi D S (avvenuto nel 2003), né assumendo alcuna incidenza il fatto che le obbligazioni dedotte in giudizio si riferissero al periodo succes- sivo all'acquisto, da parte della Alim, nel 2008, della forma dell'asso- ciazione riconosciuta (con la conseguente assunzione, con la persona- lità giuridica, di una propria piena autonomia patrimoniale), o che dette obbligazioni si riferissero al periodo successivo alla cessione del con- tratto di locazione da parte dell'associazione Alim alla Alim Servizi s.r.l., avendo la Kaspita s.r.l. puntualmente dichiarato di non voler liberare l'associazione cedente dalle obbligazioni relative al contratto di loca- zione de quo;
con la stessa decisione, la corte territoriale ha confermato la deci- sione del primo giudice nella parte in cui aveva disatteso le domande proposte dagli eredi del D S nei confronti dei componenti del comitato esecutivo dell'associazione Alim, non potendo gli stessi rite- nersi responsabili delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione per non averne impedito la tacita (ed automatica) rinnovazione;
da ultimo, il giudice d'appello ha rilevato la correttezza della deci- sione del primo giudice, nella parte in cui aveva ritenuto pienamente rispettati gli obblighi incombenti sulla società creditrice nei confronti 3 Adunanza del 4 ottobre 2023 - R.G. n. 461/2020 - rel. cons. Marco Dell'Utri Numero registro generale 461/2020 Numero sezionale 3104/2023 Numero di raccolta generale 32762/2023 Data pubblicazione 24/11/2023 dei garanti dell'obbligazione principale, nonché nella parte in cui aveva determinato l'entità effettiva del credito azionato dalla Kaspita s.r.l.;
avverso la sentenza d'appello, Rosanna D S, Daniela De Sa- vino, Antonio D S, I R (quest'ultima rappresentata dall'amministratore di sostegno E C) e Roberto D S propongono ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi d'impu- gnazione (con la dissociazione di I R in relazione ai primi quattro motivi e di Roberto D S in relazione al quinto, al sesto, al nono e al decimo motivo);
la Kaspita s.r.l. e A M R resistono ciascuno con un pro- prio controricorso;
G F P, L M T, D M C, F O e la Alim – Associazione Libere Imprese Minori non hanno svolto difese in questa sede;
con atto in data 9/9/2023, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare “ad ogni e qualsiasi domanda e azione avanzata nel presente giudizio nei confronti di R Angelo Mario” che, con atto in data 11/9/2023, ha dichiarato di accettare;
i ricorrenti hanno depositato memoria;

considerato che

, dev'essere preliminarmente dichiarata l'estinzione del processo in relazione alla lite tra gli odierni ricorrenti ed A M R, avendo i ricorrenti espressamente dichiarato di rinunciare ad ogni domanda nei relativi confronti ed avendo il R espressamente dichiarato di accet- tare detta rinuncia;
con riguardo alla lite nei confronti della Kaspita s.r.l. e dei restanti intimati, con il primo motivo, i ricorrenti (con la dissociazione di Iolanda 4 Adunanza del 4 ottobre 2023 - R.G. n. 461/2020 - rel. cons. Marco Dell'Utri Numero registro generale 461/2020 Numero sezionale 3104/2023 Numero di raccolta generale 32762/2023 Data pubblicazione 24/11/2023 Rossetti) censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 38 e 2500-quinquies c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto persistente la responsabilità degli eredi del soggetto che aveva concluso il contratto di locazione in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta Alim, anche in re- lazione alle obbligazioni riferibili a tale contratto rimaste inadempiute successivamente all'acquisto della personalità giuridica da parte della Alim, non avendo la creditrice Kaspita s.r.l. mai tempestivamente ma- nifestato (diversamente da quanto erroneamente affermato dal giudice d'appello) alcuna opposizione alla trasformazione della Alim in associa- zione riconosciuta, con la conseguente liberazione dei soggetti prece- dentemente individuabili come illimitatamente responsabili, in applica- zione dell'art. 2500-quinqiues c.c. (peraltro espressamente richiamato dal sopravvenuto art. 42-bis c.c.);
con il secondo motivo, i ricorrenti (con la dissociazione di I R) censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 111, co. 6, Cost.,

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