Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 15/06/2020, n. 11547
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 4202-2016 proposto da: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 326, presso lo studio dell'avvocato C S, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro 2020 P PTRO, elettivamente domiciliato in ROMA, 600
VIALE ANGELICO
35, presso lo studio degli avvocati GIOVANNI NICOLA D'AMATI, DOMENICO D'AMATI, che lo rappresentano e difendono;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 729/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/02/2015 7933/2011. \ r.g. n. 4202/2016
RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da P P, aveva accertato che nel periodo dal 1.12.1991 al 31.5.2008 tra il ricorrente e la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. era intercorso un rapporto ascrivibile a quello di collaboratore ordinario, ai sensi dell'art. 1 del c.c.n.l. con diritto del P a percepire il compenso spettante al capo servizio e con condanna della società al pagamento della somma di C 587.556,76 a titolo di differenze retributive maturate ivi compresa l'indennità di residenza nei limiti della maturata prescrizione.
2. Il giudice di appello, al pari di quello di primo grado, ha ritenuto che sussistesse l'interesse del lavoratore all'accertamento in fatto dell'avvenuto svolgimento di mansioni di corrispondente estero. Quindi, in esito ad un'analisi delle declaratorie collettive e delle prove acquisite al giudizio, ha ritenuto provato, perché non contestato specificatamente, lo stabile inserimento del P nell'ufficio RAI di Parigi - nel quale era presente giornalmente per otto ore, con una postazione lavorativa dotata di telefono computer e posta elettronica - dove si era occupato di materie diverse rispetto a quelle elencate nella lettera di assunzione, svolgendo oltre 16 servizi e sostituendo il giornalista Mineo. Inoltre ha accertato che dalla documentazione depositata era emerso lo svolgimento di non meno di 150 ore mensili di lavoro a fronte delle 36 ore settimanali convenute e la qualifica di corrispondente RAI, quest'ultima confermata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi. Ha poi sottolineato che la conciliazione intervenuta tra le parti nel 1995 non poteva riguardare attività svolte successivamente al 31.5.2002. Quanto al luogo di assunzione ha evidenziato che dalla documentazione prodotta risultava che il P era stato assunto con contratto sottoscritto a Roma il 29.11.1991 e dunque ne risultava documentalmente smentita l'assunzione direttamente a Parigi.
3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. affidato a due motivi ai quali resiste con controricorso P P. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc.civ..
CONSIDERATO CHE
4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa
- ricorrente -
contro 2020 P PTRO, elettivamente domiciliato in ROMA, 600
VIALE ANGELICO
35, presso lo studio degli avvocati GIOVANNI NICOLA D'AMATI, DOMENICO D'AMATI, che lo rappresentano e difendono;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 729/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/02/2015 7933/2011. \ r.g. n. 4202/2016
RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da P P, aveva accertato che nel periodo dal 1.12.1991 al 31.5.2008 tra il ricorrente e la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. era intercorso un rapporto ascrivibile a quello di collaboratore ordinario, ai sensi dell'art. 1 del c.c.n.l. con diritto del P a percepire il compenso spettante al capo servizio e con condanna della società al pagamento della somma di C 587.556,76 a titolo di differenze retributive maturate ivi compresa l'indennità di residenza nei limiti della maturata prescrizione.
2. Il giudice di appello, al pari di quello di primo grado, ha ritenuto che sussistesse l'interesse del lavoratore all'accertamento in fatto dell'avvenuto svolgimento di mansioni di corrispondente estero. Quindi, in esito ad un'analisi delle declaratorie collettive e delle prove acquisite al giudizio, ha ritenuto provato, perché non contestato specificatamente, lo stabile inserimento del P nell'ufficio RAI di Parigi - nel quale era presente giornalmente per otto ore, con una postazione lavorativa dotata di telefono computer e posta elettronica - dove si era occupato di materie diverse rispetto a quelle elencate nella lettera di assunzione, svolgendo oltre 16 servizi e sostituendo il giornalista Mineo. Inoltre ha accertato che dalla documentazione depositata era emerso lo svolgimento di non meno di 150 ore mensili di lavoro a fronte delle 36 ore settimanali convenute e la qualifica di corrispondente RAI, quest'ultima confermata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi. Ha poi sottolineato che la conciliazione intervenuta tra le parti nel 1995 non poteva riguardare attività svolte successivamente al 31.5.2002. Quanto al luogo di assunzione ha evidenziato che dalla documentazione prodotta risultava che il P era stato assunto con contratto sottoscritto a Roma il 29.11.1991 e dunque ne risultava documentalmente smentita l'assunzione direttamente a Parigi.
3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. affidato a due motivi ai quali resiste con controricorso P P. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc.civ..
CONSIDERATO CHE
4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa
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