Cass. civ., sez. I, sentenza 17/09/2004, n. 18737
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La transazione può avere funzione traslativa soltanto con riguardo a rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti, essendo inconcepibile il trasferimento (tra le parti in lite), mediante transazione, di un diritto la cui appartenenza sia incerta perchè oggetto di contestazione; a tale incertezza, peraltro, può porsi fine non solo mediante negozio transattivo, caratterizzato dalla presenza di reciproche concessioni tra le parti, ma anche mediante mero negozio di accertamento. (Nella fattispecie, la Corte Cass. ha escluso, pertanto, l'assoggettabilità ad azione revocatoria di preteso trasferimento di proprietà immobiliare effettuato mediante atto di transazione, osservando che in realtà il giudice di merito aveva rilevato che le parti avevano stipulato un negozio di accertamento).
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O G - Presidente -
Dott. F F M - rel. Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. D A S - Consigliere -
Dott. R V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso proposto da:
BASILE MASSIMO NELLA QUALITÀ DI CURATORE DEL FALLIMENTO PALANO ANINO PORCINO ANINO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato C A, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNIONE GENERALE DEL VILLAGGIO PORTOROSA FURNARI, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TRITONE 87, presso l'avvocato F S, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 83/01 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 14/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/06/2004 dal Consigliere Dott. F F M;
udito per il resistente l'Avvocato G che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. M B, nella qualità di curatore del fallimento della s.d.f. tra Palano Antonio e P Antonino, dei medesimi quali soci illimitatamente responsabili di detta società, della "Bazia Gardens s.r.l." e della "Palano e Figli s.r.l.", con atto notificato il 20.3.95 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina la Comunione Generale del Villaggio Portorosa di Furnari, esponendo: che con atto di transazione del 18.6.1992 la società Bazia Gardens aveva riconosciuto in capo alla Comunione convenuta (che si era obbligata a soddisfare i crediti di alcuni dipendenti, a regolarizzare la posizione contributiva e a pagare le bollette ENEL del Condominio generale) la proprietà di alcuni beni mobili ed immobili, posti al servizio del complesso edilizio;
che, intervenuto il fallimento della società Bazia Gardens, dichiarato con sentenza del 18 marzo 1994, l'atto summenzionato doveva essere revocato, trattandosi di accordo con contenuto dispositivo, con il quale erano stati trasferiti alla Comunione alcuni beni della Bazia Gardens per un valore complessivo di L. 1.338.950.000, in danno delle ragioni dei creditori della società fallita. Chiedeva, pertanto, che venisse revocata la transazione in questione ai sensi degli artt. 66 legge fall., 2901 e segg. c.c., o 67 n. 1 legge fallimentare, con la condanna della convenuta al rilascio di detti beni ed al risarcimento dei danni. Costituitasi in giudizio, la Comunione summenzionata resisteva alla domanda. Il Tribunale adito, con sentenza del 7.01 - 16.03.2000 accoglieva la domanda revocatoria proposta dalla curatela ai sensi dell'art. 66 della legge fall., rigettando l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni.
La Comunione Generale del Villaggio Portorosa di Furnari, con citazione notificata il 2.05.2000, impugnava detta sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Messina.
Resisteva alla impugnazione la curatela, che proponeva a sua volta appello incidentale con riferimento alla liquidazione delle spese del giudizio.
Con sentenza del 5.02.2001, depositata il 14 marzo 2001, la corte d'appello, in riforma della impugnata sentenza, rigettava la domanda revocatoria, proposta dalla curatela del fallimento della società "Bazia Gardens";
rigettava la domanda di risarcimento danni, proposta dall'appellante Comunione Generale;
dichiarava compensate in ragione del 50% le spese di entrambi i gradi di giudizio, condannando la curatela al pagamento, dell'ulteriore 50% a favore della Comunione appellante.
Avverso detta sentenza l'avv. M B, nella sua qualità di curatore del fallimento della s.d.f. tra Palano Antonio e P Antonino, quali soci illimitatamente responsabili della società di fatto, della Bazia Gardens s.r.l. e della Palano e Figli s.r.l., ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. La Comunione Generale del Villaggio Portorosa di Furnari ha resistito con controricorso e depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 66 r.d. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), 1350, 1362 e segg. 1965 e 2901 e segg. Cod. civ. e
artt. 115 e 116 c.p.c. - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia - art. 360 art. 3 e 5 c.p.c.. Deduce il ricorrente che con l'atto di transazione 18.6.1992 la società Bazia Gardens avrebbe "riconosciuto" come facenti parte della Comunione Generale e "consegnato" al suo amministratore tutta una serie di beni immobili e di beni mobili individuati ed elencati nelle planimetrie e nel prospetto allegati alla transazione e meglio precisati nella relazione di consulenza tecnica di stima, disposta dal giudice delegato al fallimento, e l'amministrazione della Comunione avrebbe assunto l'obbligo di eliminare le "pendenze" della Bazia Gardens per un importo complessivo di L. 1.020.000.000, precisandosi che, qualora del superiore importo "dovesse residuare una somma dopo che sono state eliminate tutte le pendenze, la differenza verrà corrisposta alla Bazia Gardens s.p.a a titolo di corrispettivo per il riconoscimento da parte della Bazia di cui all'art. 1". Il corrispettivo, cui si fa riferimento, troverebbe giustificazione e spiegazione soltanto in presenza di un trasferimento alla Comunione di beni che appartenevano originariamente alla Bazia Gardens, quale costruttrice del Villaggio Portorosa di Furnari, e non alla Comunione.
