Cass. civ., sez. I, sentenza 23/06/2022, n. 20231
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Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti. (Fattispecie relativa al comportamento decettivo del promotore finanziario che, approfittando della residenza all'estero del titolare del conto e della delega da questi rilasciata alla madre, rappresentava falsamente ad entrambi la correttezza delle operazioni e la pre-autorizzazione ricevuta, facendo quindi sottoscrivere alla delegata una serie di moduli di disinvestimento o bonifico impilati, così da distrarre il patrimonio dell'investitore).
Sul provvedimento
Testo completo
2 0231 .2 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto INTERMEDIAZIONE CARLO DE CHIARA Presidente FINANZIARIA GIULIA IOFRIDA Consigliere Rel. QUERELA DI FALSO - ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere Consigliere MASSIMO FALABELLA Ud. 31/01/2022 PU Cron. 20231 Consigliere PAOLO FRAULINI R.G.N. 20769/2016 SENTENZA sul ricorso 20769/2016 proposto da: ED UI (TA) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pinciana n.25, presso lo studio dell'avvocato Sciaudone Francesco, rappresentata e difesa dall'avvocato Contini Davide Giorgio, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente - contro 336 2022 NI LI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo Magno n. 2/b, presso lo studio dell'avvocato De Magistris Filippo, rappresentato e difeso dall'avvocato Tidona Maurizio, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente
contro
AN NP, FU NT, FU Maurizio, PI DO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2245/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2022 dal cons. IOFRIDA GIULIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stanislao De Matteis che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso (v. conclusioni scritte);
udito, per la ricorrente, l'Avvocato Claudia De Marchi, con delega, che ha chiesto l'accoglimento;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato Filippo De Magistris, con delega, che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
LI NI ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Milano, con domanda promossa, secondo il rito societario di cui al d.lgs. 5/2003 (rito poi mutato in corso di causa), DO PI e ED UI TA PA, per sentirli condannare, in solido, al risarcimento del danno, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, per essersi il primo, in qualità di promotore finanziario, illecitamente appropriato di somma di denaro custodita su conto deposito ed investimento» intestato al NI, disponendo bonifici bancari in favore proprio e di terzi e provvedendo illegalmente alla liquidazione di titoli obbligazionari e azionari, con responsabilità della banca per fatto del promotore, nonché per sentire annullare per dolo di tutti i negozi giuridici oggetto di firma da parte della madre dell'attore, AR SA NZ, delegata di firma nel rapporto di deposito, con connesse domande ripristinatorie e risarcitorie e chiamata in causa, da parte del convenuto PI, dei terzi NP AN, NT FU e Maurizio FU, destinatari di alcuni bonifici. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 2013, pronunciando in sede di riassunzione del giudizio, a seguito di una prima pronuncia del 2012, dichiarata, in appello, nulla per vizio di forma con rimessione al giudice di primo grado, ex art.354 c.p.c., respinse la querela di falso, proposta dall'attore, nel corso del giudizio, e ritenuta ammissibile con provvedimento collegiale del 2009, volta ad accertare il riempimento abusivo sine pactis degli ordini di bonifico, firmati da AR SA NZ, procuratrice del primo, tra il 2005 ed il 2007, dichiarando tuttavia l'invalidità, per dolo, dei contratti di mandato, alla base dei suddetti ordini di bonifico, e degli ordini di disinvestimento firmati dalla NZ nello stesso periodo, con condanna, in solido, dei convenuti PI e ED UI TA al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 14.220.230,54 (di cui € 13.047.770,10, per danni correlati alle somme sottratte tramite bonifici dal conto deposito intestato all'attore, ed i residui € 1.172.460,44, a titolo di ulteriori danni), nonché con condanna dei tre chiamati in causa a manlevare e restituire alla banca convenuta le somme illecitamente trasferite dal conto deposito del NI. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n.2245/2016, depositata in data 7/6/2016, pronunciando sul gravame principale della ED UI e su quello incidentale del NI, nella contumacia degli altri appellati, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, unicamente in punto di mancato ordine, ex art.226 c.p.c., una volta respinta la querela di falso, da ritenersi proposta in via incidentale (in quanto, nell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore si era limitato a «riservarsi» di proporre querela di falso, poi formulata in memoria ex art.6 d.lgs. 5/2003, a seguito della costituzione della banca ed in relazione ai documenti da quest'ultima depositati), per mancata dimostrazione del riempimento abusivo dei moduli di disposizione di bonifico firmati in bianco dalla NZ, e