Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2022, n. 12948

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2022, n. 12948
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12948
Data del deposito : 22 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

llità contrattuali dedotte dalla banca, e basate su vizi di forma, la Corte territoriale ha in sintesi osservato: che nel giudizio avente ad oggetto la nullità degli ordini investimento il giudice di appello non può esaminare, come domanda nuova, quella vertente sulla nullità del contratto quadro;
che, comunque, tale contratto non poteva considerarsi privo del requisito formale in ragione della mancata sottoscrizione della banca;
che il requisito di forma contemplato dall’art. 23 t.u.f. concerneva il contratto Sez. I – RG 5951/2017 camera di consiglio 8.3.2022 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : F A L A B E L L A M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 f 1 5 c 9 5 a f c 7 f f 3 8 6 6 e 2 f d f 2 e 3 c a a b b c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5951/2017 Numero sezionale 741/2022 Numero di raccolta generale 12948/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 quadro, e non i singoli ordini di investimento impartiti all’intermediario, onde non poteva trovare riscontro la lamentata nullità dell’ordine di acquisto delle obbligazioni argentine, oggetto di causa. 3. ― Avverso la decisione resa dal Giudice del gravame ha proposto ricorso per cassazione Giuliana B, la quale ha fatto valere sei motivi di impugnazione. Ha resistito con controricorso Banca Popolare di Vicenza, che a sua volta ha svolto una impugnazione incidentale basata su quattro motivi. Sono state depositate memorie. La causa, dopo la trattazione in camera di consiglio, è stata avviata alla pubblica udienza. Le parti hanno depositato memoria;
il pubblico ministero ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso, con riferimento al sesto motivo di impugnazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. ― P recede in rito una questione di natura processuale. Come rammentato da entrambe le parti nelle memorie depositate in vista della trattazione camerale, Banca Popolare di Vicenza, nelle more del presente giudizio di legittimità, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa: procedura il cui avvio e svolgimento sono regolate dal d.l. n. 99/2017 (convertito con modificazioni, dalla l. n. 212/2017). Il cit. art. 3, al comma 1, prevede che i commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato secondo specifici criteri, enunciati nel comma 3 dello stesso art. 3, «l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi». Ha ricordato la ricorrente che, in conformità dell’art. 3 del detto decreto è stata disposta, in data 26 giugno 2017, una cessione ― i cui precisi contorni non sono stati delineati ― a Banca Intesa Sanpaolo. Sez. I – RG 5951/2017 camera di consiglio 8.3.2022 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : F A L A B E L L A M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 f 1 5 c 9 5 a f c 7 f f 3 8 6 6 e 2 f d f 2 e 3 c a a b b c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5951/2017 Numero sezionale 741/2022 Numero di raccolta generale 12948/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 Nessuna delle parti ha però dedotto, prima ancora che documentato, che il credito fatto valere dall’odierna ricorrente rientri tra quelli oggetto di cessione: sicché è incontestabilmente escluso si possa assumere, nella presente sede, che la vicenda traslativa avente ad oggetto il nominato credito si sia perfezionata. Ciò posto, va negato che l’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa spieghi effetto sul corso del presente giudizio. E’ anzitutto da ribadire il principio, affermato tante volte da questa Corte in tema di fallimento ― principio chiaramente spendibile in materia di liquidazione coatta amministrativa, attese le ragioni che giustificano l’enunciato ― secondo cui l’apertura della procedura concorsuale di una delle parti non integra una causa di interruzione del relativo giudizio: in quest’ultimo opera, difatti, il principio dell'impulso d'ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge (Cass.23 marzo 2017, n. 7477;
Cass. 13 ottobre 2010, n. 21153). E’ da verificare, tuttavia, se la sottoposizione della banca controricorrente alla liquidazione coatta amministrativa abbia l’effetto di determinare l’improcedibilità del ricorso per cassazione: conclusione, questa, verso cui sembrano convergere le deduzioni di entrambi i contendenti. Sul punto, il pubblico ministero ha esattamente rilevato che in presenza della liquidazione coatta amministrativa della parte debitrice si determina ―certamente ― una situazione d'improponibilità della domanda o di improseguibilità della domanda, ma che tale esito non si produce nel caso in cui la procedura si instauri dopo che quel credito sia stato riconosciuto con sentenza, ancorché di primo grado, non passata in giudicato;
in questa ipotesi ― ha affermato la parte pubblica ― trova infatti applicazione l'art. 96, comma 3, l. fall., che richiede l'impugnazione di quella sentenza nei modi ordinari, quale mezzo Sez. I – RG 5951/2017 camera di consiglio 8.3.2022 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : F A L A B E L L A M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 f 1 5 c 9 5 a f c 7 f f 3 8 6 6 e 2 f d f 2 e 3 c a a b b c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5951/2017 Numero sezionale 741/2022 Numero di raccolta generale 12948/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 necessario per contestare il credito stesso. Il tema sollecita ulteriori riflessioni, correlate alla specificità della procedura concorsuale che qui viene in esame, la quale riguarda un’impresa bancaria, e agli eventuali effetti che il d.l. n. 99 del 2017 spieghi sulla lite in esame. Il detto decreto-legge contiene la disciplina per l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e di Veneto Banca s.p.a., nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. L’art. 2 in particolare prevede che dopo l'adozione dei decreti ― dispositivi: a) della liquidazione coatta amministrativa delle citate banche b) della continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni;
c) della possibilità da parte dei commissari liquidatori di procedere alla cessione di cui al successivo art. 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dall’eventuale cessionario;
d) degli interventi indicati all'art. 4 a sostegno della cessione ― «l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell’articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura». Sempre l’art. 2, all’ultimo comma, racchiude peraltro anche una norma di rinvio al t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993) e alle disposizioni da esso richiamate per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato: «Per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alle liquidazioni coatte amministrative di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate». In sostanza per i crediti non ceduti si segue il procedimento di Sez. I – RG 5951/2017 camera di consiglio 8.3.2022 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : F A L A B E L L A M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 f 1 5 c 9 5 a f c 7 f f 3 8 6 6 e 2 f d f 2 e 3 c a a b b c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 5951/2017 Numero sezionale 741/2022 Numero di raccolta generale 12948/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 formazione dello stato passivo secondo le norme del t.u.b. e di quelle in esso richiamate. Il quadro normativo, per quanto di tenore volutamente ampio, non supporta la tesi dell’automatica improcedibilità di ogni pretesa afferente a crediti non ceduti che sia stata già azionata in un giudizio definito con sentenza non passata in giudicato. Quale effetto della norma speciale è certamente indefettibile il procedimento dettato per l’accertamento dei crediti non ceduti, ove codesti siano vantati nei confronti di una delle dette banche, ma ― per
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