Non potrebbe, dunque, dubitarsi che oggetto della transazione sia stata una cessione a titolo oneroso di beni appartenenti alla Bazia Gardens. Opinando diversamente, la Corte di merito sarebbe incorsa nel vizio di violazione delle regole sulla interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., essendosi arrestata al tenore letterale delle parole senza indagare quale fosse la effettiva intenzione delle parti.
La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, inoltre, contraddittoria, avendo negato la sussistenza di una cessione di beni a titolo oneroso per mancanza della determinazione del corrispettivo, dopo aver rilevato che l'amministratore della Comunione di contro ai "riconoscimenti" della Bazia Gardens si era obbligato ad eliminare una serie di "pendenze" di quest'ultima per un importo complessivo di L. 1.020.000.000.
Erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto, poi, che dall'atto di transazione in questione non derivava nessun immediato pregiudizio alla società Bazia Gardens e, quindi, alla curatela del suo fallimento, perché inidoneo a trasferire alla Comunione Generale la proprietà dei beni in esso indicati, non avendo immediati effetti reali, e perché avrebbe potuto soltanto "obbligare i contraenti alla stipula di un successivo atto avente effetti traslativi della proprietà". Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 67, n. 1, r.d. 16.3.1942 n. 267 (legge fallimentare) - Nullità della sentenza e del procedimento - art. 360 n. 4 c.p.c. - Omessa motivazione circa un punto decisivo della
controversia - art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c.. La corte d'appello, avendo respinto la domanda di revocatoria ordinaria, avrebbe dovuto esaminare la domanda revocatoria fallimentare, avendo l'attuale ricorrente chiesto con l'atto introduttivo del giudizio la revoca della transazione sia ai sensi dell'ari 66 che ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1, della legge fallimentare.
Il primo motivo è infondato.
La Corte d'appello ha rilevato che con l'accordo tra loro intervenuto in data 18.06.92 la Bazia Gardens s.r.l. e la Comunione Generale del Villaggio Portorosa di Furnari - premesso che la prima si era obbligata nel regolamento di comunione a determinare i beni rientranti nella Comunione Generale e che era sorta controversia sull'obbligo di quest'ultima di far fronte alle spettanze di alcuni lavoratori ed alla regolarizzazione delle loro posizioni INPS, sul pagamento di arretrati ENEL, nonché sulla titolarità di alcuni beni mobili ed immobili - avevano pattuito quanto segue.
La Bazia Gardens aveva riconosciuto "che anche i beni immobili o porzioni di beni contornati in rosso nelle allegate planimetrie, con le relative pertinenze (pozzi, condutture, ecc. ecc.)" facevano parte della Comunione Generale e che facevano parte di detta Comunione "anche i berti mobili elencati nell'allegato prospetto (all. 6)";
l'amministratore della Comunione, a sua volta, si era obbligato ad eliminare una serie di "pendenze" costituite: 1) dalle posizioni INPS dei lavoratori dipendenti del condominio generale, del centro commerciale, dei lotti 1 e 2, sino ad un ammontare di L. 550.000.000;
2) dal pagamento di bollette ENEL per un ammontare di L. 214.000.000;
3) dalle retribuzioni ed indennità di fine rapporto dei lavoratori che risultavano dipendenti della comunione, del centro commerciale e dei due lotti, per un ammontare di L.. 256.000.000. Ha rilevato ancora la corte d'appello che con la clausola di cui all'art. 3 dell'accordo in questione si era dato atto che la società Bazia Gardens non aveva più nulla a pretendere, per alcuna causale o ragione, dalla Comunione Generale, avendo le parti, con l'accordo raggiunto, "inteso eliminare qualunque controversia in relazione alla comunione generale del condominio di Portosa transattivamente, aleatoriamente e forfettariamente";che con la stessa clausola la società era stata autorizzata ad incassare le quote condominiali e della comunione generale maturate sino al 30 giugno 1992. In considerazione di tali pattuizioni la corte di merito ha escluso che l'accordo summenzionato contenga un atto di disposizione a favore della Comunione Generale di beni appartenenti alla società Bazia Gardens e che, quindi, sia assoggettabile a revocatoria ordinaria. In particolare ha affermato che il contenuto dispositivo dell'accordo in questione deve essere escluso:
perché sono ben chiari, leggendo le premesse e le clausole dell'atto in questione, che si presenta come un negozio di transazione e che come tale fu inteso e voluto dalle parti, quali fossero i termini della controversia insorta tra le stesse;perché tale accordo transattivo non fo impugnato, per farne dichiarare la simulazione assoluta o relativa, da nessuno dei contraenti;perché il ragionamento del primo giudice - secondo cui la causale esclusivamente dichiarativa del negozio in esame, in ordine alla proprietà dei beni in esso indicati, sarebbe ipotizzabile solo nel caso in cui la titolarità dei cespiti stessi non fosse affatto in contestazione - è errato sotto un duplice profilo: 1) perché nelle stesse premesse detratto transattivo si evidenzia che la Bazia Gardens si era già obbligata, nel regolamento di comunione generale, "a determinare i beni rientranti nella comunione generale stessa" ragione per cui non può ritenersi che i beni, immobili e mobili, riconosciuti in quell'atto di proprietà del condominio generale fossero, invece, pacificamente appartenenti non già alla Comunione Generale del Villaggio Portorosa, ma alla società Bazia Gardens;2) perché proprio la mancanza di una fonte della titolarità di detti beni dava ragione della contestazione circa la proprietà di essi, contestazione alla quale le parti vollero por fine con l'accordo summenzionato.