quindi accertatane la loro genuinità, di restituzione alla banca della documentazione e di irrogazione di sanzione pecuniaria al querelante. La Corte territoriale ha respinto un motivo di gravame principale relativo alla violazione del contraddittorio, ex art.102 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri destinatari dei bonifici, escludendo la ricorrenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario sia quanto alla pretesa risarcitoria, essendovi una responsabilità solidale, sia quanto alla domanda di annullamento delle disposizioni di bonifico, trattandosi di negozi unilaterali, rispetto ai quali il terzo beneficiario è estraneo. Inoltre, la Corte d'appello, quanto al merito della invalidità, per dolo contrattuale, degli atti (in numero di 261) sottoscritti dalla NZ tra il 2005 ed il 2007, ha ritenuto che fosse corretta alla luce - dell'istruttoria svolta, con acquisizione degli atti del procedimento لے گئے ہیں penale a carico dell'PI, definito con condanna ex art.444 c.p.c., e con testimonianza di AR SA NZ, madre dell'attore e sua procuratrice delegata - sia la valutazione di irrilevanza del giudizio di genuinità dei bonifici, per effetto del rigetto della querela di falso, non essendo stato dimostrato che l'PI avesse fatto firmare alla NZ dei fogli in bianco, sia la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, in punto di artifizi e raggiri posti in essere dall'PI per ottenere dalla NZ, «disattendendo le istruzioni» del titolare del conto, i documenti giustificativi dei bonifici e delle operazioni di disinvestimento;
doveva del pari escludersi, ai sensi dell'art. 1227 c.c., una responsabilità concorrente nella causazione dell'illecito e del danno del NI (o della sua procuratrice NZ), in mancanza di una condotta caratterizzata da anomalia, e doveva confermarsi la responsabilità oggettiva, ex art.2049 c.c., della banca e l'ammontare del danno liquidato. Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 9/6/2016, la ED UI TA PA propone ricorso per cassazione, notificato tra il 7 e il 26/9/2016-16/10/2016, affidato a nove motivi, nei confronti di LI NI (che resiste con controricorso notificato tra il 14 ed il 18/10/2016) e di DO PI, Maurizio FU, NT FU e NP AN (che non svolgono difese). Con nota notificata il 9/11/2016, la ricorrente ha depositato documenti ai sensi dell'art.372 c.p.c.. Le parti hanno successivamente depositato memorie. Con ordinanza interlocutoria n. 28326/2021 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. Il PG ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'improcedibilità del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e leve falsa applicazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt. 70, 71 e 221 c.p.c., per mancata partecipazione del PM nel giudizio di appello, non essendogli stata comunicata la pendenza del giudizio, pur essendone obbligatorio l'intervento, ex art.221 comma terzo c.p.c.;
b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., dell'art. 102 c.p.c., in punto di rigetto del motivo di gravame sulla nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i terzi beneficiari dei cinquanta ordini di bonifico in contestazione;
c) con il terzo motivo, la nullità della sentenza impugnata, ex art.360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132 c.p.c., per avere la Corte d'appello confermato la statuizione di annullamento per dolo delle operazioni poste in essere senza motivazione;
d) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 nn. 4 e 5 c.p.c., degli artt. 221 e 295 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto proposta la querela di falso in via incidentale e non principale e per non avere sospeso il giudizio in attesa della definizione di questa con sentenza passata in giudicato, nonché l'omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, rappresentato sempre dal contenuto della domanda di falso formulata sin dall'atto di citazione;
e) con il quinto motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 115 e 221 c.p.c. e 2697 c.c., sia l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, per avere la Corte d'appello ritenuta irrilevante la reiezione della querela di falso in relazione alla domanda di annullamento delle cinquanta disposizioni di bonifico;
f) con il sesto motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1390 e 1439 c.c., sia l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, per avere i giudici di appello ritenuto provato il vizio del consenso per dolo, senza avere riguardo alla posizione del NI e senza procedere ad un'indagine specifica e concreta in relazione a ciascuno di tali atti (tutti gli atti di disposizione del patrimonio posti in essere tra il 2005 ed il 2007);
g) con il settimo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art. 1227, primo comma, c.c., sia l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, per avere la Corte d'appello escluso il concorso di colpa del NI e/o della sua delegata;
h) con l'ottavo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art. 1227, secondo comma, c.c., sia l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di