Cass. civ., sez. I, ordinanza 18/01/2023, n. 01505

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 18/01/2023, n. 01505
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01505
Data del deposito : 18 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

roposto FARID INDUSTRIE s.p.a.,rappresentata e dife sa dagli Avv.ti Prof. M R, M V, D C A S ed A G ed elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultima, in Roma , Via Piemonte , 39. -ricorrente–

Contro

CAPPELLOTTO s.p.a., rappresentata e dife sa dagli Avv.ti M B,Niccolo' Antonino Gallittoe L B ed elet tivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Lungotevere Michelangelo, 9. -controricorrenti- Avverso la sentenza delCorte di Appello di Torino n. 1390/2019 del 19.7.2019. Oggetto: Brevetto industriale udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9gennaio 2023 dal Consigliere D V;

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Fíd Industrie s.p.a. ha convenuto in giudizio C s.p.a. chiedendo la riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Torino, sez. Impresa, in data 9.2.2018, C s.p.a., operante sul mercato delle macchine e attrezzature per la pulizia, raccolta e traporto dei rifiuti urbani fluidi, aveva convenuto in giudizio Fid Industrie s.p.a. chiedendo che, accertata la contraffazione del brevetto di cui è titolare con la fabbricazione e vendita dei camion Canal Jet con naspi B, C e C combi da parte della convenuta, questa fosse condannata al risarcimento dei danni e ai provvedimenti conseguenti. Nel giudizio l'attrice intendeva far valere la frazione italiana del brevetto, come depositata in Italia il 10.1.2013;
Sulla base dell'esito di due procedimenti cautelari azionati precedentemente, che avevano confermato la validità del brevetto con delle limitazioni, era stato disposto un approfondimento della consulenza tecnica d'ufficio;
questo aveva confermato la validità del brevetto come modello, e la contraffazione;
controparte aveva segnalato al Tribunale che, già alla fine del 2005, aveva sostituito il camion Canal Jet oggetto di controversia con veicoli, anch'essi commercializzati con il nome Canal Jet, che installavano un naspo superiore di conformazione differente rispetto a quello che appariva ritratto nelle immagini allegate all'atto di citazione della C s.p.a. I l Tribunale di Torino aveva dichiarato con sentenza non definitiva del 3.12.2013 la validità della porzione italiana del brevetto europeo di C come brevetto per invenzione industriale e aveva dichiarato sussistente la contraffazione del brevetto da parte dei prodotti Canal Jet con naspo superiore di Fid s.p.a.,;
la causa era proseguita per la quantificazione del danno;
nel corso della CTU contabile Fid s.p.a. aveva depositato alcuni disegni tecnico- progettuali relativi, oltre che al "vecchio" modello, individuato come "A", anche ad altri tre "nuovi" modelli di camion Canal Jet dotati di naspo superiore, definiti come "modelli B, C e C combi". Con sentenza definitiva del 14.11.2014 il Tribunale di Torino aveva condannato Fid Industrie s.p.a. al risarcimento dei danni per € 591.403,96, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese, rilevando che dei 1345 mezzi della linea Canal Jet solo 184 erano dotati di naspo. Il giudizio di appello relativo con la conferma della validità del brevetto di C s.p.a. e della sua contraffazione ad opera di Fid s.p.a. ma la quantificazione del danno era stata limitata a soli tre camion, corrispondenti al "modello A", non avendo la Corte ritenuto giustificata la presunzione che tutti i 184 camion Canal Jet presentassero un naspo costituente contraffazione;
nei confronti della sentenza della Corte d'Appello pendeva il ricorso per cassazione. C s.p.a. aveva,quindi, introdotto il presente giudizio nei confronti di Fid Industrie s.p.a. per la contraffazione e la vendita di camion Canal Jet installanti naspi superiori differenti dal modello A. Si era costituita ritualmente Fid Industrie s.p.a. chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto nel merito delle domande di controparte, con reiterazione, in via riconvenzionale, della domanda di declaratoria di nullitàdel brevetto azionato. Il Tribunale di Torino, si era pronunciato con la sentenza non definitiva del 9.2.2018 respingendo eccezioni preliminari proposte. Nella CTU contabile si dà atto che la verifica dei camion di Fid ha permesso di individuare che i camion modello A sono solo 3 . Nelle conclusioni si rileva che «sono stati prodotti e commercializzati negli anni dal 2005 1345 modelli Canal Jet prodotti, di questi 80 sono attrezzati con naspo superiore con braccio guida tubo brandeggiabile, di questi 80 solo 3 in palesecontraffazione rispetto alla tipologia brevettata».Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torinoha respinto l’appello, ma anche l’appello incidentale, ed ha condannato alle spese l’appellante. Fid Industrie s.p.a.ha presentato ricorso con due motiv i , articolati in molteplicipunti. C s.p.a.ha prodotto controricorso.
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