Ha affermato, altresì, la Corte di merito che nella transazione il presupposto della "res dubia" sussiste per la sola presenza di discordanti valutazioni in ordine a certe situazioni, reali o giuridiche, ed ai rispettivi diritti ed obblighi delle parti, qualunque sia il grado di incertezza in cui queste possano versare, e che, una volta intervenuto raccordo transattivo, resta preclusa la possibilità di stabilire quale fosse realmente la situazione giuridica preesistente, essendo questa indagine consentita soltanto ove si alleghi alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 1971 e segg. c.c. al fine di contestare la validità della transazione.
Il ricorrente con il primo motivo contesta la tesi della Corte d'appello, secondo cui l'accordo del 18.6.1992 non avrebbe contenuto dispositivo. Deduce, in primo luogo, che tutte le transazioni, quali che siano le espressioni usate dalle parti nel contesto dell'atto relativo, sono caratterizzate dalla costante attitudine a modificare la situazione giuridica cui l'atto si riferisce e, come tali, esse non possono qualificarsi e non sono negozi di accertamento o dichiarativi, essendo, invece, negozi dispositivi. Deduce, altresì, che con l'atto summenzionato la Bazia Gardens ha "riconosciuto" come facenti parte della Comunione Generale e "consegnato" all'amministratore della comunione tutta una serie di beni immobili e di beni mobili, individuati ed elencati nelle planimetrie e nel prospetto allegati alla transazione, e l'amministratore della Comunione ha assunto l'obbligo di eliminare le "pendenze" della Bazia Gardens per un importo complessivo di L. 1.020.000.000, precisandosi che qualora del superiore importo "dovesse residuare una somma dopo che sono state eliminate tutte le pendenze, la differenza verrà corrisposta alla Bazia Gardens s.p.a. a titolo di corrispettivo per il riconoscimento da parte della Bazia di cui all'art. 1";
che il corrispettivo dato dalla Comunione troverebbe giustificazione e spiegazione soltanto in presenza di un trasferimento alla Comunione stessa di beni che appartenevano alla Bazia Gardens;
che non potrebbe dubitarsi, pertanto, che oggetto della transazione sia stata una cessione a titolo oneroso di beni appartenenti alla Bazia Gardens;
che la corte di merito avrebbe omesso di considerare che detta società, quale costruttrice del Villaggio Portorosa di Furnari, era la originaria proprietaria dei beni oggetto del "riconoscimento" e che, in effetti, detto "riconoscimento" riguardava, tra gli altri, taluni beni (terreni inedificati, automezzi, arredi di ufficio, ecc.....) per un valore complessivo di L.. 1.338.950.000, che, per la loro intrinseca natura, non potevano essere qualificati quali pertinenze del condominio, sicché quanto meno con riguardo a tali beni andava ritenuta la natura dispositiva della transazione. La Corte di merito sarebbe incorsa nel vizio di violazione delle regole sulla interpretazione dei contratti dettate dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., perché nell'interpretare l'atto del 18.6.1992 si
sarebbe fermata al tenore letterale delle espressioni usate dai contraenti, mentre avrebbe dovuto indagare quale fosse la intenzione delle parti, che, come risulterebbe dagli elementi su riferiti, sarebbe stata quella di trasferire alla Comunione beni che appartenevano alla Bazia Gardens e che per loro natura (autocarro, arredi d'ufficio, terreni edificabili esterni, ecc...), in mancanza di esplicita destinazione progettuale o pattizia, non potevano ritenersi automaticamente asserviti al condominio. Inoltre la motivazione della corte sarebbe contraddittoria per aver negato la sussistenza di una cessione di beni a titolo oneroso per mancanza di determinazione del corrispettivo, pur avendo rilevato che l'amministratore della Comunione, di contro ai "riconoscimenti" della Bazia Gardens, si era obbligato ad eliminare una serie di "pendenze" di quest'ultima per un importo complessivo di L.