Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2021, n. 35413

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2021, n. 35413
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35413
Data del deposito : 24 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M F, nato a Napoli il 16-12-1960, avverso la sentenza del 01-12-2020 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F Z;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. D S, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. D S, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'8 giugno 2020, il Tribunale di Napoli, all'esito di rito abbreviato, condannava F M alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 85.533 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 291 bis comma 1 ter del d.P.R. n. 43 del 1973 (capo A), in esso assorbito il reato ex art. 67-70 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 292 del d.P.R. n. 43 del 1973 contestato al capo B, addebitandosi in particolare all'imputato di aver detenuto e trasportato a bordo dell'autovettura Lancia mod. Y targata FTP34FN a lui in uso, 25,66 kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, sottratti al pagamento dell'iva e dei diritti di confine, fatti accertati in Napoli il 12 maggio 2020. Con sentenza del 1° dicembre 2020, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava la pena detentiva a carico dell'imputato nella misura di anni 2 di reclusione, confermando nel resto, mentre in seguito, con ordinanza del 15 dicembre 2020, veniva disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, nel senso che la pena detentiva doveva ritenersi ridotta ad anni 1 e mesi 4 di reclusione.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, M, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa eccepisce la nullità della sentenza per la violazione degli art. 125 e 597 cod. proc. pen., osservando che il ricorrente è stato condannato in primo grado alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, mentre in appello è stato condannato in anni 2 di reclusione, senza che vi sia stata impugnazione da parte del P.M., per cui è stato violato il divieto di reformatio in peius, a nulla rilevando il tenore della motivazione, risultata oltremodo sintetica. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza, rilevando che la Corte di appello si era limitata a valorizzare il contenuto dell'attività di perquisizione e sequestro, omettendo di verificare in concreto se il TLE sequestrato fosse di natura estera e dunque di contrabbando. I giudici di merito, in particolare, soffermandosi unicamente sul dato esteriore della vicenda, ovvero la mancanza del "bollino", avevano omesso di verificare in concreto l'effettiva provenienza delle sigarette sequestrate, non essendo affatto peregrina l'ipotesi che un soggetto acquisti sigarette da venditori autorizzati, ottenendo un prezzo di favore, per poi rivenderle guadagnandoci una piccola percentuale, il che avrebbe confinato la condotta in ambito amministrativo. Del resto, la natura rudimentale del trasporto del TLE sequestrato faceva presumere un comportamento in buona fede da parte dell'imputato, atteso che le sigarette erano state trovate "in bella vista", essendo cioè appoggiate sul sedile posteriore dell'autovettura.Con il terzo motivo, viene censurata la valutazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 291 ter del d.P.R. n. 43 del 1973, mancando la prova della circostanza soggettiva della terzietà del mezzo di trasporto utilizzato. Nel caso di specie, M' era in possesso di un'auto noleggiata, dovendosi ritenere che il contratto di noleggio rende il noleggiatore e utilizzatore dell'auto proprietario di quel mezzo per tutto il tempo stabilito dal contratto. Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla contestata aggravante di cui all'art. 291 ter comma 1 del d.P.R. n. 43 del 1973, evidenziandosi che l'applicazione delle attenuanti nella massima estensione, essendo stata peraltro esclusa la recidiva, era giustificata dalla marginalità della condotta tenuta dall'imputato, oltre che dal suo corretto comportamento processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO È fondato e assorbente il secondo motivo di ricorso.
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