Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/09/2003, n. 13516
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
PUBBLICA ITALIANA DI BOLLO, DI JO EHORE SPA Cow AI SENSI DELL'ART. 10° POSTA E DA OGNI SPESA IM LEGGE 11-8-73 IN NOŽE 1 3 5 16 /03 ESENTE DA ૨ REGISTRO, DIRITTO DEL POPOLO ITALIANO O DELL A CORTE SUPREMA DI CASSA Oggetto SEZIONI UNIT QUILI Composta dagli Ill Sigg i N gistrati: Dott. Angelo - Primo Presidente f.f. R.G.N. 31035/01 Cron. 27403 Dott. Massimo GENGHINI Presidente di sezione - Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Rep. Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Ud. 08/05/03 Dott. Roberto PREDEN Consigliere - Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere EVANGELISTA- Rel. ConsigliereDott. Stefanomaria ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALCATEL ITALIA S.P.A., DIV. ALCATEL SIETTE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE FORNARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO PAPALEONI, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente 2003 431
contro
-1- TROPEA ONOFRIO, domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ETTORE SBARRA, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 2520/00 del Tribunale di BARI, depositata il 11/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/03 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per motivo, giurisdizione il rigetto del secondo dell'a.g.o.. -2- Svolgimento del processo L'odierno intimato, meglio in epigrafe specificato, conveniva in giudizio davanti al Pretore di Bari la CA TA s.p.a. - Div. CA ET, esponendo quanto segue: aveva lavorato alle dipendenze della convenuta e, all'esito della procedura per la mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991, era stato licenziato per riduzione di personale;
al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, la società datrice di lavoro, con accordo sindacale del 6 luglio 1992, si era impegnata a riconoscere a ciascun dipendente interessato al provvedimento di mobilità e che avesse sottoscritto un verbale di conciliazione dinanzi all'U.P.L.M.O., oltre al normale trattamento di fine rapporto maturato alla data del licenziamento, una somma risultante dalle tabelle allegate al medesimo accordo, composta da una cifra fissa di lire dieci milioni e da una cifra variabile in relazione ai mesi necessari al raggiungimento dei requisiti minimi per il riconoscimento del trattamento di pensione di anzianità o vecchiaia;
- sottoscritto il verbale di conciliazione, gli era stata corrisposta una somma, per il titolo testé indicato, di importo inferiore al dovuto, in quanto assoggettata alla ritenuta fiscale d'acconto, ancorché la società si fosse obbligata ad erogarla al netto dell'imposta. Il lavoratore chiedeva, pertanto, che: a) fosse dichiarato il suo diritto a che l'intero incentivo dovuto dall'azienda in virtù del suddetto verbale di conciliazione fosse corrisposto al netto delle ritenute di legge, ai sensi dell'art. 4, comma 2 bis e comma 2 ter, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito in legge 26 luglio 1988, n. 291;
b) la convenuta fosse conseguentemente condannata: 1) in via principale, al pagamento di una somma pari alle ritenute illegittimamente operate, oltre rivalutazione ed interessi;
2) Est. Evangelista in subordine, almeno al pagamento dell'importo delle ritenute riferibili alla somma di 10.000.000, con i detti accessori. Il pretore accoglieva la domanda, nella sua articolazione principale. Il Tribunale di Bari, con sentenza depositata in cancelleria l'11 dicembre 2000, rigettava l'appello della s.p.a CA, considerando che: - l'eccezione di difetto della giurisdizione ordinaria in favore di quella tributaria non poteva essere accolta, non essendo in contestazione la debenza o meno del tributo, ma soltanto la sussistenza di un'obbligazione della società datrice di lavoro di tenere indenne il lavoratore dal relativo onere, sicché la controversia aveva ad oggetto una mera questione contrattuale, come statuito da questa Corte, in fattispecie identica, con sentenza 13 novembre 1999, n. 769;
- il contrasto tra le parti riguardava il riconoscimento, negato dall'azienda, del pagamento della cifra variabile, anch'essa al netto della ritenuta fiscale, come previsto per la cifra fissa di lire dieci milioni, contrasto dal quale era nata la domanda del lavoratore, diretta ad ottenere la somma posta a suo carico, a titolo appunto di ritenuta fiscale;
-non poteva essere condivisa l'eccezione, sollevata dalla società, relativa al carattere definitivo ed inoppugnabile dell'accordo intervenuto tra le parti con la firma del verbale di conciliazione, in forza dell'art. 2113 c.c., perché nella specie non si versava in un caso d'impugnativa dell'accordo, bensì di contrasto in ordine all'interpretazione di una delle clausole del medesimo, del quale si chiedeva l'esatto adempimento;
- il tenore letterale dell'accordo e la sua ratio consentivano di affermare che le somme versate ai lavoratori, e indicate nelle tabelle allegate all'accordo, avessero natura non già retributiva (e neppure di retribuzione differita), bensì risarcitoria (o comunque Est. Evangelista 4 les indennitaria), in quanto dirette a gratificare i lavoratori che accettavano l'esodo e